§ 4.1.75 - L.R. 13 ottobre 2003, n. 26.
Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:13/10/2003
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Requisiti per l’individuazione dei distretti rurali).
Art. 4.  (Requisiti per l’individuazione dei distretti agroalimentari di qualità).
Art. 5.  (Procedure per l’individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità).
Art. 6.  (Piano di distretto: elaborazione).
Art. 7.  (Piano di distretto: contenuti e procedure di approvazione).
Art. 8.  (Piano di distretto: attuazione).
Art. 9.  (Supporto tecnico).
Art. 10.  (Monitoraggio).
Art. 11.  (Istruzioni per l’applicazione della legge).
Art. 12.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 13.  (Parere dell’Unione europea).


§ 4.1.75 - L.R. 13 ottobre 2003, n. 26. [1]

Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

(B.U. 16 ottobre 2003, n. 43).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, con la presente legge, promuove il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e quali distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo, 2001, n. 57).

     2. La Regione, a tale fine, interviene mediante politiche finalizzate a:

     a) favorire i processi di riorganizzazione interna del distretto, rafforzando il coordinamento e l’integrazione delle relazioni tra le imprese;

     b) adeguare le strutture produttive esistenti e le infrastrutture di servizio alle necessità economiche, ambientali e territoriali;

     c) migliorare la qualità di conformità dei processi e delle aziende;

     d) promuovere la sicurezza degli alimenti;

     e) sostenere la proiezione sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;

     f) valorizzare le produzioni agricole ed agroalimentari;

     g) migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;

     h) contribuire al mantenimento ed alla crescita dell’occupazione.

     3. La Regione realizza le finalità previste dalla presente legge con il coinvolgimento delle istituzioni e dei soggetti operanti nel territorio del distretto, anche mediante strumenti di programmazione negoziata.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Si definiscono “distretti rurali” i sistemi produttivi locali di cui all’articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

     2. Si definiscono “distretti agroalimentari di qualità” i sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

     3. Si definiscono “progetti di innovazione” le iniziative aziendali, interaziendali o di servizio finalizzate ad accrescere l’interrelazione e l’interdipendenza produttiva ed economica tra le imprese del distretto e tra queste ed il territorio, come individuate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 3. (Requisiti per l’individuazione dei distretti rurali).

     1. Ai fini della loro individuazione, i distretti rurali devono possedere le seguenti caratteristiche:

     a) presenza di un insieme di attività e funzioni diversificate, quali l’agricoltura, l’agriturismo, il turismo rurale, l’artigianato e la piccola industria, aventi una base comune territoriale ed in grado di valorizzare le risorse produttive, culturali ed ambientali locali;

     b) la produzione agricola realizzata nell’area distrettuale risulta coerente con i valori ambientali e paesaggistici dei territori, caratterizza l’identità dei luoghi ed è significativa a livello dell’economia locale;

     c) è presente un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri settori;

     d) una parte rilevante dell’innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole, nonché dell’assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale è soddisfatta dall’offerta locale;

     e) esiste un’integrazione tra produzione agricola e fenomeni culturali e turistici;

     f) sono disponibili le risorse aziendali necessarie per attività di valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio rurale e forestale, nonché di tutela del territorio e del paesaggio rurale;

     g) le istituzioni locali sono interessate alla realtà distrettuale ed a stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e con quelle di altri settori locali.

 

     Art. 4. (Requisiti per l’individuazione dei distretti agroalimentari di qualità).

     1. Ai fini della loro individuazione, i distretti agroalimentari di qualità devono possedere le seguenti caratteristiche:

     a) sono realizzati uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati ai sensi della vigente normativa, tradizionali o tipici, la cui produzione risulti significativa a livello dell’economia agroalimentare regionale;

     b) è presente un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole ed agroalimentari;

     c) una parte rilevante dell’innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole e delle imprese agroalimentari, nonché dell’assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale è soddisfatta dall’offerta locale;

     d) esiste un’integrazione tra produzione agroalimentare e fenomeni culturali e turistici;

     e) le istituzioni locali sono interessate alla realtà distrettuale ed a stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e agroalimentari.

 

     Art. 5. (Procedure per l’individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità).

     1. I distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità sono individuati dalla Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, su proposta delle Province interessate, che sentono le rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali.

 

     Art. 6. (Piano di distretto: elaborazione).

     1. La Provincia competente per territorio oppure le Province, d’intesa tra loro, qualora il distretto comprenda territori di diverse Province, elaborano il piano di distretto, entro centottanta giorni dall’individuazione del distretto stesso.

     2. La Provincia oppure le Province interessate assicurano la partecipazione delle istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale mediante forme permanenti di dialogo istituzionale e di concertazione.

 

     Art. 7. (Piano di distretto: contenuti e procedure di approvazione).

     1. Il piano di distretto è adottato dalla Provincia oppure dalle Province, d’intesa tra loro, qualora il distretto comprenda territori di diverse Province.

     2. Il piano di distretto comprende almeno i seguenti contenuti:

     a) un’analisi sintetica della situazione esistente e delle prospettive della produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e consumo del prodotto o dei prodotti del distretto, nonché delle problematiche ambientali e territoriali;

     b) una descrizione della situazione esistente ed una valutazione delle prospettive delle diverse forme di interrelazione ed interdipendenza tra imprese della produzione e della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli ed altri soggetti locali;

     c) l’indicazione delle politiche agricole e rurali rilevanti per il distretto, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole ed agroindustriali, delle risorse ambientali e territoriali, del paesaggio agrario e delle tradizioni rurali;

     d) la definizione di progetti di innovazione.

     3. II piano di distretto è trasmesso dalla Provincia alla Giunta regionale che, sentita la Commissione consiliare competente, lo approva con propria deliberazione entro novanta giorni.

     4. Il piano di distretto ha validità triennale e può essere aggiornato secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 8. (Piano di distretto: attuazione).

     1. Il piano di distretto è attuato mediante strumenti di programmazione negoziata che individuano, tra l’altro, i progetti di innovazione, nonché le amministrazioni, gli enti e gli altri soggetti interessati.

     2. I progetti di innovazione di competenza della Provincia sono inseriti nel programma operativo provinciale, di cui all’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), e possono essere cofinanziati con risorse aggiuntive regionali.

     3. La Giunta Regionale, qualora sussistano esigenze di rilievo generale, può predisporre progetti di interesse strategico per l’economia del distretto, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 9. (Supporto tecnico).

     1. La Regione si avvale per l’attuazione della presente legge della collaborazione dell’Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES), assicurando altresì un supporto tecnico alle Province.

     2. La Regione, a tale fine, stipula apposita convenzione con l’IRES.

 

     Art. 10. (Monitoraggio).

     1. Le Province trasmettono periodicamente alla Giunta regionale le relazioni sull’attività svolta.

     2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

 

     Art. 11. (Istruzioni per l’applicazione della legge).

     1. La Giunta regionale emana le istruzioni per l’applicazione della presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 12. (Disposizioni finanziarie).

     1. Alla copertura degli oneri finanziari per l’anno 2004 e successivi si provvede ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

 

     Art. 13. (Parere dell’Unione europea).

     1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell’Unione europea.


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 9 ottobre 2008, n. 29.