§ 2.1.48 - L.R. 25 luglio 1994, n. 26.
Norme sulle Commissioni Giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:25/07/1994
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Composizione e nomina delle Commissioni Giudicatrici.
Art. 2.  Compensi spettanti ai membri delle Commissioni Giudicatrici.
Art. 3.  Commissioni Giudicatrici dei concorsi banditi dagli Enti strumentali e dipendenti della Regione.
Art. 4.  Oneri finanziari.
Art. 5.  Norme abrogate.
Art. 6.  Dichiarazione di urgenza.


§ 2.1.48 - L.R. 25 luglio 1994, n. 26. [1]

Norme sulle Commissioni Giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali regionali.

(B.U. 3 agosto 1994, n. 31).

 

Art. 1. Composizione e nomina delle Commissioni Giudicatrici.

     1. Le Commissioni Giudicatrici sono composte da cinque tecnici, esperti nelle materie oggetto del concorso, i quali non possono essere componenti degli organi politici dell'Amministrazione, ricoprire cariche politiche ed essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Nella composizione delle Commissioni sono rispettate le norme relative alle pari opportunità tra uomini e donne sull'accesso al lavoro, di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni (Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

     2. In ogni caso, fatte salve le incompatibilità previste al comma 1, uno dei componenti della Commissione deve essere esperto in materia giuridico-amministrativa.

     3. Le Commissioni sono nominate con provvedimento della Giunta Regionale, che individua altresì il componente con funzioni di Presidente. [Uno dei membri è nominato dalla Giunta su designazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale [2]].

     4. Per l'accesso fino alla quarta qualifica i componenti della Commissione Giudicatrice sono ridotti a 3. [Uno dei membri è nominato dalla Giunta su designazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale [3]].

     5. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo regionale, di qualifica non inferiore alla settima, designato dalla Giunta Regionale.

     6. Se l'assenza o impedimento di un componente della Commissione determina il rinvio di tre sedute consecutive, si provvede alla sua sostituzione con le modalità di nomina previste al comma 3.

     7. La sostituzione di uno o più componenti della Commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali già svolte.

 

     Art. 2. Compensi spettanti ai membri delle Commissioni Giudicatrici.

     1. Ai componenti ed ai segretari delle Commissioni Giudicatrici dei concorsi, istituite a norma dell'articolo 1, sono attribuiti i compensi lordi nella misura forfettaria e con le modalità stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Regionale.

     2. [4].

     3. Ai componenti ed ai segretari delle Commissioni, quando ne ricorrono le condizioni, compete, in aggiunta ai compensi stabiliti dalla presente legge, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta, come previsto dalla vigente normativa.

 

     Art. 3. Commissioni Giudicatrici dei concorsi banditi dagli Enti strumentali e dipendenti della Regione.

     1. Le norme della presente legge trovano applicazione anche nei confronti dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte, delle Aziende di Promozione Turistica, dell'Istituto di Ricerche Economico-sociali del Piemonte, dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario, degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali delle Aziende Territoriali per la Casa. Le Commissioni sono costituite con provvedimento dei rispettivi organi esecutivi. Almeno uno dei componenti è designato dalla Giunta Regionale.

     2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Ente di qualifica non inferiore alla settima. Se non è possibile ricorrere al personale dell'Ente, tali funzioni sono svolte dal funzionario regionale, di qualifica non inferiore alla settima, designato dalla Giunta Regionale.

     3. I compensi per i componenti delle Commissioni Giudicatrici degli Enti, di cui al comma 1, sono autonomamente determinati dagli Enti medesimi e non possono comunque superare quelli previsti all'articolo 2.

 

     Art. 4. Oneri finanziari.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti al cap. 10790 del bilancio regionale per l'esercizio 1994 e con i corrispondenti stanziamenti dei bilanci degli esercizi successivi.

 

     Art. 5. Norme abrogate.

     1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge ed, in particolare, le seguenti norme:

     a) articolo 17 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 (Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale. Norme transitorie per il primo inquadramento);

     b) articolo 25 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 (Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale. Recepimento dei contenuti dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario);

     c) legge regionale 19 gennaio 1981, n. 3 (Modifica alla legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, articolo 25: Commissione Giudicatrice dei concorsi);

     d) legge regionale 3 maggio 1985, n. 61 (Norme per la costituzione delle Commissioni Giudicatrici dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche funzionali regionali);

     e) legge regionale 23 gennaio 1989, n. 8 (Norme sulle Commissioni Giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali regionali).

 

     Art. 6. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 15 dicembre 2022, n. 23.

[2] Periodo soppresso dall'art. 39 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

[3] Periodo soppresso dall'art. 39 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

[4] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 8 agosto 1997, n. 51.