§ 4.1.14 - Legge regionale 8 marzo 1979, n. 12 - Istituzione dell'Istituto
per le piante da legno e l'ambiente della Regione Piemonte.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:08/03/1979
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Natura e regime giuridico dell'Istituto).
Art. 2.  (Finalità dell'Istituto).
Art. 3.  (Attività dell'Istituto).
Art. 4.  (Capitale sociale).
Art. 5.  (Interventi specifici).
Art. 6.  (Obbligazioni).
Art. 7.  (Bilancio e relazione previsionale).
Art. 8.  (Nomina degli Amministratori e dei Sindaci).
Art. 9.  (Autorizzazioni al Presidente della Giunta regionale).
Art. 10.  (Dotazione del capitale sociale).
Art. 11.  (Attuazioni amministrative).
Art. 12.  (Norma transitoria).


§ 4.1.14 - Legge regionale 8 marzo 1979, n. 12 - Istituzione dell'Istituto

per le piante da legno e l'ambiente della Regione Piemonte.

(B.U. 13 marzo 1979, n. 11).

 

 

Titolo I

REGIME GIURIDICO E FINALITA'

 

Art. 1. (Natura e regime giuridico dell'Istituto).

     La Regione Piemonte promuove la costituzione della società per azioni secondo le norme del Codice Civile «Istituto per le piante da legno e l'ambiente I.P.L.A.» a prevalente partecipazione regionale.

     Con la Regione possono essere soci dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (I.P.L.A.) enti pubblici territoriali e locali, enti pubblici economici, società ed imprenditori, pubblici e privati, consorzi di artigiani e di piccole e medie imprese operanti nella Regione.

     L'Istituto opera a fini di interesse regionale nell'ambito stabilito dall'art. 72 dello Statuto e dagli artt. 117 e 118, secondo comma, della Costituzione.

     Lo Statuto dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 2. (Finalità dell'Istituto).

     L'Istituto ha come finalità:

     1) lo studio e la sperimentazione fitopatologica e produttiva sulle specie arboree, per la conservazione del patrimonio forestale, l'incremento della produzione legnosa e lo sviluppo della forestazione ambientale;

     2) lo studio per la programmazione economica e la pianificazione territoriale del suolo, dell'ambiente agricolo-forestale e delle risorse rinnovabili e dei loro bilanci energetici al fine della razionale utilizzazione dei beni primari.

 

     Art. 3. (Attività dell'Istituto).

     L'Istituto svolge attività di ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, formazione professionale, consulenza per conto della Regione Piemonte e di altri Enti pubblici regionali, nell'ambito della programmazione economica e della pianificazione territoriale.

     Esso può inoltre assumere commesse di lavoro da parte di altri Enti pubblici e privati nazionali ed esteri.

     L'Istituto gestisce autonomamente brevetti e licenze derivanti dalle sue attività di ricerca, nel rispetto della convenzione con la S.p.A. Burgo in ordine al brevetto n. 920755 e completivi; conduce aziende agricole e forestali connesse alla sua attività e produce in esse, provvedendo altresì alla loro commercializzazione, materiale vegetale ed animale.

 

 

Titolo II

CAPITALE - FONDI DI GESTIONE ORGANI SOCIALI

 

     Art. 4. (Capitale sociale).

     La Regione Piemonte sottoscrive all'atto della costituzione dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente I.P.L.A. la maggioranza assoluta delle azioni ed esercita, nei casi di aumento del capitale il diritto di opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria.

 

     Art. 5. (Interventi specifici).

     La Regione determina con legge lo stanziamento di fondi per interventi specifici da attuare nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 6. (Obbligazioni).

     La Regione può prestare con legge propria garanzia ai titoli obbligazionari emessi dall'Istituto per le piante da legno e l'ambiente, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 7. (Bilancio e relazione previsionale).

     L'Istituto per le piante da legno e l'ambiente presenta ogni anno alla Regione il proprio bilancio, a norma degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, una relazione sull'attività svolta, e il bilancio di cassa da unire alla documentazione allegata al conto consuntivo della Regione.

     L'Istituto per le piante da legno e l'ambiente presenta alla Regione ogni anno, entro il mese di settembre, una relazione previsionale e programmatica della propria attività, che viene unita alla documentazione allegata al bilancio di previsione della Regione.

     In riferimento a quanto disposto dall'art. 12 comma terzo dello Statuto regionale, i Consiglieri regionali possono, nel corso dell'anno, chiedere informazione sulle operazioni dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente.

 

     Art. 8. (Nomina degli Amministratori e dei Sindaci).

     La Regione, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, nomina direttamente la maggioranza dei membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente, assicurando la rappresentanza delle minoranze, ai sensi dell'art. 72 dello Statuto, nella misura di almeno un terzo dei membri da nominare.

     Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale devono essere scelti tra i membri di nomina della Regione.

     Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è designato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione delle nomine prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione.

     Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, secondo le norme dell'articolo 24 dello Statuto della Regione.

     Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione in base ai requisiti di competenza tecnica.

 

 

Titolo III

NORME FINALI DI ATTUAZIONE

 

     Art. 9. (Autorizzazioni al Presidente della Giunta regionale).

     Il Presidente della Giunta regionale e autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente secondo le norme dei titoli I e II.

 

     Art. 10. (Dotazione del capitale sociale).

     Per il finanziamento della quota iniziale di capitale azionario, da sottoscrivere a sensi dell'art. 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di 300.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi al finanziamento iniziale della quota di capitale azionario dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente» e con lo stanziamento di 300.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 11. (Attuazioni amministrative).

     Il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato è autorizzato ai provvedimenti conseguenti all'applicazione del precedente articolo 10.

 

     Art. 12. (Norma transitoria).

     L'Istituto può provvedere alla prima costituzione del proprio organico con il personale dipendente dell'Istituto piante da legno «Giacomo Piccarolo».

     A tale personale verrà conservato il trattamento economico, normativo e giuridico in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con riconoscimento a tutti gli effetti delle anzianità maturate. A tale fine saranno introitati dall'Istituto per le piante da legno e l'ambiente i fondi di indennità di quiescenza del personale di cui al precedente comma, accantonati alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la precedente proprietà dell'Istituto e trasferiti dall'1-1-1979 all'INPS S.r.l., società di gestione.