Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica |
Data: | 11/08/1982 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. I programmi pluriennali di attuazione approvati dalla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia |
Art. 3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale provvede ad approvare i modelli operativi di cui agli artt. 35 e 37/bis della L.R. 5.12.1977, n. 56 e successive [...] |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione [...] |
§ 5.1.9 - Legge regionale 11 agosto 1982, n. 17. [1]
Modifiche per l'adeguamento della legge regionale 5.12.1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni alla legge 25.3.1982, n. 94.
(B.U. 25 agosto 1982, n. 34).
I programmi pluriennali di attuazione approvati dalla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia.
Dopo la pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 36, qualora i Comuni dotati di programma di attuazione approvato risultassero non più obbligati e ritenessero di non mantenerlo, potranno, con delibera di Consiglio, da trasmettere alla Regione non appena esecutiva, dichiararne la decadenza per il residuo periodo di durata.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, su Proposta della Giunta, approva l'elenco dei Comuni con popolazione inferiore o uguale a 10.000 abitanti obbligati a dotarsi di programma di attuazione.
I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, qualora non siano ancora dotati, approvano il programma pluriennale di attuazione entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge e, in caso di inadempienza, applicano le limitazioni di cui all'art. 83 della
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale provvede ad approvare i modelli operativi di cui agli artt. 35 e 37/bis della L.R. 5.12.1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Abrogata dall'art. 90 della
[2] Modifica la L.R. 5.12.1977 n. 56.