Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.7 parchi e riserve |
Data: | 14/11/1991 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione del Parco naturale. |
Art. 2. Confini. |
Art. 3. Finalità. |
Art. 4. Gestione. |
Art. 5. Norme generali di salvaguardia. |
Art. 6. Sanzioni. |
Art. 7. Personale. |
Art. 8. Vigilanza. |
Art. 9. Piano di area. |
Art. 10. Finanziamenti per la gestione. |
Art. 11. Entrate. |
§ 5.7.80 - Legge regionale 14 novembre 1991, n. 55. [1]
Istituzione del Parco naturale della Collina di Superga.
Art. 1. Istituzione del Parco naturale.
1. Ai sensi dell'art. 6 della
Art. 2. Confini.
1. I confini del Parco naturale della Collina di Superga, incidente sui Comuni di Baldissero Torinese, Pino Torinese, Torino e San Mauro Torinese, sono individuati nella planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.
2. I confini del Parco naturale sono delimitati con opportuna segnaletica da porsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area.
3. La segnaletica deve sempre essere tenuta in buon stato di conservazione e di visibilità.
Art. 3. Finalità.
1. Nell'ambito e a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio del parco;
b) organizzare il territorio a fini culturali, scientifici, didattici e ricreativi promuovendo le relative attività di studio e di ricerca, didattiche, scientifiche e di svago;
c) tutelare le specie faunistiche e vegetali presenti nell'area protetta;
d) valorizzare le attività agricole e forestali.
Art. 4. Gestione.
1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate dall'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj di cui al comma 4. dell'art. 7 della
2. L'Ente di cui al comma 1. assume la denominazione di «Ente di gestione delle aree protette della Collina Torinese».
3. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di cui al comma 1., a modificazione di quanto stabilito al comma 16 dell'art. 9 della
a) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Baldissero Torinese, Castagneto Po, Pino Torinese, Torino e San Mauro Torinese;
b) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale e botanica;
c) due membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) due membri nominati dalla Provincia di Torino su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.
4. I membri di cui alle lett. b), c), e d) del comma 3. in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla scadenza naturale del loro mandato.
5. L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla gestione del Parco naturale della Collina di Superga con gli stanziamenti di cui al cap. 7950 del bilancio di previsione per l'anno 1991 e di cui al corrispondente capitolo per gli anni finanziari successivi.
6. La denominazione del cap. 7950 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 è conseguentemente così modificata: «Assegnazione regionale per le spese di gestione delle aree protette della Collina Torinese».
7. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Norme generali di salvaguardia.
1. Sull'intero territorio del Parco naturale della Collina di Superga, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave;
b) esercitare l'attività venatoria;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse all'attività agricola;
e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione del conseguimento delle finalità di cui all'art. 3;
f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
g) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi. Tali interventi sono realizzabili solamente previa autorizzazione ai sensi della
2. L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal Piano di cui al successivo art. 9.
3. Il Piano naturalistico del Parco, redatto a norma dell'art. 7 della
4. Fino all'approvazione del Piano naturalistico di cui al comma precedente, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 12 della legge 57/79 e successive modificazioni.
5. Fino all'approvazione del Piano di area di cui all'art. 9, la costruzione di nuovi edifici od opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale.
Art. 6. Sanzioni.
1. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a), primo comma, dell'art. 5, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
2. Per le violazioni di cui alla lett. b), primo comma dell'art. 5, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lett. c), d), e f), primo comma dell'art. 5, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lett. e) e g), primo comma, ed a quanto previsto al comma 5. del precedente art. 5, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica e di tutela del paesaggio.
5. I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art. 12 della
6. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1°, 4° e 5° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
7. Ai sensi della
8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano naturalistico di cui al comma 3. dell'art. 5 sono introitate nel bilancio della Regione.
Art. 7. Personale.
1. Per l'espletamento delle funzioni gestionali di cui all'art. 4, l'Ente di gestione si avvale del proprio personale, previsto alla lett. o) dell'art. 2 della
Art. 8. Vigilanza.
1. La vigilanza del Parco naturale della Collina di Superga è affidata:
a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica dell'Ente di gestione;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato.
Art. 9. Piano di area.
1. La Giunta Regionale predispone un Piano di area del Parco, costituente a tutti gli effetti stralcio del Piano Territoriale e redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della
2. La Giunta Regionale, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone ed adotta il Piano di area; il Piano di area è trasmesso ai Comuni di Baldissero Torinese, Pino Torinese, Torino e San Mauro Torinese ed alla Provincia di Torino che debbono provvedere alla sua pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi Pretori. La Giunta Regionale dà notizia dell'adozione del Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
3. Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente e chiunque lo ritenga opportuno, fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale. Entro lo stesso termine gli Enti pubblici, le Organizzazioni e le Associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.
4. La Giunta Regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del Piano di area e, sentiti il Comitato Urbanistico Regionale e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.
5. Le indicazioni contenute nel Piano di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che lo approva e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 10. Finanziamenti per la gestione.
1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale della Collina di Superga, valutati in lire 50.000.000 per l'anno finanziario 1991, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante incremento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del cap. 7950 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991, così come modificato, nella sua denominazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6., della presente legge.
2. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. Entrate.
1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente art. 6 saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1991 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
[1] Abrogata dall'art. 63 della