Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.7 commissioni, consigli, comitati |
Data: | 07/08/1997 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. (Determinazione gettone di presenza). |
Art. 2. (Decorrenza). |
Art. 3. (Norma finanziaria). |
§ 2.7.20 - Legge regionale 7 agosto 1997, n. 48.
Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali (CRBC e A).
(B.U. 13 agosto 1997, n. 32 - suppl.).
Art. 1. (Determinazione gettone di presenza).
1. In deroga all'articolo 1 della
a) Commissione tecnica urbanistica, di cui all'articolo 76 della
b) [Comitato regionale per le opere pubbliche di cui all'articolo 27 della
c) Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali di cui all'articolo 91 bis della
2. Rimane ferma la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3 della
1. I gettoni di presenza, cosi come rideterminati nel loro ammontare dall'articolo 1, si applicano alle sedute dei rispettivi organismi a decorrere dal 1° settembre 1997.
1. Alla maggior spesa di lire 80 milioni, prevista per l'attuazione della presente legge, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 15910 del bilancio di previsione 1997 e successivi, congruamente fissate.
[1] Alinea così modificato dall'art. 84 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 84 della
[3] Lettera abrogata dall'art. 7 della