§ 5.7.112 - Legge regionale 14 marzo 1995, n. 33.
Istituzione del Parco naturale delle Alpi Marittime (accorpamento del Parco naturale dell'Argentera con la Riserva naturale del Bosco e dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:14/03/1995
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Parco Naturale.
Art. 2.  Confini.
Art. 3.  Finalità.
Art. 4.  Gestione.
Art. 5.  Commissione paritetica per la Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè.
Art. 6.  Personale.
Art. 7.  Vincoli e permessi.
Art. 8.  Sanzioni.
Art. 9.  Vigilanza.
Art. 10.  Piano d'area.
Art. 11.  Piano di assestamento forestale e Piano naturalistico.
Art. 12.  Finanziamenti per la gestione.
Art. 13.  Entrate.
Art. 14.  Abrogazioni e modificazioni di norme.
Art. 15.  Norme finali.


§ 5.7.112 - Legge regionale 14 marzo 1995, n. 33. [1]

Istituzione del Parco naturale delle Alpi Marittime (accorpamento del Parco naturale dell'Argentera con la Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè).

(B.U. 22 marzo 1995, n. 12).

 

Art. 1. Istituzione del Parco Naturale.

     1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è istituito il Parco naturale delle Alpi Marittime, Ente di diritto pubblico.

 

     Art. 2. Confini.

     1. I confini del Parco naturale delle Alpi Marittime, incidente sui Comuni di Aisone, Entracque, Valdieri e Vernante, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

     2. Con la redazione del Piano d'area di cui all'articolo 10 possono essere individuate aree interne al Parco naturale con le classificazioni di cui all'articolo 5 della L.R. 12/1990: l'area individuata con la lettera A nella planimetria di cui al comma 1 è fin d'ora definita come «Riserva naturale speciale» con la denominazione di Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè.

     3. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo visibile e portanti la scritta «Regione Piemonte - Parco naturale delle Alpi Marittime».

     4. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. Finalità.

     1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della L.R. 12/1990, le finalità dell'istituzione del Parco naturale delle Alpi Marittime sono le seguenti:

     a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche del territorio del Parco, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori;

     b) promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici e ricreativi;

     c) garantire la salvaguardia e la tutela dei beni immobili presenti sul territorio;

     d) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali;

     e) migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni residenti, promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro. In considerazione dell'esistenza di centri abitati all'interno delle aree protette, favorire la sperimentazione di attività economiche compatibili con l'ambiente e commisurate alle esigenze delle aree montane;

     f) tutelare e valorizzare le specie faunistiche floristiche presenti sul territorio.

 

     Art. 4. Gestione.

     1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni gestionali del Parco naturale dell'Argentera.

     2. L'Ente di gestione di cui al comma 1 assume la denominazione di Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime.

     3. La composizione del Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime è cosi definita:

     a) nove rappresentanti della Comunità del Parco costituita ai sensi dell'articolo 14 ter della L.R. 12/1990, come integrata dall'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, di cui uno del Comune di Aisone, tre del Comune di Entracque tre del Comune di Valdieri, due del Comune di Vernante;

     b) tre membri nominati dal Consiglio Regionale di cui uno espresso dalla minoranza;

     c) tre membri nominati dalla Provincia di Cuneo, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste.

     4. Il Consiglio direttivo di cui al comma 3 è nominato entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della L.R. 12/1990 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20.

     6. In applicazione dell'articolo 16, comma 2, della L.R. 12/1990, nella Giunta esecutiva dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante con competenza specifica sulla Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè.

 

     Art. 5. Commissione paritetica per la Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè.

     1. E' istituita una Commissione paritetica per la Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè, composta da tre membri del Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime e da tre rappresentanti del Comune di Vernante: all'istituzione provvede con propria deliberazione il Consiglio direttivo dell'Ente.

     2. La Commissione di cui al comma 1 predispone le linee di indirizzo gestionale della Riserva naturale speciale e fornisce al Consiglio direttivo dell'Ente le indicazioni per la loro attuazione.

 

     Art. 6. Personale.

     1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, l'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime si avvale di proprio personale determinato dalla sommatoria dei dipendenti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, articolo 2, comma 1, lettere e) ed m) ed alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 7, articolo 3, comma 1, lettera m).

 

     Art. 7. Vincoli e permessi.

     1. Sull'intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela ambientale, della flora e della fauna nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

     a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

     b) esercitare attività venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;

     c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

     d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attività agricole e forestali per la manutenzione dell'area;

     e) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel Piano d'area di cui all'articolo 10;

     f) asportare rocce o minerali ad esclusione della raccolta a scopi scientifici e previa autorizzazione rilasciata dal Presidente del Parco;

     g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità previste dall'articolo 3;

     h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

     i) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi.

     2. L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere alle finalità di cui all'articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici comunali e dal Piano di cui all'articolo 10.

     3. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 12/1990.

     4. Sino all'approvazione del Piano d'area di cui all'articolo 10 devono essere applicate le seguenti normative:

     a) entro i limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, è consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui all'articolo 3;

     b) la costruzione di nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, è sottoposta ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

     5. Il Piano d'area definisce le norme particolari di tutela riferite alle aree a diversa classificazione comprese entro il perimetro del Parco, con particolare riferimento alla Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè.

 

     Art. 8. Sanzioni.

     1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.

     2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b ), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di caccia.

     3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d), e), f), h), comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.

     4. Per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere g) ed i), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.

     5. Le violazioni alle limitazioni di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.

     6. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dei luoghi nel rispetto delle indicazioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 9. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge è affidata:

     a) al personale di sorveglianza dell'Ente di gestione di cui all'articolo 4;

     b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e di pesca, al Corpo Forestale dello Stato in base alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

     c) alle guardie ecologiche volontarie in virtù di specifica convenzione con l'Ente di gestione del Parco come previsto dall'articolo 14, comma 3, della L.R. 36/1992.

 

     Art. 10. Piano d'area.

     1. Il Consiglio Regionale approva un Piano d'area, in variante al vigente Piano d'area del Parco naturale dell'Argentera, esteso al territorio dell'intero Parco e costituente a tutti gli effetti stralcio di Piano territoriale, redatto ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 12/1990, come modificato dall'articolo 7 della L.R. 36/1992.

     2. L'Ente di gestione del Parco naturale provvede all'adozione del Piano entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il Piano d'area è trasmesso agli Enti territoriali interessati e pubblicato a cura del soggetto adottante sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.

     4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione chiunque può far pervenire le proprie osservazioni all'Ente adottante il quale, esaminate le stesse, entro i successivi novanta giorni provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano d'area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano d'area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.

     5. Le indicazioni contenute nel Piano d'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che lo approva. Il Piano d'area è soggetto a revisione periodica e sostituisce la strumentazione territoriale urbanistica e paesaggistica di qualsiasi livello, come disposto dall'articolo 25, comma 2, della legge 394/1991.

     6. Il Piano d'area può individuare zonizzazioni interne al perimetro del Parco ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 12/1990.

 

     Art. 11. Piano di assestamento forestale e Piano naturalistico.

     1. Il parco naturale delle Alpi Marittime è oggetto di apposito Piano di assestamento forestale redatto ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 24 della L.R. 12/1990.

     2. Il Parco naturale delle Alpi Marittime è oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 25 della L.R. 12/1990.

     3. Il Piano naturalistico deve contenere quanto espressamente stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7.

 

     Art. 12. Finanziamenti per la gestione.

     1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime si provvede utilizzando il riparto delle risorse finanziarie iscritte al capitolo 15315 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi, secondo le procedure stabilite dall'articolo 9 della L.R. 36/1992, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 1993, n. 31.

 

     Art. 13. Entrate.

     1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 8 sono iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1995 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

     Art. 14. Abrogazioni e modificazioni di norme.

     1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) legge regionale 3 dicembre 1979, n. 66;

     b) legge regionale 30 maggio 1980, n. 65;

     c) lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 12/1990;

     d) lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 12/ 1990;

     e) comma 6 dell'articolo 9 della L.R. 12/1990;

     f) lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 della L.R. 36/1 992;

     g) lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 della L.R. 36/1992.

     2. La lettera m) del comma 1 dell'articolo della L.R. 12/1990, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     3. La lettera m1) del comma 1 dell'articolo della L.R. 12/1990, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     4. Il comma 12 dell'articolo 9 della L.R. 12/1990 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Il titolo della legge regionale 3 settembre 1984, n. 52 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6. L'articolo 1 della L.R. 52/1984, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     7. Il secondo comma dell'articolo 2 della L.R. 52/1984, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     8. L'articolo 3 della L.R. 52/1984, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     9. L'articolo 4 della L.R. 52/1984, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     10. L'articolo 5 della L.R. 52/1984, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15. Norme finali.

     1. Nelle more delle nomine di cui all'articolo 4, comma 4, le funzioni gestionali del Parco naturale delle Alpi Marittime e della Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben sono esercitate dal Consiglio direttivo del Parco naturale dell'Argentera e dal Consiglio direttivo della Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ognuno per le competenze attualmente esercitate.

     2. L'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime subentra nella gestione del bilancio degli Enti di gestione del Parco naturale dell'Argentera e della Riserva naturale del bosco e dei Laghi di Palanfrè.

     3. L'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime succede nei rapporti di diritto pubblico e privato posti in essere dai soppressi Enti di gestione di cui al comma 2 dalla data di insediamento.

     4. Lo Statuto del Parco naturale delle Alpi Marittime prevede sedi operative specifiche per la Riserva naturale speciale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.