§ 5.7.97 - Legge regionale 14 giugno 1993, n. 29.
Istituzione della Riserva naturale speciale del Monti Pelati e Torre Cives.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:14/06/1993
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Istituzione della Riserva naturale speciale.
Art. 2.  Confini.
Art. 3.  Finalità.
Art. 4.  Gestione.
Art. 5.  Personale.
Art. 6.  Vincoli e permessi.
Art. 7.  Sanzioni.
Art. 8.  Sorveglianza.
Art. 9.  Piano naturalistico.
Art. 10.  Entrate.


§ 5.7.97 - Legge regionale 14 giugno 1993, n. 29. [1]

Istituzione della Riserva naturale speciale del Monti Pelati e Torre Cives.

(B.U. 23 giugno 1993, n. 25).

 

Art. 1. Istituzione della Riserva naturale speciale.

     1. Ai sensi delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12 e 21 luglio 1992, n. 36, è istituita con la presente legge la Riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre Cives.

 

     Art. 2. Confini.

     1. I confini della riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre Cives, incidente sul territorio dei Comuni di Baldissero Canavese, Vidracco e Castellamonte, sono individuati sull'allegata planimetria in scala 1:10000 facente parte integrante della presente legge.

     2. I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle, portanti la scritta «Regione Piemonte Riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre Cives», da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. Finalità.

     1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre Cives sono così specificate:

     a) tutelare il peculiare ambiente in cui, per la particolarità degli eventi storici, della posizione geografica, del clima, dei condizionamenti antropici, si sono insediate biocenosi uniche dal punto di vista naturalistico;

     b) tutelare, valorizzare e ripristinare il paesaggio;

     c) tutelare e valorizzare i beni storici presenti;

     d) valorizzare le attività agricole compatibili;

     e) promuovere attività di ricerca scientifica;

     f) organizzare il territorio a fini ricreativi e didattici, compatibilmente con le finalità di cui ai punti precedenti;

     g) garantire il recupero delle aree soggette ad attività estrattiva.

 

     Art. 4. Gestione.

     1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese.

     2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1. è integrato con un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Baldissero Canavese, Vidracco e Castellamonte.

     3. L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla gestione della Riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre Cives con lo stanziamento di cui al capitolo 15690 del bilancio di previsione per l'anno 1993 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

 

     Art. 5. Personale.

     1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1., dell'articolo 4, l'Ente, a cui è affidata la gestione della Riserva, si avvale di proprio personale individuato nella Pianta organica approvata con legge regionale.

 

     Art. 6. Vincoli e permessi.

     1. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre Cives, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

     a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; sono comunque consentite la coltivazione della cava esistente all'interno del perimetro della Riserva naturale speciale, e la realizzazione delle relative infrastrutture, nei limiti di cui alla planimetria in scala 1:10000 allegata alla presente legge, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e dalla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69;

     b) esercitare l'attività venatoria: sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;

     c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni genere e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;

     e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale o scientifico, definiti ed individuati nel Piano di cui all'articolo 9;

     f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi motorizzati fuori strada;

     g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatte salve le strade necessarie allo svolgimento delle attività agricole;

     h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti e di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi;

     i) introdurre specie vegetali estranee all'ambiente naturale.

     2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9 sull'intero territorio della Riserva naturale speciale è comunque consentito:

     a) svolgere le attività agricole compatibili, limitatamente alle aree attualmente a ciò destinate;

     b) effettuare gli interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, e richiamati al comma 1., lettera b), del presente articolo;

     c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

     3. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3., lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 7. Sanzioni.

     1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), comma 1., dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Lire 3 milioni ad massimo di Lire 5 milioni per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso.

     2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) comma 1., dell'articolo 6 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

     3. Le violazioni di cui alle lettere e), d) ed comma 1., dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Lire 25 mila ad un massimo di Lire 250 mila.

     4. Le violazioni al divieto di cui alla lettera e), comma 1., dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Lire 25 mila ad un massimo di Lire 250 mila, nel caso di danneggiamento, e da un minimo di Lire 250 mila ad un massimo di Lire 2 milioni e 500 mila, nel caso di abbattimento.

     5. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) ed h), comma 1., ed alle limitazioni di cui al comma 3. dell'articolo 6 comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.

     6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera i), comma 1., dell'articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Lire 25 mila ad un massimo di Lire 250 mila.

     7. I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di Lire 1 milione ad un massimo di Lire 5 milioni per ogni ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     8. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1., 4., 5. e 6. del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     9. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     10. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse al sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 8. Sorveglianza.

     1. La sorveglianza della Riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre Cives è affidata:

     a) al personale di vigilanza previsto nella pianta organica dell'Ente a cui è affidata la gestione della Riserva;

     b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale alle guardie di caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato;

     c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.

 

     Art. 9. Piano naturalistico.

     1. La Riserva naturale speciale dei Monti Pelati e Torre Cives è oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure richiamate all'articolo 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

     2. Il Piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, anche norme ed indirizzi relativi alle attività agricole e forestali, nonché all'edificabilità e all'uso del suolo: tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi degli strumenti urbanistici comunali.

 

     Art. 10. Entrate.

     1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 7 sono iscritti al capitolo 2230 del bilancio di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

 

Planimetria - (Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.