§ 4.1.39 - Legge regionale 3 agosto 1993, n. 38.
Norme relative alla coltivazione ed alla commercializzazione delle piante officinali peculiari della Regione Piemonte.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:03/08/1993
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Formazione professionale.
Art. 4.  Comitato tecnico.
Art. 5.  Programma per la tutela e la valorizzazione dei prodotti di tipo erboristico.
Art. 6.  Strumenti di intervento.
Art. 7.  Commercializzazione del prodotto.
Art. 8.  Disposizioni finanziarie.


§ 4.1.39 - Legge regionale 3 agosto 1993, n. 38.

Norme relative alla coltivazione ed alla commercializzazione delle piante officinali peculiari della Regione Piemonte.

(B.U. 11 agosto 1993, n. 32).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99: «Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali» con relativo Regolamento di applicazione, nonché il dispositivo dell'articolo 17 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge:

     a) incentiva la coltivazione delle piante officinali, elencate dal regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, peculiari della Regione Piemonte e di quelle aromatiche ed officinali acclimatate ed acclimatabili individuate dalla Giunta Regionale con atto deliberativo sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 4;

     b) promuove l'aggiornamento costante in tema di coltivazione, raccolta, conservazione, commercializzazione delle piante officinali;

     c) tutela il consumatore definendo modalità di controllo e di garanzia del prodotto di tipo erboristico.

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. Ai fini di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta Regionale: definisce provvedimenti volti ad incentivare la coltivazione, con sistema biologico, delle piante officinali; organizza corsi di formazione finalizzati all'attività di erborista ed alla formazione, aggiornamento, specializzazione degli imprenditori agricoli e degli erboristi; approva programmi volti a tutelare e valorizzare prodotti di tipo erboristico e promuove una corretta commercializzazione di tali prodotti.

 

     Art. 3. Formazione professionale.

     1. Entro un anno dalla data di approvazione della presente legge vengono programmati, ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, corsi di formazione professionale concernenti le modalità di coltivazione, raccolta, conservazione, trasformazione, commercializzazione delle piante officinali.

     2. Tali corsi si svolgono in più sedi regionali, individuate in base alla peculiarità delle aree interessate ed alle esperienze già attivate in tema di coltivazione di piante officinali con contributo regionale.

     3. I corsi e la loro durata, i soggetti interessati, le strutture, gli strumenti ed i programmi didattici sono deliberati dalla Giunta Regionale, informata la Commissione consiliare competente, in coerenza con il Programma per la tutela e la valorizzazione dei prodotti di tipo erboristico di cui all'articolo 5.

 

     Art. 4. Comitato tecnico.

     1. E' istituito un Comitato tecnico composto da:

     a) tre esperti designati dall'Università: Facoltà di Agraria, Scienze Naturali, Farmacia;

     b) un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali degli erboristi;

     c) un esperto designato dalle Organizzazioni agricole di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, anche prevedendo un'alternanza delle presenze;

     d) tre esperti designati dalle Associazioni degli Enti locali: A.N.C.I., U.N.C.E.M., U.R.P.P.

     2. Il Comitato tecnico viene nominato con deliberazione della Giunta Regionale ed ha funzioni consultive; dura in carica per tutta la durata della legislatura e comunque sino alla successiva nomina. E' presieduto dall'Assessore competente per materia o da un suo delegato.

 

     Art. 5. Programma per la tutela e la valorizzazione dei prodotti di tipo erboristico.

     1. La Giunta Regionale, sentiti il Comitato tecnico di cui all'articolo 4 e le categorie economiche interessate, predispone il Programma per la tutela e la valorizzazione dei prodotti di tipo erboristico di cui all'articolo 1.

     2. Il programma è soggetto ad un periodico aggiornamento a cadenza biennale.

     3. Il programma viene adottato dalla Giunta Regionale, informata la competente Commissione consiliare e contiene:

     a) l'individuazione delle specie vegetali che, in base alla peculiarità regionale, si intendono incentivare;

     b) la mappa delle principali aree territoriali interessate, in scala non inferiore a 1:25000, con l'indicazione del tipo di intervento previsto;

     c) la definizione di convenzioni con gli Enti Parco regionali per attività di divulgazione attraverso la costituzione di orti botanici di piante officinali locali;

     d) l'indicazione dei soggetti cui, in via prioritaria, sono indirizzati gli incentivi per la coltivazione, la raccolta, la conservazione e la commercializzazione delle piante officinali.

 

     Art. 6. Strumenti di intervento.

     1. La Regione garantisce un'adeguata assistenza tecnica iniziale agli operatori che intendano dedicarsi alla coltivazione delle piante officinali.

     2. Sono previsti contributi in conto capitale a favore di imprenditori agricoli a titolo principale residenti in Comuni montani che dichiarino di intraprendere la coltivazione di piante officinali.

     3. Il finanziamento pari al 50% della spesa complessiva di investimento iniziale ritenuta ammissibile non può superare i 10 milioni; viene ammesso a seguito della presentazione di un piano di intervento vistato e trasmesso alla Regione dalla Comunità Montana o dal Comune interessato ed erogato a seguito della produzione di certificazioni che attestino la totalità delle spese effettivamente sostenute in coerenza con il piano di intervento presentato.

     4. Vengono considerate prioritarie, per l'ammissione al finanziamento, forme di intervento consortili.

 

     Art. 7. Commercializzazione del prodotto.

     1. I vegetali di uso erboristico ed i rispettivi derivati di origine piemontese vengono commercializzati unicamente presso gli erboristi autorizzati ai sensi di legge.

     2. Ciascun prodotto viene adeguatamente certificato con apposita etichettatura che specifica: la località e le modalità di coltivazione dei prodotti originali, l'eventuale lavorazione, la scadenza e la modalità di conservazione. Per i prodotti coltivati

con sistema biologico vengono altresì applicate le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

     3. Il controllo nella fase di commercializzazione del prodotto compete al Servizio repressione frodi ed agli Agenti delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'istituzione dei, corsi di cui all'articolo 3 si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 11400 relativo ai contributi ad Enti pubblici e privati per l'organizzazione ed il funzionamento di corsi di formazione professionale.

     2. Per gli interventi di cui all'articolo 6 è istituito nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, un apposito capitolo recante la denominazione: «Contributi finalizzati

all'incentivazione della coltivazione delle piante officinali». Agli oneri di dotazione del capitolo per l'esercizio 1993 si provvederà in sede di definizione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1993.

     3. Alle spese di funzionamento del Comitato tecnico, di cui all'articolo 4, si provvede ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33, con il capitolo 10590 relativo a: «Spese per il funzionamento di Commissioni ed Organi consultivi».

     4. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

     5. Con legge di approvazione dei rispettivi bilanci vengono determinati gli stanziamenti relativi agli anni successivi.