§ 5.7.77 - Legge regionale 22 aprile 1991, n. 17.
Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Rocca di Cavour.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:22/04/1991
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. Le violazioni alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Rocca di Cavour, approvato con apposita deliberazione del Consiglio Regionale, sono punite con le [...]
Art. 2.      1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.


§ 5.7.77 - Legge regionale 22 aprile 1991, n. 17. [1]

Sanzioni relative alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Rocca di Cavour.

(B.U. n. 18 del 30 aprile 1991).

 

Art. 1.

     1. Le violazioni alle normative contenute nel Piano naturalistico del Parco naturale della Rocca di Cavour, approvato con apposita deliberazione del Consiglio Regionale, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

     2. Le violazioni alla norma di cui alla lettera a), secondo comma, dell'articolo 1, relative al divieto di aprire e coltivare cave, sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso, così come previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48.

     3. Le violazioni alla norma di cui alla lettera b), secondo comma, dell'articolo 1, relative al divieto di esercitare l'attività venatoria, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione Piemonte.

     4. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere c), d), e), f) e i), relative ai divieti di:

     c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo fatte salve le normali attività colturali;

     e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

     f) asportare rocce o minerali;

     i) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000, così come previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48, così come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.

     5. Le violazioni alle norme cui alle lettere g) e h) del secondo comma dell'articolo 1, relative ai divieti di:

     g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione della attività agricolo e forestale e della fruibilità del Parco;

     h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi; comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, così come previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 48.

     6. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 3, lettera a), relative al divieto di introdurre allevamenti animali di tipo industriale intensivo, sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 20.000.000.

     7. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 3, lettere b), c), d) relative ai divieti di:

     b) apporre qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti le attività economiche e di fruizione che si svolgono nell'area del Parco;

     c) effettuare scavi di qualsiasi tipo se non previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologica per il Piemonte;

     d) introdurre animali selvatici e specie vegetali non autoctoni; comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000, oltre l'obbligo della demolizione nel caso di cui alla lettera b).

     8. Gli interventi in materia forestale eseguiti in difformità da quanto previsto all'articolo 5 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000.

     9. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 6, lettera a), relative ai divieto di effettuare interventi di qualsiasi natura al fine di mantenere l'area alla libera evoluzione, nell'area classificata come Riserva naturale speciale, sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000.

     10. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 6 lettera b), relative al divieto di accedere se non per motivi di carattere didattico, tecnico o scientifico senza l'autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco e con esclusione dei proprietari e degli aventi titolo, nell'area classificata come Riserva naturale speciale, sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

     11. Le violazioni alle norme richiamate ai commi 2., 5., 6., 7., lettere b) e c) e 9. del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 2.

     1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.