§ 5.7.41 - Legge regionale 25 marzo 1985, n. 27.
Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 «Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina».


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:25/03/1985
Numero:27


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      Gli artt. 15 e 16 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, sono abrogati.
Art. 9.      Fino alla stipulazione della convenzione prevista all'art. 3 della presente legge il Comune di Biella esercita direttamente le funzioni gestionali, di attuazione dei Piani e di vigilanza della [...]
Art. 10.      Il Consiglio Direttivo dell'«Ente Riserva naturale speciale del parco Burcina», fino al termine del mandato dei Consigli che hanno eletto i suoi membri e fino alla nomina dei nuovi membri, [...]
Art. 11.      Dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Biella subentra all'Ente Riserva naturale speciale del parco Burcina nei contratti di lavoro del personale di cui all'art. 2, primo [...]
Art. 12.      Dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Biella subentra all'Ente riserva naturale speciale del Parco Burcina in tutti i rapporti in essere, sia di natura patrimoniale che non [...]


§ 5.7.41 - Legge regionale 25 marzo 1985, n. 27. [1]

Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29 «Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina».

(B.U. 3 aprile 1985, n. 14).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4. [5]

 

     Art. 5. [6]

 

     Art. 6. [7]

 

     Art. 7. [8]

 

     Art. 8.

     Gli artt. 15 e 16 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, sono abrogati.

 

     Art. 9.

     Fino alla stipulazione della convenzione prevista all'art. 3 della presente legge il Comune di Biella esercita direttamente le funzioni gestionali, di attuazione dei Piani e di vigilanza della Riserva naturale.

 

     Art. 10.

     Il Consiglio Direttivo dell'«Ente Riserva naturale speciale del parco Burcina», fino al termine del mandato dei Consigli che hanno eletto i suoi membri e fino alla nomina dei nuovi membri, assume le funzioni della Commissione tecnico-scientifica prevista all'art. 4 della presente legge.

 

     Art. 11.

     Dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Biella subentra all'Ente Riserva naturale speciale del parco Burcina nei contratti di lavoro del personale di cui all'art. 2, primo comma, sub. a), della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29. Il Comune di Biella subentra inoltre nei rapporti di lavoro relativi al personale addetto alla manutenzione dell'area in servizio alla data del 1° gennaio 1985.

     A norma dell'art. 8, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29, la Regione assicura direttamente la retribuzione del personale di ruolo della Riserva previsto nell'organico di cui all'art. 2, primo comma, sub a), della legge medesima.

 

     Art. 12.

     Dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Biella subentra all'Ente riserva naturale speciale del Parco Burcina in tutti i rapporti in essere, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, facenti capo all'Ente medesimo, ivi comprese la gestione finanziaria e tutte le pendenze debitorie e di credito derivanti dall'amministrazione dell'Ente.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Il testo è stato integrato nella L.R. 24/4/1980 n. 29.

[3] Il testo è stato integrato nella L.R. 24/4/1980 n. 29.

[4] Il testo è stato integrato nella L.R. 24/4/1980 n. 29.

[5] Il testo è stato integrato nella L.R. 24/4/1980 n. 29.

[6] Il testo è stato integrato nella L.R. 24/4/1980 n. 29.

[7] Il testo è stato integrato nella L.R. 24/4/1980 n. 29.

[8] Il testo è stato integrato nella L.R. 24/4/1980 n. 29.