§ 3.7.16 – L.R. 3 gennaio 1997, n. 6.
Disciplina speciale e transitoria delle attività di formazione e orientamento professionale in campo sanitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 formazione professionale
Data:03/01/1997
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. A favore degli allievi non dipendenti, iscritti ai corsi formativi sanitari di base iniziati dall'anno 1995, è autorizzata, per l'intera durata del corso, la corresponsione delle speciali [...]
Art. 2.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla legge si provvede in sede di predisposizione del bilancio regionale per l'anno 1997


§ 3.7.16 – L.R. 3 gennaio 1997, n. 6. [1]

Disciplina speciale e transitoria delle attività di formazione e orientamento professionale in campo sanitario.

(B.U. 8 gennaio 1997, n. 1).

 

Art. 1.

     1. A favore degli allievi non dipendenti, iscritti ai corsi formativi sanitari di base iniziati dall'anno 1995, è autorizzata, per l'intera durata del corso, la corresponsione delle speciali indennità di tirocinio già previste dall'articolo 21, comma 5, della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 (Disciplina delle attività di formazione professionale), come modificata dalla legge regionale 20 maggio 1980, n. 49, sulla base delle modalità attuative aventi efficacia al momento dell'attivazione dei corsi.

 

     Art. 2.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla legge si provvede in sede di predisposizione del bilancio regionale per l'anno 1997.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.