§ 4.3.1 - Legge regionale 9 aprile 1975, n. 21.
Interventi a favore dei Comuni e dei Consorzi di enti locali per la costituzione di aree industriali attrezzate [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 industria
Data:09/04/1975
Numero:21


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Possono usufruire del contributo regionale i Comuni ed i Consorzi di Enti locali esistenti o costituiti nelle aree di Casale Monferrato, Mondovì, Borgosesia e Vercelli.
Art. 3. 
Art. 4.      I Comuni ed i Consorzi di Comuni, di cui all'articolo 2 della presente legge, che intendono usufruire del contributo, debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale.
Art. 5.      Il piano di sistemazione dell'area per gli insediamenti produttivi, accompagnato da una relazione indicante le opere di urbanizzazione che si intendono realizzare, in loro costo di massima e le [...]
Art. 6.      La concessione del contributo per l'esecuzione delle opere è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale previa approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.
Art. 7. 
Art. 8.      Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977.


§ 4.3.1 - Legge regionale 9 aprile 1975, n. 21. [1]

Interventi a favore dei Comuni e dei Consorzi di enti locali per la costituzione di aree industriali attrezzate [2].

(B.U. 15 aprile 1975, n. 15).

 

Art. 1. [3]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni ed a Consorzi di Enti locali, situati nelle aree di cui al successivo articolo 2 e dotati di strumento urbanistico, che perseguono finalità di sviluppo industriale ed artigiano, contribuiti in conto capitale per le spese relative all'acquisizione dei terreni e alle opere di urbanizzazione necessarie per l'apprestamento di aree per insediamenti industriali ed artigianali in zone per le quali si intervenga in armonia con i principi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2.

     Possono usufruire del contributo regionale i Comuni ed i Consorzi di Enti locali esistenti o costituiti nelle aree di Casale Monferrato, Mondovì, Borgosesia e Vercelli.

     Ai fini della presente legge queste aree si intendono costituite dai seguenti Comuni:

Area di Casale Monferrato:

Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Lu, Mirabelio Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Motta dei Conti, Palazzolo Vercellese, Trino.

Area di Mondovì:

Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Belvedere Langhe, Bonvicino, Briaglia, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Carrù, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lequio Tanaro, Lesegno, Lisio, Magliano Alpi, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Montezemolo, Murazzano, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perlo, Pianfei, Piozzo, Priero, Priola, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Michele Mondovì, Scagnello, Somano, Torre Mondovi, Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola.

Area di Borgosesia:

Ailoche, Alagna, Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Brusnengo, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Coggiola, Cravagliana, Crevacuore, Curino, Fobello, Gattinara, Guardabosone, Lozzolo, Mollia, Pila, Piode, Postua, Prav, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Roasio, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Valduggia, Varallo, Villa del Bosco, Vocca, Grignasco, Prato Sesia, Romagnano Sesia.

Area di Vercelli:

Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balocco, Bianzè, Borgo d'Aie, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, San Giacomo, Cavaglià, Cigliano, Collobiano, Costanzana, Crova, Desana, Formigliano, Ghislarengo, Gifflenga, Greggio, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Moncrivello, Olcenengo, Oldenico, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Ronsecco, Rovasenda, Salasco, Salì Vercellese, San Germano Vercellese, Santhià, Stroppiana, Tricerro, Tronzano Vercellese, Vercelli, Villarboit, Villata.

     In ciascuna di queste aree il contributo regionale non può essere concesso per più di un'iniziativa alla creazione di un'area industriale attrezzata.

 

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4.

     I Comuni ed i Consorzi di Comuni, di cui all'articolo 2 della presente legge, che intendono usufruire del contributo, debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale.

     La domanda deve essere corredata di documenti cartografici atti ad individuare l'ubicazione e la dimensione dell'area industriale o dei nuclei insediativi di cui all'art. 3 che si intendono utilizzare ai fini della presente legge e deve essere accompagnata da una relazione illustrativa sulle caratteristiche delle aree prescelte, in rapporto alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e all'attitudine sotto il profilo ambientale e geologico ad accogliere insediamenti produttivi.

     La Giunta regionale delibera sull'ammissione al contributo e sulla misura dello stesso, previo parere tecnico di una Commissione di esperti nominata allo scopo dalla Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare per in bilancio e la programmazione, tenendo conto dei seguenti elementi:

     a) ubicazione dell'area industriale coerente con le linee della programmazione e della politica industriale regionale;

     b) attitudine dell'area a consentire insediamenti industriali;

     c) facilità di collegamenti con le principali infrastrutture di comunicazione;

     d) disponibilità di risorse energetiche;

     e) presenza di strutture sociali;

     f) priorità alle domande presentate dai consorzi di Enti locali.

     I contributi in conto capitale possono essere concessi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile se richiesti da Consorzi di Enti locali e fino all'80 per cento della stessa spesa se richiesti da Comuni singoli.

     D'intesa con tali Enti, ove risultino costituite apposite società di intervento per la realizzazione e la gestione delle aree ammesse ai benefici della presente legge, i contributi, fatta eccezione per quelli relativi all'acquisizione di terreni, possono essere concessi ed erogati direttamente a favore di dette Società.

     Per gli effetti della presente legge i Consorzi misti tra operatori ed Enti locali sono equiparati alle società di intervento [5].

     Con la deliberazione della Giunta regionale per l'ammissione a contributo, viene autorizzata ai sensi del 1° comma dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 anche in variante allo strumento urbanistico in vigore, la formazione del piano per insediamenti produttivi e ne vengono fissati i termini per la presentazione alla Regione.

 

     Art. 5.

     Il piano di sistemazione dell'area per gli insediamenti produttivi, accompagnato da una relazione indicante le opere di urbanizzazione che si intendono realizzare, in loro costo di massima e le previsioni insediative, viene approvato con deliberazione del Consiglio comunale o del Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 21 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'approvazione del piano mediante decreto del Presidente della Giunta regionale costituisce approvazione ai sensi di legge della variante allo strumento urbanistico vigente nel caso che le previsioni relative della zona siano in contrasto con quelle del piano stesso.

     Il piano per insediamenti produttivi è redatto in collaborazione con un apposito Comitato tecnico promosso dall'Ente destinatario del contributo regionale ed avente carattere consultivo. Il Comitato tecnico è formato da cinque tecnici di cui uno designato dalla Regione Piemonte, uno dall'Ente destinatario del contributo regionale, uno dall'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.A. uno dalle Organizzazioni sindacali e uno dalle Organizzazioni degli industriali.

 

     Art. 6.

     La concessione del contributo per l'esecuzione delle opere è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale previa approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

     L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

     La opere ammesse per le quali viene erogato in contributo, dovranno riguardare l'urbanizzazione dell'intera zona, se concretamente interessata da programmi insediativi o di una parte di essa purché di dimensioni tali da costituire un nucleo sufficientemente organico e comunque non inferiore alla metà dell'area stessa.

     Il contributo è erogato secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 7. [6]

 

     Art. 8.

     Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977.

     Alle spese di cui al precedente comma si provvede mediante l'accensione di mutui, dell'importo di 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977, alle migliori condizioni di tasso e di durata possibili, da estinguere in semestralità costanti posticipate. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.

     Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1975 sarà conseguentemente istituito in capitolo n. 100, con la denominazione «Provento del mutuo autorizzato per la concessione, a Comuni ed a Consorzi di Enti locali, di contributi in capitale nelle spese relative ad opere di urbanizzazione primaria di aree destinate ad insediamenti industriali ed artigianali, e lo stanziamento di 2.000 milioni; nel corrispondente stato di previsione della spesa la somma di 2.000 milioni sarà iscritta nel capitolo n. 1362, ivi istituito.

     Nel bilancio degli anni 1976 e 1977 saranno iscritti in capitolo n. 100 di entrata e in capitolo numero 1362 di spesa, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.

     La somme non impegnate in un esercizio potranno essere impegnate negli esercizi successivi, in relazione all'articolo 36, secondo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 con le successive modificazioni ed integrazioni. All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui, valutato in 300 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede con una riduzione del fondi speciali di cui ai capitoli n. 1018 e n. 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa, nella rispettiva misura di 270 milioni e di 30 milioni, nonché istituendo, nello stato di previsione medesimo, i capitoli n. 834 e n. 1415 relativi rispettivamente alle quote interessi ed al rimborso del capitale per l'ammontare dei mutui autorizzati ai sensi del secondo comma, con il rispettivo stanziamento di 270 milioni e 30 milioni.

     Nel bilancio degli anni 1978 e successivi, fino alla completa estinzione dei mutui, saranno iscritti i capitoli n. 834 e n. 1415, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascuno degli anni medesimi.

     Al maggior onere ricadente nell'anno 1976 e valutato in 300 milioni, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla cessazione, a partire dall'anno 1976, degli oneri stabiliti dalla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 2.

     All'ulteriore maggior onere ricadente negli anni 1977 e successivi, valutato in 300 milioni, si farà fronte con una quota, di pari ammontare, della disponibilità derivante dalla cessazione degli oneri stabiliti dalla legge regione 20 gennaio 1975, n. 2.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 16 della L.R. 22 novembre 2004, n. 34 con la decorrenza ivi indicata.

[2] Modificata con L.R. 22 maggio 1980, n. 58.

[3] Testo così modificato dall'art. 2 della L.R. 22.5.1980 n. 58.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 22.5.1980 n. 58.

[5] Il comma 4 è stato così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22.5.1980 n. 58.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 22.5.1980 n. 58.