§ 3.3.23 – L.R. 17 aprile 1990, n. 34.
Interpretazione autentica dell'art. 31 quater, commi 3° e 8° della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:17/04/1990
Numero:34


Sommario
Art. unico.      1) Al terzo comma dell'art. 31 quater della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni deve intendersi che


§ 3.3.23 – L.R. 17 aprile 1990, n. 34. [1]

Interpretazione autentica dell'art. 31 quater, commi 3° e 8° della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.

(B.U. 24 aprile 1990, n. 17).

 

Art. unico.

     1) Al terzo comma dell'art. 31 quater della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni deve intendersi che:

     Al Responsabile del Servizio socio-assistenziale, Coordinatore sociale, sono attribuite le indennità di coordinamento e di partecipazione all'Ufficio di Direzione previste dalla normativa vigente per i coordinatori amministrativo e sanitario dell'U.S.S.L.

     2) All'8° comma dell'art. 31 quater della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni deve intendersi che:

     Tra i citati dipendenti sono compresi anche i dipendenti di Enti pubblici messi a disposizione funzionale dell'U.S.S.L. ai sensi del precedente art. 31 ter, che si trovino nella situazione prevista al precedente 7° comma.


[1] Abrogata dall’art. 65 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.