§ 2.8.11 – L.R. 22 aprile 1980, n. 23.
IPLA S.p.A.: aumento del capitale sociale. Adesione della Regione Piemonte.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:22/04/1980
Numero:23


Sommario
Art. unico.      L'articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 12 è sostituito dal seguente


§ 2.8.11 – L.R. 22 aprile 1980, n. 23. [1]

IPLA S.p.A.: aumento del capitale sociale. Adesione della Regione Piemonte.

(B.U. 30 aprile 1980 n. 18).

 

Art. unico.

     L'articolo 10 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 12 è sostituito dal seguente:

     Per il finanziamento della quota del capitale azionario da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di 900 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede:

- per 300 milioni mediante utilizzo di una disponibilità di pari ammontare iscritta, per 120 milioni a residuo e per 180 milioni in competenza al capitolo n. 1430 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980;

- per 600 milioni mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 2330 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'iscrizione della somma medesima al capitolo n. 1430 dello stato di previsione stesso.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.