§ 2.1.53 – L.R. 25 ottobre 1996, n. 77.
Inquadramento del personale presso l'Ente per il diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:25/10/1996
Numero:77


Sommario
Art. 1.  (Inquadramento del personale della disciolta Opera Universitaria dell'I.S.E.F.).
Art. 2.  (Inquadramento del personale del Comune di Torino).
Art. 3.  (Norma finanziaria).
Art. 4.  (Urgenza).


§ 2.1.53 – L.R. 25 ottobre 1996, n. 77. [1]

Inquadramento del personale presso l'Ente per il diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16.

(B.U. 30 ottobre 1996, n. 44).

 

Art. 1. (Inquadramento del personale della disciolta Opera Universitaria dell'I.S.E.F.).

     1. Il personale della disciolta Opera Universitaria dell'I.S.E.F. che, in base all'articolo 37 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), presta servizio presso l'Ente per il diritto allo studio universitario, è inquadrato nel ruolo organico dell'Ente e nelle relative qualifiche così come previsto nell'allegato A con l'attribuzione della differenza economica tra il vecchio ed il nuovo inquadramento quale maturato economico pensionabile e non riassorbibile utile anche ai fini della tredicesima mensilità risultante dai conteggi relativi ad ogni dipendente.

 

     Art. 2. (Inquadramento del personale del Comune di Torino).

     1. Il personale del Comune di Torino che, ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 16/1992, presta servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Ente per il diritto allo studio universitario, è inquadrato nel ruolo organico dell'Ente e nelle relative corrispondenti qualifiche.

     2. Il personale di cui al comma 1 che abbia conseguito nei ruoli comunali il livello economico differenziato conserva tale beneficio senza intaccare il numero dei livelli economici differenziati attribuibili dall'Ente per il 1997 al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1996.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Ente per l'anno 1996.

 

     Art. 4. (Urgenza).

     1. La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

 

Allegato A

(art. 1)

 

      Inquadramento del personale della disciolta Opera Universitaria

                               dell'I.S.E.F.

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Unità       Livello di provenienza     Qualifica di

                                        inquadramento

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n. 1        IX                         VIII Qual. funz.

n. 1        VIII                       VII  Qual. funz.

n. 1        V                          V    Qual. funz.

n. 2        IV                         IV   Qual. funz.

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n. 5

 


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.