Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.6 ambiente |
Data: | 26/06/2003 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11). |
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11). |
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11). |
Art. 4. (Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11). |
§ 5.6.58 - L.R. 26 giugno 2003, n. 11.
Modifiche della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).
(B.U. 3 luglio 2003, n. 27).
Art. 1. (Modifica dell’articolo 3 della
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
1. Il consorzio, mediante contratti o convenzioni con imprese pubbliche o private operanti nei settori interessati:
a) assicura la raccolta, il deposito, il trattamento, il coincenerimento o l’incenerimento di rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti, da industrie alimentari o di trasformazione per impieghi non alimentari, tenendo conto di eventuali vincoli sanitari;
b) promuove ed organizza forme assicurative contro le malattie del bestiame ed i danni all’attività zootecnica, nonché per la raccolta e lo smaltimento dei capi morti in azienda.".
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5. (Finanziamenti).
1. La Regione concede al consorzio un aiuto di avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di costituzione e di gestione dei programmi annuali di attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c).
2. Il contributo per la copertura dei costi di costituzione è concesso per il primo anno di attività, a partire dalla data di insediamento degli organi del consorzio, nell’importo determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 7 e nei limiti stabiliti dal
3. La Regione provvede inoltre a concedere le seguenti agevolazioni:
a) un contributo annuo a favore del consorzio da definirsi nei bilanci di previsione, a parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 7, entro il limite previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), i capi morti e i rifiuti dei macelli;
b) un contributo annuo a favore del consorzio per la copertura del premio di assicurazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) entro i limiti previsti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli.
4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del
Art. 4. (Modifica dell’articolo 8 della
1. Il comma 6 dell’articolo 8 della