§ 4.3.3 - Legge regionale 24 aprile 1979, n. 20.
Realizzazione infrastruttura di trasporto del metano nel comprensorio di Mondovì per l'area industriale attrezzata.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 industria
Data:24/04/1979
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Nell'ambito delle iniziative per il superamento degli squilibri territoriali l'Amministrazione Regionale è autorizzata a promuovere la realizzazione dell'infrastruttura di trasporto del metano [...]
Art. 2.      Il metanodotto sarà realizzato secondo un apposito progetto approvato dal Consiglio regionale,
Art. 3.      Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 500.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981.


§ 4.3.3 - Legge regionale 24 aprile 1979, n. 20. [1]

Realizzazione infrastruttura di trasporto del metano nel comprensorio di Mondovì per l'area industriale attrezzata.

(B.U. 2 maggio 1979, n. 18).

 

Art. 1.

     Nell'ambito delle iniziative per il superamento degli squilibri territoriali l'Amministrazione Regionale è autorizzata a promuovere la realizzazione dell'infrastruttura di trasporto del metano nel Comprensorio di Mondovì.

 

     Art. 2.

     Il metanodotto sarà realizzato secondo un apposito progetto approvato dal Consiglio regionale,

     La sua realizzazione sarà orientata:

- all'infrastrutturazione dell'area industriale attrezzata di cui alla L.R. 9 aprile 1975, n. 21 nelle sue articolazioni realizzate ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della stessa legge;

- alla creazione di condizioni favorevoli alla permanenza, al rinnovo tecnologico ed allo sviluppo delle attività industriali ed artigiane esistenti nel Comprensorio di Mondovì.

     Il metanodotto potrà, altresì, essere orientato ad altri usi, quali quelli a servizio delle abitazioni.

 

     Art. 3.

     Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 500.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981.

     All'onere di cui al precedente comma, si provvede, per l'anno finanziario 1979, mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo globale di cui al capitolo n. 12800 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione «Interventi per la realizzazione di un'infrastruttura di trasporto del metano nel Comprensorio di Mondovì» e con lo stanziamento di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     Nei bilanci per gli anni finanziari 1980 e 1981 sarà iscritto in capitolo di cui al precedente comma, con la denominazione e lo stanziamento ivi indicati.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 16 della L.R. 22 novembre 2004, n. 34 con la decorrenza ivi indicata.