§ 5.6.58 - L.R. 26 giugno 2003, n. 11.
Modifiche della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.6 ambiente
Data:26/06/2003
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11).
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11).
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11).
Art. 4.  (Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11).


§ 5.6.58 - L.R. 26 giugno 2003, n. 11.

Modifiche della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).

(B.U. 3 luglio 2003, n. 27).

 

Art. 1. (Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11).

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari) è sostituita dalla seguente: “a) i servizi resi agli allevatori operanti in Piemonte sono considerati prioritari sotto il profilo operativo e finanziario”.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11).

     1. L’articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11, è sostituito dal seguente: “Art. 4. (Compiti e funzioni del consorzio).

     1. Il consorzio, mediante contratti o convenzioni con imprese pubbliche o private operanti nei settori interessati:

     a) assicura la raccolta, il deposito, il trattamento, il coincenerimento o l’incenerimento di rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti, da industrie alimentari o di trasformazione per impieghi non alimentari, tenendo conto di eventuali vincoli sanitari;

     b) promuove ed organizza forme assicurative contro le malattie del bestiame ed i danni all’attività zootecnica, nonché per la raccolta e lo smaltimento dei capi morti in azienda.".

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11).

     1. L’articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11, come modificato dalla legge regionale 3 settembre 2001, n. 23, è sostituito dal seguente:

     “Art. 5. (Finanziamenti).

     1. La Regione concede al consorzio un aiuto di avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di costituzione e di gestione dei programmi annuali di attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c).

     2. Il contributo per la copertura dei costi di costituzione è concesso per il primo anno di attività, a partire dalla data di insediamento degli organi del consorzio, nell’importo determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 7 e nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) della Commissione del 12 gennaio 2001, n. 69/2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (‘de minimis’).

     3. La Regione provvede inoltre a concedere le seguenti agevolazioni:

     a) un contributo annuo a favore del consorzio da definirsi nei bilanci di previsione, a parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 7, entro il limite previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), i capi morti e i rifiuti dei macelli;

     b) un contributo annuo a favore del consorzio per la copertura del premio di assicurazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) entro i limiti previsti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli.

     4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l’ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza derivante dall’encefalopatia spongiforme bovina), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, la Regione concede un’indennità integrativa rispetto a quella prevista dallo Stato ai sensi della l. 49/2001 ai soggetti che assicurano la distruzione, compreso l’eventuale stoccaggio, dei materiali e delle farine animali a rischio specifico di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e ad alto rischio, prodotti nel territorio piemontese entro il 31 maggio 2001, ovvero entro la successiva scadenza prevista dalla normativa nazionale.".

 

     Art. 4. (Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11).

     1. Il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 è abrogato.