§ 2.4.7 - Legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57.
Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente «Norme in materia di Polizia locale».


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comuni
Data:16/12/1991
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Determinazione del contingente numerico del servizio di Polizia municipale.
Art. 2.  Personale stagionale.
Art. 3.  Funzioni di studio in materia di Polizia locale.
Art. 4.  Uniforme e segni distintivi.
Art. 5.  Mezzi operativi.
Art. 6.  Placca e tesserino di riconoscimento.
Art. 7.  Variazioni alle uniformi, agli strumenti ed ai mezzi operativi.
Art. 8.  Servizi a cavallo.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Norma transitoria.


§ 2.4.7 - Legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57.

Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente «Norme in materia di Polizia locale».

(B.U. n. 52 del 27 dicembre 1991).

 

Art. 1. Determinazione del contingente numerico del servizio di Polizia municipale.

     1. Fermi restando i criteri, di cui all'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, la dotazione organica di ogni corpo o servizio di Polizia municipale è stabilita in misura non inferiore ad 1 addetto ogni 1.000 abitanti.

     2. Nel Comune capoluogo di Regione il rapporto è fissato in misura non inferiore ad 1 addetto ogni 550 abitanti, mentre per i Comuni di classe 1A, 1B e 2A, di cui alla tabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, la dotazione organica è costituita in misura non inferiore ad 1 addetto ogni 800 abitanti.

     3. I parametri, di cui ai commi uno e due, si applicano anche in caso di gestione del servizio in forma associata.

 

     Art. 2. Personale stagionale.

     1. Per sopperire a particolari esigenze stagionali del servizio i Comuni possono procedere all'assunzione temporanea di personale in conformità con la normativa vigente in materia.

     2. I Comuni stabiliscono i periodi nei quali si può procedere all'assunzione del personale stagionale.

 

     Art. 3. Funzioni di studio in materia di Polizia locale.

     1. La Regione, al fine di promuovere il miglioramento dei servizi di Polizia locale, svolge o favorisce iniziative specifiche, studi, ricerche, convegni, seminari in materia.

 

     Art. 4. Uniforme e segni distintivi.

     1. Le attività di Polizia municipale vengono svolte in uniforme.

     2. [L'uniforme degli addetti alla Polizia municipale è stabilita, dall'Allegato A della presente legge, sia nella dotazione che nel modello e nel colore previsto per ciascuno capo.] [1]

     3. Con provvedimento del comandante del corpo o del responsabile del servizio il personale può essere dispensato dall'indossare l'uniforme, quando ne ricorrono motivi di impiego tecnico operativi.

     4. [I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto alla Polizia municipale in relazione alle funzioni svolte, sono stabiliti dall'Allegato B della presente legge.] [2]

     5. Le singole Amministrazioni stabiliscono le mostrine ed il fregio da apporre al copricapo.

     6. Gli appartenenti ai corpi o servizi di Polizia municipale con conoscenza di una o più lingue straniere, accertata previa prova orale d'esame da sostenersi dinanzi ad apposita Commissione d'esperti, portano sulla manica sinistra il distintivo con i colori del Paese, di cui conoscono la lingua [3].

     7. E' vietato variare la foggia dell'uniforme, nonché l'uso di elementi ornamentali, in modo da alterare l'assetto formale della stessa.

     8. I Comuni possono adottare divise di rappresentanza.

 

     Art. 5. Mezzi operativi. [4]

     [1. Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addetti alla Polizia municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'Allegato C della presente legge.

     2. Gli autoveicoli in dotazione alla Polizia municipale sono muniti di sirena e monoblocco contenente altoparlante e dispositivo lampeggiante a luce blu.

     3. Nel caso di utilizzo di mezzi nautici, essi sono muniti di sistema di allarme, collegamento radio ed attrezzatura atta ad assicurare una efficiente operatività.]

 

     Art. 6. Placca e tesserino di riconoscimento.

     1. Gli operatori della Polizia municipale sono dotati di placca e tesserino personale di riconoscimento.

     2. [La placca di riconoscimento, che contiene la denominazione dell'Ente di appartenenza ed il numero personale di matricola, ha le dimensioni e la forma stabilita nell'Allegato D della presente legge.] [5]

     3. La placca va applicata al petto, all'altezza del taschino sinistro dell'uniforme.

     4. [Il tesserino plastificato di riconoscimento, del formato di cm. 10 x 6, contiene, oltre alla foto ed ai dati anagrafici, le seguenti indicazioni:

     1) la qualifica di agente o di ufficiale di Polizia giudiziaria;

     2) il decreto prefettizio di riconoscimento di qualifica di agente di Pubblica sicurezza;

     3) il gruppo sanguigno;

     4) il numero di matricola dell'arma in eventuale dotazione.] [6]

     5. [Le caratteristiche del tesserino di riconoscimento sono quelle stabilite nell'Allegato E della presente legge.] [7]

     6. Il tesserino è portato sempre con sé dagli operatori, sia in uniforme che in abito civile.

     7. Il documento ha validità di cinque anni, salvo eventuali motivate limitazioni, ed è restituito all'Amministrazione Comunale di appartenenza all'atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa.

 

     Art. 7. Variazioni alle uniformi, agli strumenti ed ai mezzi operativi. [8]

     [1. Eventuali variazioni della foggia dei capi dell'uniforme, dei distintivi, dei gradi, nonché delle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi rispetto a quanto stabilito dalla presente legge, resesi necessarie a causa di esigenze sopravvenute, sono approvate con legge regionale, sentita l'apposita Commissione tecnica regionale, di cui all'art. 16 della L.R. n. 58/87.]

 

     Art. 8. Servizi a cavallo.

     1. Per pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici e per motivi di rappresentanza possono essere istituiti servizi di Polizia municipale a cavallo, se tale forma di vigilanza risulta, in relazione all'ambiente ed al tipo di utenza, efficace ed adeguata.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le somme iscritte nei capp. 2391 e 2394 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991, aventi rispettivamente le seguenti denominazioni:

     cap. 2391 - Contributi per lo svolgimento delle funzioni di Polizia locale (L.R. n. 58/87);

     cap. 2394 - Spese per lo svolgimento delle funzioni di Polizia locale (L.R. n. 58/87).

     2. La spesa per gli anni finanziari successivi è determinata con legge di approvazione dei relativi bilanci.

 

     Art. 10. Norma transitoria. [9]

     [1. I Comuni adeguano, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la foggia delle uniformi e le caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi a quanto stabilito negli articoli precedenti.

     2. Per i distintivi di grado, la placca ed il tesserino di riconoscimento l'adeguamento si compie entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.]

 

Allegato A - Uniformi - Capi di vestiario ed accessori

(omissis)

 

Allegato B - Segni distintivi del grado

(omissis)

 

Allegato C - Contrassegni ed accessori dei mezzi di trasporto (omissis)

 

Allegato D - Placca

(omissis)

 

Allegato E - Tessera di riconoscimento

(omissis)

 

     Gli Allegati A, B, C, D, E, sono stati allegati al testo di legge approvato dal Consiglio il 16 luglio 1991 e non sono stati modificati nel nuovo testo.

 

 

 


[1] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 18 maggio 2004, n. 12.

[2] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 18 maggio 2004, n. 12.

[3] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 18 maggio 2004, n. 12.

[4] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 18 maggio 2004, n. 12.

[5] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 18 maggio 2004, n. 12.

[6] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 18 maggio 2004, n. 12.

[7] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 18 maggio 2004, n. 12.

[8] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 18 maggio 2004, n. 12.

[9] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 18 maggio 2004, n. 12.