§ 5.7.81 - Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65.
Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:27/12/1991
Numero:65


Sommario
Art. 1.  Istituzione della Riserva naturale.
Art. 2.  Confini.
Art. 3.  Finalità.
Art. 4.  Gestione.
Art. 5.  Personale.
Art. 6.  Vincoli e permessi.
Art. 7.  Sanzioni.
Art. 8.  Vigilanza.
Art. 9.  Piano di intervento.
Art. 10.  Finanziamenti per le opere di tabellazione.
Art. 11.  Finanziamenti per la gestione.
Art. 12.  Entrate.


§ 5.7.81 - Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65. [1]

Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola.

(B.U. n. 52 del 28 dicembre 1991, suppl. spec.)

 

Art. 1. Istituzione della Riserva naturale.

     1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è istituita con la presente legge la Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola.

 

     Art. 2. Confini.

     1. I confini della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, incidente sul Comune di Domodossola, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:5000, facente parte integrante della presente legge.

     2. I confini della Riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta «Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola».

     3. Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. Finalità.

     1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati all'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola sono così specificate:

     a) promuovere il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico, storico e ambientale;

     b) garantire i necessari interventi di conservazione del complesso del Sacro Monte;

     c) promuovere, d'intesa con l'Istituto della Carità dei Padri Rosminiani, la fruizione sociale dell'area della Riserva a fini culturali, scientifici, ricreativi e didattici, garantendo comunque il rispetto della spiritualità e della religiosità dei luoghi;

     d) promuovere rapporti collaborativi a livello scientifico e culturale con gli altri Sacri Monti.

 

     Art. 4. Gestione.

     1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da apposito Ente strumentale della Regione Piemonte dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

     2. L'organizzazione amministrativa dell'Ente di gestione è quella definita al Capo II della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in quanto applicabile.

     3. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola è così composto:

     a) un rappresentante nominato dal Comune di Domodossola;

     b) due rappresentanti dell'Istituto della Carità dei Padri Rosminiani;

     c) un rappresentante designato dal Consorzio volontario per il restauro delle Cappelle del Sacro Monte Calvario;

     d) due membri nominati dal Consiglio Regionale con esperienza in materia storico-artistica ed architettonica.

 

     Art. 5. Personale.

     1. L'ordinamento e la pianta organica del personale della Riserva sono disciplinati con legge regionale, sentito l'Ente di cui all'art. 4.

 

     Art. 6. Vincoli e permessi.

     1. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

     a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

     b) esercitare l'attività venatoria;

     c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;

     e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico che sono definiti ed individuati dal Piano di cui all'art. 9;

     f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

     g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatte salve quelle eventualmente previste nel Piano di cui all'art. 9;

     h) effettuare interventi di demolizione di edifici o di costruzione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

     2. Nel territorio della Riserva naturale è comunque consentito:

     a) svolgere le normali attività agricole;

     b) effettuare gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;

     c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

     3. Fino all'approvazione del Piano di cui al successivo art. 9, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi è sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

     4. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste in apposito Piano naturalistico di cui all'art. 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

 

     Art. 7. Sanzioni.

     1. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a), comma 1°, dell'art. 6 della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

     2. Per le violazioni al divieto di cui alla lett. b), comma 1°, dell'art. 6 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

     3. Le violazioni ai divieti di cui alle lett. c), d), ed f), comma 1°, del precedente art. 6, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.

     4. Le violazioni al divieto di cui alla lett. e), comma 1°, dell'art. 6 comportano le sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000, nel caso di danneggiamento, e da un minimo di lire 250.000 ad un massimo di lire 2.500.000, nel caso di abbattimento.

     5. Le violazioni ai divieti di cui alle lett. g) ed h), comma 1°, ed alle limitazioni di cui al comma 3° del precedente art. 6 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

     6. I tagli boschivi effettuati in difformità della previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1., 4., 5. e 6., del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689.

     9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano naturalistico di cui al comma 4° dell'art. 6 sono introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 8. Vigilanza.

     1. La vigilanza della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola è affidata:

     a) al personale di sorveglianza della Riserva previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 5;

     b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato.

 

     Art. 9. Piano di intervento.

     1. La Giunta Regionale, previa intesa con il Comune di Domodossola, adotta un Piano di intervento di cui all'art. 26 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, per il territorio della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola.

     2. Il Piano di intervento deve prevedere le opere ammesse sul territorio della Riserva con il relativo programma temporale e di finanziamento oltre ad individuare le emergenze ambientali ed urbanistiche da sottoporre a particolare regime di tutela.

     3. Il Piano di intervento è approvato con deliberazione del Consiglio Regionale previa consultazione dei soggetti interessati.

 

     Art. 10. Finanziamenti per le opere di tabellazione.

     1. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2, previsti in lire 1.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al cap. 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1991.

 

     Art. 11. Finanziamenti per la gestione.

     1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, valutati in lire 50.000.000 per l'anno finanziario 1991, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, di apposito capitolo con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola» e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 50.000.000.

     2. Agli oneri relativi agli anni 1992 e successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei bilanci dei rispettivi esercizi.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12. Entrate.

     1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente art. 7 sono iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1991 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.