§ 2.8.35 - Legge regionale 3 marzo 1988, n. 11. - Texilia - Istituto per la
tradizione e la tecnologia tessile S.p.A.. Modifiche alla L.R. 30 agosto 1984, n. 47.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:03/03/1988
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 47/84 le parole «Istituto Tecnotex - Biella - S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A.».
Art. 2.      All'art. 8 della L.R. 47/84 le parole «convenzione di comodato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di locazione».


§ 2.8.35 - Legge regionale 3 marzo 1988, n. 11. - Texilia - Istituto per la

tradizione e la tecnologia tessile S.p.A.. Modifiche alla L.R. 30 agosto 1984, n. 47.

(B.U. 9 marzo 1988, n. 10).

 

Art. 1.

     Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 47/84 le parole «Istituto Tecnotex - Biella - S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A.».

     Tale modifica si intende apportata al titolo e a tutti i punti della legge ove compare la ragione sociale.

 

     Art. 2.

     All'art. 8 della L.R. 47/84 le parole «convenzione di comodato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di locazione».