§ 5.6.63 - L.R. 23 marzo 2004, n. 8.
Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.6 ambiente
Data:23/03/2004
Numero:8

§ 5.6.63 - L.R. 23 marzo 2004, n. 8.

Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche).

(B.U. 25 marzo 2004, n. 12 - suppl. n. 1)

 

Art. 1.

     1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) è sostituita dalla seguente:

"c) gli impianti che impiegano più sorgenti luminose complessivamente non superiori a 25 mila lumen;".