Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 enti strumentali |
Data: | 22/04/1980 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. unico. L'articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 12 è sostituito dal seguente |
§ 2.8.11 – L.R. 22 aprile 1980, n. 23. [1]
IPLA S.p.A.: aumento del capitale sociale. Adesione della Regione Piemonte.
(B.U. 30 aprile 1980 n. 18).
L'articolo 10 della
Per il finanziamento della quota del capitale azionario da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di 900 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede:
- per 300 milioni mediante utilizzo di una disponibilità di pari ammontare iscritta, per 120 milioni a residuo e per 180 milioni in competenza al capitolo n. 1430 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980;
- per 600 milioni mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 2330 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'iscrizione della somma medesima al capitolo n. 1430 dello stato di previsione stesso.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della