Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 enti strumentali |
Data: | 06/08/2001 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Natura ed attività dell'ARES Piemonte). |
Art. 3. (Competenze della Regione). |
Art. 4. (Funzioni dell'ARES Piemonte). |
Art. 5. (Organi dell'ARES Piemonte). |
Art. 6. (Direttore generale). |
Art. 7. (Comitato direttivo). |
Art. 8. (Procedure per l'approvazione dei progetti). |
Art. 9. (Collegio dei revisori). |
Art. 10. (Compiti del collegio dei revisori). |
Art. 11. (Organizzazione e statuto). |
Art. 12. (Consulenze e collaborazioni). |
Art. 13. (Finanziamento). |
Art. 14. (Norme di contabilità). |
Art. 15. (Assegnazione, trattamento giuridico ed economico del personale). |
Art. 16. (Disposizioni transitorie). |
Art. 17. (Modifiche all'articolo 101 della l.r. 44/2000). |
§ 2.8.80 - Legge Regionale 6 agosto 2001, n. 19. [1]
Istituzione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte) e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.
(B.U. 14 agosto 2001, n. 33).
Art. 1. (Finalità).
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono attuazione delle norme emanate con l'articolo 104 della
2. La finalità generale dell'ARES Piemonte, secondo quanto previsto all'articolo 104 della
3. L'ARES Piemonte in qualità di ente tecnico è a disposizione degli enti locali per fornire, su richiesta, attività di consulenza e di supporto per i comparti viari di loro competenza.
Art. 2. (Natura ed attività dell'ARES Piemonte).
1. L'ARES Piemonte è ente di diritto pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, tecnica e patrimoniale; esso è posto sotto la vigilanza della Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nel campo della viabilità , come emergenti dal piano triennale d'investimenti e di interventi di cui all'articolo 101, comma 2, della
2. L'ARES Piemonte concorre all'attuazione della pianificazione pluriennale, alla progettazione ed all'esecuzione di interventi in materia di viabilità , nonché allo studio ed alla diffusione dell'informazione connessa, anche relativa alla sicurezza, ai cittadini ed all'utenza della rete viaria nel territorio regionale, svolgendo anche funzioni di supporto e consulenza tecnico scientifica per la Regione; può svolgere analoghe attività per conto delle province, dei comuni singoli ed associati in relazione allo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della viabilità .
3. L'ARES Piemonte può svolgere inoltre funzioni di supporto per la predisposizione del piano regionale per la sicurezza stradale e per l'attuazione delle politiche regionali previste nel piano stesso.
4. L'ARES Piemonte può avvalersi dell'attività di terzi prestatori di servizi quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi della legislazione vigente sui pubblici appalti.
Art. 3. (Competenze della Regione).
1. La Regione nell'ambito delle proprie funzioni:
a) definisce la programmazione pluriennale degli interventi sulla rete stradale come previsto dall'articolo 104 della
b) [2].
2. Il Consiglio regionale:
a) approva lo statuto dell'ARES Piemonte;
b) nomina il collegio dei revisori.
3. La Giunta regionale:
a) assume con propria deliberazione gli atti di indirizzo e coordinamento cui deve conformarsi l'attività dell'ARES Piemonte per l'attuazione dei programmi e dei relativi interventi di cui al comma 1, lettera a);
b) predispone lo schema tipo del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del rendiconto, in attuazione specifica della
c) annualmente sottopone alla competente Commissione consiliare una relazione sull'attività dell'ARES Piemonte;
d) verifica, attraverso le strutture regionali, la regolarità delle attività dell'ARES Piemonte in attuazione delle leggi di programmazione e pianificazione regionale, nonché gli atti di contabilità sulla base delle specifiche certificazioni del collegio dei revisori e sottopone al Consiglio regionale il bilancio di previsione ed il rendiconto redatti per l'approvazione;
e) accerta, attraverso le strutture regionali, la regolarità della gestione anche per gli atti non soggetti a verifica, sia attraverso le relazioni del collegio dei revisori, sia a mezzo di ispezioni di propri funzionari o di organismi pubblici di attestazione e qualificazione ai sensi delle leggi vigenti;
f) nomina e revoca il direttore generale e il comitato direttivo;
g) definisce la pianta organica dell'ARES Piemonte, che comunque non può eccedere le trentacinque unità , comprensive del direttore generale e di due dirigenti responsabili rispettivamente dell'area tecnica e dell'area amministrativa.
4. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, insedia l'ARES Piemonte.
Art. 4. (Funzioni dell'ARES Piemonte).
1. L'ARES Piemonte esercita le funzioni di attuazione della programmazione sulla rete stradale regionale trasferita e di coordinamento tecnico e amministrativo della gestione delle strade demaniali regionali provvedendo:
a) alla progettazione di nuove opere direttamente o mediante gare pubbliche o con convenzioni di incarico alle province;
b) alla costruzione di nuove opere mediante appalti pubblici;
c) alla proposta dei criteri, delle modalità e dei parametri prestazionali per la manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata, oggetto di apposite convenzioni con le province nonché alla relativa vigilanza sugli adempimenti definiti;
d) alla realizzazione ed all'aggiornamento del catasto delle strade di interesse regionale.
Art. 5. (Organi dell'ARES Piemonte).
1. Sono organi dell'ARES Piemonte:
a) il direttore generale;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori.
Art. 6. (Direttore generale).
1. Il direttore generale è assunto con contratto di diritto privato a tempo pieno.
2. Il direttore generale, nominato dalla Giunta regionale sulla base delle risultanze curriculari acquisite mediante bando pubblico, è individuato tra persone che:
a) abbiano i requisiti legalmente richiesti per ricoprire l'incarico di pubblici amministratori, finalizzati ad assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'attività dell'ARES Piemonte;
b) non versino in situazione di conflitti di interesse diretti o indiretti;
c) siano in possesso del diploma di laurea nelle materie attinenti le competenze dell'ARES Piemonte, dimostrino con il curriculum una comprovata professionalità ed esperienza decennale in materia di viabilità e nella direzione di organizzazioni complesse ed inoltre che tale esperienza non sia terminata da oltre un biennio prima della richiesta dell'interessato;
d) non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età al momento del provvedimento di nomina.
3. Il direttore generale è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARES Piemonte, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e con gli indirizzi della programmazione regionale, in particolare in materia di trasporti, ambiente, assetto del territorio e salute pubblica, nonché della corretta gestione delle risorse.
4. A tal fine sono riservati al direttore generale tutti i poteri di gestione e di direzione delle attività , nonché la legale rappresentanza dell'ARES Piemonte.
5. Il direttore generale provvede in particolare:
a) alla predisposizione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e degli altri documenti di contabilità ;
b) alla gestione del patrimonio e del personale dell'ARES Piemonte;
c) alla verifica ed all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;
d) alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dall'ARES Piemonte da presentare alla Giunta regionale, che costituisce la base per l'informazione periodica della Giunta regionale alla commissione consiliare competente;
e) alla stipula di contratti e di convenzioni.
6. La durata del rapporto di lavoro del direttore generale coincide con la durata della legislatura in cui la Giunta lo nomina ed è rinnovabile per non più di due volte. Qualora la legislatura termini anticipatamente, decade anche il direttore che tuttavia rimane in carica fino alla nomina del suo successore. Il contratto di lavoro e la determinazione dei relativi emolumenti sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e accademica, con la partecipazione in consigli di amministrazione di imprese private, società di consulenza e in organismi direttivi di aziende pubbliche, municipalizzate e fondazioni bancarie nonché con cariche elettive pubbliche. L'incompatibilità , qualora sussista, deve essere risolta entro sessanta giorni dall'assunzione dell'incarico, con atto formale di recepimento delle dimissioni da parte dell'impresa privata, della società di consulenza, delle aziende pubbliche, municipalizzate, fondazioni bancarie o dall'acquisizione dell'aspettativa in caso di attività accademica, pena l'immediata decadenza dall'incarico di direttore dell'ARES Piemonte. L'insorgere di qualsiasi forma di incompatibilità comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro.
7. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi nonché in caso di mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale provvede alla dichiarazione di decadenza e risoluzione del contratto del direttore generale con effetto immediato.
8. Ulteriori cause di decadenza sono stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 6.
Art. 7. (Comitato direttivo).
1. Il comitato direttivo, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, è composto dal direttore generale che lo presiede e da cinque esperti da individuare fra persone con comprovata professionalità ed esperienza in materia di viabilità e pianificazione di infrastrutture, di gestione amministrativa pubblica e privata, di pianificazione del territorio e ambiente.
2. Il comitato direttivo resta in carica per la stessa durata e con le stesse modalità del direttore generale.
3. Il comitato direttivo provvede, con propria deliberazione, ad approvare:
a) i progetti di bilancio e le proposte di programmi poliennali ed annuali dell'ARES Piemonte;
b) gli affidamenti di servizi, lavori e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie, nonché le variazioni od aggiunte a seguito delle quali gli affidamenti superino tali soglie;
c) le convenzioni con le province per la gestione della rete di strade regionali;
d) le determinazioni in merito al contenzioso per lavori, espropri o contestazioni giudiziarie in genere, nell'ambito degli affidamenti di cui alla lettera b), per le quali ciò che si prometta, rinunci od abbandoni superi la soglia europea prevista per gli appalti di servizi;
e) le determinazioni in merito alla classificazione, declassificazione o delimitazione di tratti di strade regionali;
f) il trattamento del personale dell'ARES Piemonte.
4. Il comitato direttivo si riunisce almeno mensilmente e vota a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità è determinante il voto del presidente. Il numero legale per la validità delle riunioni del comitato direttivo è di almeno quattro membri.
5. Il comitato è convocato dal direttore generale dell'ARES Piemonte.
6. Ai componenti del comitato direttivo spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alla
Art. 8. (Procedure per l'approvazione dei progetti).
1. I progetti inerenti la rete stradale regionale presentati dall'ARES Piemonte sono approvati mediante apposite conferenze dei servizi convocate dalla direzione regionale competente in materia. Gli atti della Regione di approvazione dei progetti di cui sopra costituiscono variante agli strumenti urbanistici.
Art. 9. (Collegio dei revisori).
1. Il collegio dei revisori resta in carica per la stessa durata e con le stesse modalità del direttore generale e del comitato direttivo ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno effettivo ed un supplente riservati alle minoranze ed in possesso dei requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 2399 del codice civile.
2. I revisori sono scelti, con procedura di pubblica evidenza ed avviso reso noto almeno sessanta giorni prima della nomina, tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del
3. Il collegio dei revisori è convocato in prima seduta dal Presidente della Giunta regionale. Nella stessa seduta il presidente del collegio è eletto tra i revisori.
4. Il collegio dei revisori delibera con la presenza di tutti i membri.
Art. 10. (Compiti del collegio dei revisori).
1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARES Piemonte, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'ARES Piemonte stessa, ai programmi ed agli indirizzi della Regione ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. In particolare il collegio:
a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione dei pagamenti, confrontandoli, posta per posta, con le disponibilità residue degli impegni secondo i flussi di spesa previsti, nonché con le disponibilità di cassa; inoltre controlla l'andamento finanziario e patrimoniale dell'ARES Piemonte;
b) esprime un parere sui bilanci di previsione pluriennale ed annuale e sull'assestamento o variazioni degli stessi;
c) redige la relazione sul rendiconto suddiviso in conto finanziario e conto del patrimonio, con gli eventuali rendiconti dei funzionari delegati da redigere ai sensi delle norme di contabilità vigenti;
d) vigila sugli atti già efficaci, esprimendosi sulla loro regolarità amministrativa, con particolare riguardo alle procedure contrattuali e convenzionali ed alla scelta dei contraenti;
e) esprime singoli pareri preventivi sull'attività dell'ARES Piemonte, su richiesta del direttore generale al presidente del collegio.
3. Il presidente del collegio comunica i risultati della propria attività di verifica e vigilanza al direttore generale ed alla Giunta regionale.
4. Ai componenti del collegio spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento in deroga alla
Art. 11. (Organizzazione e statuto).
1. L'ARES Piemonte è articolata secondo criteri di:
a) programmazione delle attività e degli interventi;
b) interdisciplinarietà e specializzazione;
c) garanzia di collaborazione dell'ARES Piemonte a tutti i livelli istituzionali sia statali sia di enti locali, di istituti universitari o di organismi pubblici di ricerca;
d) fissazione e verifica di obiettivi di qualità dei servizi.
2. L'ARES Piemonte entro due anni dal decreto di insediamento di cui all'articolo 3, comma 4, deve avere conseguito la certificazione di qualità .
3. L'articolazione e le modalità operative dell'ARES Piemonte sono definite dallo statuto sulla base delle linee organizzative e contabili stabilite dalla presente legge.
Art. 12. (Consulenze e collaborazioni).
1. L'ARES Piemonte può stipulare convenzioni quadro con istituti universitari ed organismi di ricerca pubblici, tali da garantire un continuo interscambio di informazioni ed esperienze ovvero uno specifico apporto scientifico quando la complessità delle indagini od il grado di specializzazione necessaria per l'effettuazione delle stesse lo richiedano.
2. Secondo le modalità previste dallo statuto, l'ARES Piemonte stabilisce rapporti di collaborazione con altri enti operanti nel campo della viabilità , ovvero con enti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche.
3. Il direttore generale può avvalersi di specialisti con comprovata competenza, per incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di argomenti che richiedano particolari competenze, da scegliersi nell'ambito dell'albo dei consulenti ARES Piemonte che è istituito dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. L'ARES Piemonte informa ogni anno la Regione sulle consulenze e collaborazioni affidate e tale elenco viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 13. (Finanziamento).
1. Costituiscono entrate dell'ARES Piemonte:
a) le entrate derivanti da contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri enti pubblici, così ripartite:
1) contributo annuo della Regione per le spese di funzionamento dell'ARES Piemonte;
2) finanziamenti della Regione, relativi a progetti specifici affidati all'ARES Piemonte;
3) contributi provenienti da altri enti pubblici locali per la realizzazione di specifici progetti;
b) le entrate derivanti da rendite patrimoniali;
c) le entrate derivanti da finanziamenti statali e comunitari per specifici progetti.
2. L'ammontare del contributo annuo regionale e dei finanziamenti specifici relativi ai progetti affidati all'ARES Piemonte è determinato sulla base del programma di attività dell'agenzia.
3. Nel bilancio di previsione per l'anno 2001 vengono istituiti i seguenti capitoli con la dotazione "per memoria":
a) "Trasferimento di fondi all'ARES Piemonte per il contributo annuo regionale per le spese di funzionamento";
b) "Trasferimento di fondi all'ARES Piemonte per la progettazione e realizzazione degli interventi programmati dalla Regione".
4. La dotazione dei capitoli di cui al comma 3 viene definita con la legge di bilancio o sue variazioni.
5. Alla copertura degli oneri finanziari si fa fronte con una quota delle disponibilità assegnate alla Regione Piemonte in esecuzione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione del
Art. 14. (Norme di contabilità).
1. L'esercizio finanziario dell'ARES Piemonte coincide con l'anno solare.
2. Le procedure per la predisposizione, presentazione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto dell'ARES Piemonte sono quelle previste dalla
Art. 15. (Assegnazione, trattamento giuridico ed economico del personale).
1. Il personale dell'ARES Piemonte è assunto mediante procedure concorsuali pubbliche. Per la copertura della dotazione organica dell'ARES Piemonte si può procedere anche attraverso le modalità di mobilità previste dalla normativa vigente nell'ambito della Regione, delle province e dei comuni.
2. La Giunta regionale determina il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'ARES Piemonte, basandosi sul trattamento previsto per il personale dell'Ente nazionale per le strade ANAS.
3. L'ARES Piemonte può altresì avvalersi di personale mediante:
a) contratti di diritto privato a tempo determinato e ricorso a lavoro interinale;
b) apposite convenzioni che disciplinano l'utilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello Stato, enti locali, ANAS.
4. Il personale trasferito alle regioni ai sensi del
Art. 16. (Disposizioni transitorie).
1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale assicura la messa a disposizione di locali e servizi idonei per un primo funzionamento dell'ARES Piemonte entro i termini previsti per il decreto di insediamento di cui all'articolo 3, comma 4.
2. Entro un mese dalla nomina del direttore generale, la Giunta regionale adotta un regolamento di prima organizzazione, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3.
Art. 17. (Modifiche all'articolo 101 della
[1] Abrogata dall'art. 11 della
[2] Lettera abrogata dall’art. 17 della
[3] Sostituisce la lettera a), comma 2 ed aggiunge il comma 2 bis all'art. 101 della