§ 5.7.76 - Legge regionale 22 aprile 1991, n. 16.
Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:22/04/1991
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Accesso al Parco).
Art. 3.  (Circolazione con mezzi motorizzati).
Art. 4.  (Chiusura temporanea di strade e divieti temporanei di accesso).
Art. 5.  (Circolazione su terreno coperto da neve).
Art. 6.  (Visite per comitive).
Art. 7.  (Attività sportive invernali).
Art. 8.  (Campeggio).
Art. 9.  (Abbandono piccoli rifiuti).
Art. 10.  (Accensione di fuochi).
Art. 11.  (Abbruciamenti).
Art. 12.  (Lavaggio di stoviglie e automezzi).
Art. 13.  (Raccolta della flora spontanea).
Art. 14.  (Raccolta di funghi).
Art. 15.  (Raccolta di prodotti del sottobosco).
Art. 16.  (Raccolta di anfibi e molluschi).
Art. 17.  (Raccolta degli insetti).
Art. 18.  (Raccolta di palchi).
Art. 19.  (Introduzione cani).
Art. 20.  (Disturbo della quiete e degli habitat naturali).
Art. 21.  (Danneggiamenti).
Art. 22.  (Esercizio della pesca).
Art. 23.  (Attività fotografica).
Art. 24.  (Utilizzo di elicotteri).
Art. 25.  (Deroghe).
Art. 26.  (Vigilanza).
Art. 27.  (Procedure).


§ 5.7.76 - Legge regionale 22 aprile 1991, n. 16. [1]

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand.

(B.U. n. 18 del 30 aprile 1991).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, istituito con legge regionale 20 maggio 1980, n. 51.

 

     Art. 2. (Accesso al Parco).

     1. L'accesso dei visitatori al Parco è libero e può avvenire esclusivamente muovendo dagli ingressi del Parco, sulle strade carrozzabili interne o sui sentieri segnalati.

     2. L'accesso a cavallo può avvenire esclusivamente sui percorsi appositamente segnalati e comunque sotto controllo del personale del Parco o incaricato dall'Ente Parco.

     3. L'accesso con le biciclette può avvenire liberamente sulle strade carrozzabili e sotto il controllo del personale del Parco o incaricato dall'Ente Parco sui percorsi appositamente segnalati.

     4. L'accesso per i proprietari di immobili e per gli aventi titolo è libero e non condizionato dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.

     5. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 3. (Circolazione con mezzi motorizzati).

     1. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, al di fuori dei percorsi appositamente individuati e segnalati per il raggiungimento delle aree attrezzate, sono vietati.

     2. Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma:

     a) i mezzi delle pubbliche Amministrazioni;

     b) i mezzi dei privati impiegati nei lavori agricoli e selvicolturali, nelle sistemazioni ed opere idrauliche e forestali, nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio;

     c) i mezzi muniti di contrassegno rilasciato dall'Ente Parco: tale contrassegno non può essere rilasciato per periodi di validità superiore ai 60 giorni e deve essere rilasciato soltanto per motivate e comprovate necessità. Contrassegni permanenti possono essere rilasciati esclusivamente ai proprietari di terreni e di fabbricati compresi nel Parco, agli aventi titolo e a coloro che svolgono attività commerciali su percorsi limitati e obbligatori. Contrassegni a validità giornaliera possono essere rilasciati direttamente dalla Direzione del Parco.

     3. E' vietato lo svolgimento di competizioni, raduni e manifestazioni di mezzi motorizzati.

     4. Su tutto il territorio del Parco è vietato compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati: sono comunque consentiti i percorsi fuori strada necessari per lo svolgimento delle attività agricole e forestali e per le attività di vigilanza e di pubblico servizio, con qualsiasi mezzo meccanico.

     5. Gli accessi carrabili delle strade precluse al transito sono chiusi con sbarre mobili e debbono esser richiusi dopo il passaggio dei mezzi autorizzati.

     6. La velocità massima consentita a tutti i mezzi meccanici all'interno del Parco è di 15 chilometri orari, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di vigilanza.

     7. La sosta di mezzi autorizzati è limitata alle aree di parcheggio appositamente predisposte e deve essere effettuata nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo del Parco.

     8. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000; la sanzione di cui al presente comma nel caso di inosservanza del divieto di cui al comma 3., è applicabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni ed è maggiorata di lo volte per gli organizzatori delle stesse che ne rispondono in solido.

 

     Art. 4. (Chiusura temporanea di strade e divieti temporanei di accesso).

     1. L'Ente Parco o la Direzione del Parco possono chiudere temporaneamente al transito, ivi compreso a quello dei soggetti autorizzati, parte o la totalità delle strade per motivi di sicurezza, per consentire lo svolgimento di operazioni tecniche o per la manutenzione e la salvaguardia delle strade medesime.

     2. La chiusura temporanea di cui al comma 1. è assunta d'intesa con i Comuni interessati e della stessa ne è data pubblicità ed informazione al pubblico con idonea segnaletica.

     3. L'Ente Parco può temporaneamente impedire, d'intesa con i Comuni interessati. l'accesso a particolari limitate zone a fini naturalistici, selvicolturali e/o faunistici: tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle.

     4. L'accesso in violazione ai divieti temporanei di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 5. (Circolazione su terreno coperto da neve).

     1. E' vietato l'accesso e la circolazione con motoslitte, battipista, cingolati da neve e simili nel territorio del Parco, ivi comprese le strade, su terreno coperto da neve.

     2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1. i mezzi utilizzati per ragioni di servizio pubblico e i mezzi delle Società di gestione degli impianti di risalita ricadenti nel Parco, nel secondo caso limitatamente al loro uso su piste da sci e sui tracciati delle sciovie.

     3. I contrassegni a validità giornaliera di cui al comma 2. del precedente articolo 3 sono rilasciati, secondo le medesime modalità, anche per la circolazione con i mezzi di cui al comma 1.

     4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 6. (Visite per comitive).

     1. Le comitive, le scolaresche ed i gruppi comunque organizzati possono effettuare la visita del Parco in gruppi di non più di 30 persone e solamente se accompagnate dal personale messo a disposizione dall'Ente di gestione o previa autorizzazione della Direzione del Parco, riportante il giorno di effettuazione della visita, il percorso da seguire ed il numero di persone autorizzate: a tali fini gli organizzatori delle visite debbono provvedere ad avvisare con giusto anticipo circa il giorno e l'ora della visita gli uffici del Parco.

     2. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000: la sanzione di cui al presente comma è applicabile ai singoli partecipanti ed agli organizzatori che ne rispondono in solido.

 

     Art. 7. (Attività sportive invernali).

     1. in tutto il territorio del Parco è fatto divieto di esercitare lo sci fuori pista, salvo autorizzazione della Direzione del Parco.

     2. Sui percorsi appositamente allestiti per lo svolgimento della attività di sci da fondo è vietato transitare a piedi, con sci non adatti o con slitte di qualsiasi tipo.

     3. E' comunque consentito l'uso di sci di qualsiasi tipo per escursioni sui tracciati corrispondenti alle strade del Parco.

     4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 8. (Campeggio).

     1. Su tutto il territorio del Parco, ivi comprese le aree attrezzate, è vietato il campeggio, anche temporaneo, con tende o qualsiasi altro mezzo di soggiorno.

     2. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 per ogni tenda o mezzo e per ogni giorno o frazione di giorno di permanenza abusiva.

 

     Art. 9. (Abbandono piccoli rifiuti).

     1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di Piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/oo di bevande e da pic-nic o da altre attività connesse con la fruizione a fini scientifici, didattici e ricreativi del Parco.

     2. Le violazioni alla norma di cui al comma 1. comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.

     3. La sanzione di cui al comma 3. è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti ed al loro conferimento negli appositi contenitori.

 

     Art. 10. (Accensione di fuochi).

     1. L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.

     2. Nelle aree appositamente attrezzate individua te e segnalate dall'Ente Parco è ammesso l'uso di fornelli da campo e di attrezzature per la cottura di cibi.

     3. Le violazioni alle norme di cui al primo comma comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.

     4. La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata nel caso in cui il trasgressore non provveda allo spegnimento immediato del fuoco ed al ripristino del luogo mediante rimozione del materiale incombusto e comunque utilizzato e suo conferimento negli appositi contenitori.

 

     Art. 11. (Abbruciamenti).

     1. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento.

     2. Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.

     3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

 

     Art. 12. (Lavaggio di stoviglie e automezzi).

     1. E' vietato provvedere al lavaggio di stoviglie nelle acque di sorgenti e negli specchi di acqua ferma.

     2. E altresì vietato provvedere al lavaggio di automezzi lungo i corsi d'acqua, presso le sorgenti, le cascate, i laghi e gli specchi di acqua ferma.

     3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.

 

     Art. 13. (Raccolta della flora spontanea).

     1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono vietati.

     2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali.

     3. Le violazioni alla norma di cui al comma 1. del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000; qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, si applicano le sanzioni previste all'articolo 38, sub g), della legge medesima, così come costituito dall'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29, pari a L. 20.000 più L. 5.000 per ogni esemplare raccolto.

 

     Art. 14. (Raccolta di funghi).

     1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di funghi epigei, anche non commestibili, sono vietati.

     2. E' fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico di fungatico a favore delle Comunità locali. Tale diritto deve essere esercitato nei modi, nei tempi e con i limiti di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

     3. Ai soli fini della vigilanza i Sindaci rilasciano, sotto la propria responsabilità, un tesserino gratuito, personale e valido per tutto l'anno solare in corso, predisposto dall'Ente Parco, ai residenti appartenenti alle rispettive Comunità: del rilascio di ogni tesserino deve essere data comunicazione alla Direzione del Parco.

     4. Le violazioni alla norma di cui al comma 1. del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

     5. Le violazioni alla norma di cui al comma 2. comportano la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 38, sub 1), della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e successive modificazioni, pari a L. 10.000 più L. 3.000 per ogni esemplare raccolto eccedente la quantità consentita, nonché il ritiro del tesserino per tutto il periodo di validità residua del medesimo.

 

     Art. 15. (Raccolta di prodotti del sottobosco).

     1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di qualsiasi prodotto del sottobosco, ad eccezione della raccolta dei funghi epigei eduli regolata dal precedente articolo 14, sono vietati.

     2. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 16. (Raccolta di anfibi e molluschi).

     1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione volontaria di qualsiasi specie di molluschi e di anfibi, sono vietate.

     2. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 per ogni esemplare.

 

     Art. 17. (Raccolta degli insetti).

     1. La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie sono vietate.

     2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione delle norme di Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.

     3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 18. (Raccolta di palchi).

     1. Su tutto il territorio del Parco è vietata la raccolta dei palchi di ungulati.

     2. Ogni eventuale ritrovamento deve essere segnalato alla Direzione del Parco che provvede a norma del comma 1. dell'articolo 29 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e successive modificazioni.

     3. Le violazioni alla norma di cui al comma 1. del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000.

 

     Art. 19. (Introduzione cani).

     1. L'introduzione di cani di qualsiasi razza, al di fuori delle aree attrezzate e segnalate dall'Ente Parco, è vietata.

     2. Nelle aree di cui al comma precedente sono comunque fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria e di Polizia Veterinaria, nonché le ordinanze dei Sindaci competenti per territorio, ed è consentita esclusivamente l'introduzione di cani al guinzaglio.

     3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1.:

     a) i cani da pastore utilizzati per la custodia delle greggi;

     b) i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare e purché non aperti al pubblico;

     c) i cani utilizzati per pubblico servizio o per operazioni di soccorso.

     4. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di munire i cani usati per la custodia delle greggi e delle mandrie di idoneo campanello chiaramente udibile a distanza.

     5. Ogni eventuale ritrovamento o avvistamento di cani abbandonati deve essere segnalato alla Direzione o al personale del Parco.

     6. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di consentire il controllo dei cani al personale di vigilanza su semplice richiesta.

     7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia sanitaria e di Polizia Veterinaria, le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 20. (Disturbo della quiete e degli habitat naturali).

     1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché giradischi, mangianastri e simili, al di fuori delle aree attrezzate individuate e segnalate dall'Ente Parco, è vietato.

     2. Nelle aree attrezzate l'uso dei citati apparecchi deve comunque avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale ed alla vita degli animali.

     3. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e di quelli ubicati presso le abitazioni private.

     4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 21. (Danneggiamenti).

     1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del Parco comporta la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 oltre alla facoltà dell'Ente Parco di rivalersi dei danni subiti.

 

     Art. 22. (Esercizio della pesca). [2]

     1. L'esercizio della pesca nelle acque del Parco è vietato.

     2. E' fatta eccezione per gli allevamenti ittici e gli specchi d'acqua destinati alla pesca sportiva individuati con deliberazione dell'Ente di gestione. La gestione di questi bacini è regolata da apposite convenzioni da stipularsi tra l'Ente di gestione ed i proprietari degli stessi.

     3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 30 mila a lire 300 mila; la sanzione di cui al presente comma, nel caso di esercizio della pesca al di fuori delle limitazioni poste dalle convenzioni di cui al comma 2, è applicabile ai singoli individui esercitanti la pesca ed è maggiorata di dieci volte per i gestori dei bacini, che ne rispondono in solido.

 

     Art. 23. (Attività fotografica).

     1. Dal 15 maggio al 30 novembre, periodo riproduttivo e delle nascite degli ungulati presenti nel Parco, l'attività fotografica, sia professionale, sia amatoriale (caccia fotografica), è vietata ad eccezione di quella effettuata con autorizzazione della Direzione del Parco o sotto il controllo del personale incaricato.

     2. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.

 

     Art. 24. (Utilizzo di elicotteri).

     1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di carico e scarico di merci e/o persone mediante atterraggio o sorvolo a bassa quota di elicotteri.

     2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1.:

     a) i mezzi di servizio delle pubbliche Amministrazioni;

     b) i mezzi autorizzati dalla Giunta esecutiva del Parco all'esecuzione di lavori o trasporti altrimenti non attuabili.

     3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.

 

     Art. 25. (Deroghe).

     1. L'Ente Parco può concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, di studio e per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato e della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.

     2. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.

     3. Il personale dell'Ente Parco può agire in deroga a quanto disposto dal presente regolamento, secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Direttivo.

 

     Art. 26. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Ente Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 51, previa convenzione con gli Enti di appartenenza.

 

     Art. 27. (Procedure).

     1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.

     2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stata di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1991 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

     3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui al precedente articolo 21, saranno introitate nel bilancio del Parco per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.

     4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 1996, n. 68.