§ 5.7.75 - Legge regionale 22 aprile 1991, n. 14.
Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:22/04/1991
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Istituzione della Riserva naturale).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Durata della destinazione).
Art. 5.  (Gestione).
Art. 6.  (Personale).
Art. 7.  (Controllo).
Art. 8.  (Norme di tutela).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Vigilanza).
Art. 11.  (Finanziamenti per le opere di tabellazione).
Art. 12.  (Finanziamenti per la gestione).
Art. 13.  (Entrate).


§ 5.7.75 - Legge regionale 22 aprile 1991, n. 14. [1]

Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte.

(B.U. n. 18 del 30 aprile 1991).

 

Art. 1. (Istituzione della Riserva naturale).

     1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è istituita con la presente legge la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte, Ente strumentale di diritto pubblico.

     2. Ai confini della Riserva naturale speciale è individuata una zona di salvaguardia a norma del comma 1, sub d), dell'articolo 5 della legge regionale 12/90.

 

     Art. 2. (Confini).

     1. I confini della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte, incidente sui Comuni di Cuorgnè, Pertusio, Prascorsano e Valperga, sono individuati nella allegata planimetria in scala 1:5000, facente parte integrante della presente legge; la Zona di salvaguardia è individuata in cartografia con la lettera A.

     2. I confini della Riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta «Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte».

     3. Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.

 

     Art. 3. (Finalità).

     1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati all'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalità della istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte e della contigua Zona di salvaguardia so no così specificate:

     a) tutelare le caratteristiche naturali, paesaggistiche e le risorse architettoniche, archeologiche, culturali e storico-artistiche dell'area;

     b) garantire i necessari interventi di ripristino, conservazione e valorizzazione del complesso storico-devozionale e archeologico;

     c) assicurare la fruizione sociale dell'area della Riserva naturale a fini culturali, scientifici, ricreativi e didattici;

     d) promuovere e valorizzare le attività agricole e forestali attraverso interventi volti a garantire le cure colturali, il miglioramento delle aree boscate e le previsioni di sviluppo delle aziende fornendo, qualora se ne ravvisi la necessità, adeguato supporto tecnico;

     e) promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione scientifica ed economica relative alle emergenze storiche, ambientali e agro-forestali del territorio protetto.

 

     Art. 4. (Durata della destinazione).

     1. La destinazione a Riserva naturale speciale ed a Zona di salvaguardia, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

 

     Art. 5. (Gestione).

     1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono esercitate da un Consiglio Direttivo composto da:

     a) cinque rappresentanti, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, del Comune di Valperga;

     b) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ognuno dei Comuni di Cuorgnè, Pertusio e Prascorsano;

     c) tre rappresentanti della Comunità Montana Alto Canavese, di cui uno espresso dalla minoranza;

     d) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia storico-artistica e architettonica.

     2. Il Consiglio Direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo Statuto dell'Ente. Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     3. Lo Statuto deve prevedere:

     a) il  Consiglio Direttivo;

     b) la  Giunta esecutiva;

     c) il  Presidente.

     4. I rapporti tra Ente di gestione e la proprietà dell'area del Santuario e del Sacro Monte sono regolati da apposita convenzione che deve stabilire le specifiche competenze e definire i rapporti tra le parti: a tal fine la convenzione deve stabilire:

     a) le modalità di concorso nell'opera di restauro e manutenzione delle cappelle;

     b) l'affidamento dei compiti di gestione del patrimonio forestale interno all'area devozionale;

     c) la promozione di iniziative atte alla utilizzazione della Riserva a scopi scientifici, didattici, culturali, ricreativi da parte del Consiglio Direttivo.

     5. Il funzionamento del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva, la composizione di questa, i rispettivi poteri ed i rapporti tra i due Organi sono stabiliti dallo Statuto.

     6. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati. in caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. Finche non sia riunito il nuovo Consiglio Direttivo sono integralmente prorogati i poteri del precedente.

     7. Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale del Comitato tecnico-scientifico di esperti istituito dal Consiglio Regionale con propria deliberazione.

     8. I piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono predisposti dalla Giunta Regionale d'intesa con il Consiglio Direttivo. Gli strumenti urbanistici dei Comuni debbono adeguarsi alle previsioni contenute nei piani di intervento.

 

     Art. 6. (Personale).

     1. L'ordinamento e la pianta organica del personale dell'Ente di gestione sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio Direttivo.

 

     Art. 7. (Controllo).

     1. Per la formazione e la gestione del bilancio di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo degli atti deliberativi degli Organi dell'Ente di gestione, si applicano le normative di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.

 

     Art. 8. (Norme di tutela).

     1. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

     a) aprire cave di qualsiasi natura;

     b) esercitare l'attività venatoria;

     c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;

     e) asportare rocce o minerali;

     f) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale, scientifico ed urbanistico che sono definiti ed individuati dal piano di cui al precedente articolo 5, comma 8.;

     g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

     h) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatte salve quelle previste dai piani di intervento di cui all'articolo 5, comma 8.;

     i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

     2. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte è comunque consentito:

     a) svolgere le normali attività agricole;

     b) effettuare. gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;

     c) raccogliere i prodotti del sottobosco nei limiti stabiliti dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 12;

     d) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure stabilite dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

     3. Nella Zona di salvaguardia, in quanto area di graduale raccordo tra il regime d'uso e di tutela della Riserva naturale ed il territorio circostante, si applicano le previsioni contenute nei piani di intervento di cui all'articolo 5, comma 8., e quelle contenute negli strumenti urbanistici comunali, oltre ai divieti di cui alle lettere a), b), f), g) e h) del  precedente comma 1.

     4. Fino all'approvazione dei piani e degli strumenti urbanistici, nel territorio individuato quale Zona di salvaguardia gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi sono sottoposti a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

     5. L'uso del suolo e l'edificabilità devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dai piani di intervento.

     6. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste in apposito Piano naturalistico redatto ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni.

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), comma 1., dell'articolo 8 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

     2. Per le violazioni di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 8 della presente legge si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

     3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), f), e g) del precedente articolo 8, comma 1., comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

     4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere h) e i) ed alla limitazione di cui al comma 3. del precedente articolo 8 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

     5. I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     6. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1., 4. e 5. del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689.

     8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge sono introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 10. (Vigilanza).

     1. La vigilanza della Riserva naturale speciale è affidata:

     a) al personale di sorveglianza della Riserva, previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6;

     b) agli agenti di Polizia Locale, Urbana e Rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Como Forestale dello Stato.

 

     Art. 11. (Finanziamenti per le opere di tabellazione).

     1. Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2, previsti in L. 2.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991.

 

     Art. 12. (Finanziamenti per la gestione).

     1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale, di cui al precedente articolo 5, valutati in L. 30.000.000 per l'anno finanziario 1991, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, di apposito capitolo con la denominazione «Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte» e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 30.000.000.

     2. Agli oneri relativi agli anni 1992 e successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei bilanci dei rispettivi esercizi.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13. (Entrate).

     1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente articolo 9 sono iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1991 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.