§ 5.7.123 - Legge regionale 3 aprile 1998, n. 12.
Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:03/04/1998
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Gestione).
Art. 5.  (Modifica della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12).
Art. 6.  (Personale).
Art. 7.  (Vincoli e permessi).
Art. 8.  (Sanzioni).
Art. 9.  (Sorveglianza).
Art. 10.  (Piano naturalistico).
Art. 11.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 12.  (Entrate).
Art. 13.  (Norme finali).
Art. 14.  (Norma transitoria).
Art. 15.  (Abrogazione di norme).


§ 5.7.123 - Legge regionale 3 aprile 1998, n. 12. [1]

Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano.

(B.U. 8 aprile 1998, n. 14).

 

Art. 1. (Istituzione).

     1. Con la presente legge è istituita, ai sensi delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette - Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia) e 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1981, n. 394) la Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano.

 

     Art. 2. (Confini).

     1. I confini della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano, incidenti sui Comuni di Susa e Bussoleno, sono individuati nella planimetria in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

     2. I confini della Riserva sono delimitati da tabelle portanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano", da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. (Finalità).

     1. Le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano, individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della l.r. 12/1990, sono così specificate:

     a) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dell'area, con particolare attenzione alle stazioni di Juniperus oxicedrus (ginepro coccolone) in esso esistenti;

     b) riqualificare il patrimonio forestale a fini paesaggistici ed ambientali;

     c) promuovere la conservazione e la valorizzazione degli elementi di interesse storico, architettonico e testimoniale;

     d) organizzare il territorio a fini scientifici, ricreativi, culturali, sociali e didattici compatibilmente con le finalità di cui alle lettere a), b) e c).

 

     Art. 4. (Gestione).

     1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono affidate all'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco che assume la denominazione "Ente di gestione del Parco naturale Orsiera- Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano".

 

     Art. 5. (Modifica della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12). [2]

 

     Art. 6. (Personale).

     1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, l'Ente, a cui è affidata la gestione della Riserva naturale speciale, si avvale di proprio personale individuato in pianta organica determinata ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).

 

     Art. 7. (Vincoli e permessi).

     1. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

     a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

     b) aprire nuove discariche;

     c) esercitare l'attività venatoria; sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate);

     d) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     e) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività forestali;

     f) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale o scientifico, definiti ed individuati dal Piano di cui all'articolo 10 e gli esemplari di Juniperus oxicedrus;

     g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità scientifiche della Riserva;

     h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

     i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche del luogo.

     2. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale è consentito:

     a) effettuare gli interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla l.r. 36/1989 e richiamati al comma 1, lettera c) del presente articolo;

     b) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti con le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).

     3. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 10, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, terzo comma, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 56/77 e successive modificazioni), è sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.

     4. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste dal Piano di cui all'articolo 10.

 

     Art. 8. (Sanzioni).

     1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso.

     2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

     3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d), e ), ed h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila.

     4. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila, nel caso di danneggiamento e da un minimo di lire 250 mila a un massimo di lire 2 milioni 500 mila, nel caso di abbattimento.

     5. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere g) ed i) ed alle limitazioni di cui all'articolo 7, comma 3, comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.

     6. I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'articolo 12 della l.r. 57/1979, comportano le sanzioni amministrative previste dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale.

     7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

     8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali e Arre attrezzate), per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

     9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 10 sono introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 9. (Sorveglianza).

     1. La sorveglianza della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano è affidata:

     a) al personale di vigilanza previsto nella pianta organica dell'Ente a cui è affidata la gestione della Riserva;

     b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato;

     c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.

 

     Art. 10. (Piano naturalistico).

     1. La Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano è oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure richiamate dall'articolo 25 della l.r. 12/1990.

     2. Il Piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente stabilito dall'articolo 7 della l.r. 57/1979, anche norme ed indirizzi relativi all'edificabilità ed all'uso del suolo; tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi degli strumenti urbanistici comunali.

 

     Art. 11. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'anno 1998 alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio della Regione relativi al finanziamento degli enti di gestione dei parchi naturali della Regione Piemonte.

     2. I capitoli 15190 e 15315 del bilancio della Regione vengono aumentati per l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, rispettivamente di lire 50 milioni e di lire 100 milioni. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo 15960.

     3. Per gli anni successivi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2 sono stabiliti dai relativi bilanci.

 

     Art. 12. (Entrate).

     1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 8 sono iscritti al capitolo 2230 del bilancio di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1998 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

     Art. 13. (Norme finali).

     1. Nelle leggi regionali in cui ricorre la dizione "Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè e Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco" la stessa è da intendersi sostituita con la dizione "Ente di gestione del Parco naturale Orsiera- Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano".

 

     Art. 14. (Norma transitoria).

     1. Fino all'insediamento del Consiglio direttivo di cui all'articolo 5, le funzioni di direzione e amministrazione della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano sono esercitate dagli organi dell'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè e Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco.

 

     Art. 15. (Abrogazione di norme).

     1. La lettera f), del comma 4, dell'articolo 6 della l.r. n. 36/1992 è abrogata.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Sostituisce il comma 14, art. 9, della L.R. 22 marzo 1990, n. 12.