§ 5.1.9 - Legge regionale 11 agosto 1982, n. 17.
Modifiche per l'adeguamento della legge regionale 5.12.1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni alla legge 25.3.1982, n. 94.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:11/08/1982
Numero:17


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      I programmi pluriennali di attuazione approvati dalla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia
Art. 3.      Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale provvede ad approvare i modelli operativi di cui agli artt. 35 e 37/bis della L.R. 5.12.1977, n. 56 e successive [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione [...]


§ 5.1.9 - Legge regionale 11 agosto 1982, n. 17. [1]

Modifiche per l'adeguamento della legge regionale 5.12.1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni alla legge 25.3.1982, n. 94.

(B.U. 25 agosto 1982, n. 34).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     I programmi pluriennali di attuazione approvati dalla Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia.

     Dopo la pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 36, qualora i Comuni dotati di programma di attuazione approvato risultassero non più obbligati e ritenessero di non mantenerlo, potranno, con delibera di Consiglio, da trasmettere alla Regione non appena esecutiva, dichiararne la decadenza per il residuo periodo di durata.

     Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, su Proposta della Giunta, approva l'elenco dei Comuni con popolazione inferiore o uguale a 10.000 abitanti obbligati a dotarsi di programma di attuazione.

     I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, qualora non siano ancora dotati, approvano il programma pluriennale di attuazione entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge e, in caso di inadempienza, applicano le limitazioni di cui all'art. 83 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.

 

     Art. 3.

     Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale provvede ad approvare i modelli operativi di cui agli artt. 35 e 37/bis della L.R. 5.12.1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 25 marzo 2013, n. 3.

[2] Modifica la L.R. 5.12.1977 n. 56.