§ 5.7.38 - Legge regionale 20 febbraio 1985, n. 13.
Modificazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 66 «Istituzione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè».


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:20/02/1985
Numero:13


Sommario
Art. 1.      La planimetria in scala 1:25.000 allegata alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, è sostituita dalla planimetria in scala 1:25.000 allegata alla presente legge, che modifica a tutti gli [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      Il Consiglio Direttivo riadotta, entra 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, lo Statuto del Parco modificato, seconda le direttive contenute nella presente legge, per [...]


§ 5.7.38 - Legge regionale 20 febbraio 1985, n. 13. [1]

Modificazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 66 «Istituzione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè».

(B.U. 27 febbraio 1985, n. 9).

 

Art. 1.

     La planimetria in scala 1:25.000 allegata alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, è sostituita dalla planimetria in scala 1:25.000 allegata alla presente legge, che modifica a tutti gli effetti i confini individuati all'art. 2, primo comma, della legge regionale 66/80.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4.

     Il Consiglio Direttivo riadotta, entra 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, lo Statuto del Parco modificato, seconda le direttive contenute nella presente legge, per l'approvazione della Statuto si applica la previsione di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 66.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Il testo è riportato alla L.R. 30.5.1980, n. 66.

[3] Il testo è riportato alla L.R. 30.5.1980, n. 66.