Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.7 commissioni, consigli, comitati |
Data: | 07/08/1997 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. (Determinazione gettone di presenza). |
Art. 2. (Decorrenza). |
Art. 3. (Norma finanziaria). |
§ 2.7.20 - Legge regionale 7 agosto 1997, n. 48.
Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali (CRBC e A).
(B.U. 13 agosto 1997, n. 32 - suppl.).
Art. 1. (Determinazione gettone di presenza).
1. In deroga all'articolo 1 della
a) Commissione tecnica urbanistica, di cui all'articolo 76 della
b) [Comitato regionale per le opere pubbliche di cui all'articolo 27 della
c) Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali di cui all'articolo 91 bis della
2. Rimane ferma la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3 della
Art. 2. (Decorrenza).
1. I gettoni di presenza, cosi come rideterminati nel loro ammontare dall'articolo 1, si applicano alle sedute dei rispettivi organismi a decorrere dal 1° settembre 1997.
Art. 3. (Norma finanziaria).
1. Alla maggior spesa di lire 80 milioni, prevista per l'attuazione della presente legge, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 15910 del bilancio di previsione 1997 e successivi, congruamente fissate.
[1] Alinea così modificato dall'art. 84 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 84 della
[3] Lettera abrogata dall'art. 7 della