§ 2.1.13 – L.R. 17 dicembre 1979, n. 74.
Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale, recepimento dei contenuti dell'accordo relativo al contratto nazionale per il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:17/12/1979
Numero:74


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Livelli funzionali e ruolo organico.
Art. 3.  (Primo livello funzionale).
Art. 4.  (Secondo livello funzionale).
Art. 5.  (Terzo livello funzionale).
Art. 6.  (Quarto livello funzionale).
Art. 7.  (Quinto livello funzionale).
Art. 8.  (Sesto livello funzionale).
Art. 9.  (Settimo livello funzionale).
Art. 10.  (Ottavo livello funzionale).
Art. 11.  (Funzione di coordinamento).
Art. 12.  (Accesso ai livelli del ruolo regionale e nomina)
Art. 13.  (Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi).
Art. 14.  (Disposizioni per assunzioni previste dalla L.R. 12 agosto 1974, n. 22).
Art. 15.  (Orario di lavoro).
Art. 16.  (Prestazioni di lavoro straordinario).
Art. 17.  (Congedo ordinario).
Art. 18.  (Congedi straordinari retribuiti).
Art. 19.  (Congedi straordinari non retribuiti).
Art. 20.  (Assenza dal servizio per malattia).
Art. 21.  (Cumulo periodi di assenza).
Art. 22.  (Patrocinio legale).
Art. 23.  (Inidoneità fisica).
Art. 24.  (Equo indennizzo).
Art. 25.  (Commissione giudicatrice dei concorsi).
Art. 26.  (Diritti sindacali).
Art. 27.  (Assemblea)
Art. 28.  (Aspettative e permessi sindacali).
Art. 29.  (Contributi sindacali).
Art. 30.  (Locali per le Rappresentanze Sindacali).
Art. 31.  (Tutela dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali).
Art. 32.  (Mandato Politico o Amministrativo).
Art. 33.  (Criteri per la mobilità territoriale del personale regionale nell'ambito dell'Ente).
Art. 34.  (Mobilità territoriale: condizioni di svolgimento).
Art. 35.  (Mobilità tra Enti).
Art. 36.  (Onnicomprensività del trattamento economico).
Art. 37.  (Trattamento economico di livello).
Art. 38.  (Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale).
Art. 39.  (Lavoro ordinario notturno e festivo).
Art. 40.  (Retribuzione del lavoro straordinario).
Art. 41.  (Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione).
Art. 42.  (Indennità per la funzione di coordinamento).
Art. 43.  (Criteri generali di inquadramento).
Art. 44.  (Inquadramento nel 7° livello).
Art. 45.  (Inquadramento del personale docente).
Art. 46.  (Concorso interno per titoli ed esami).
Art. 47.  (Commissione giudicatrice dei concorsi interni).
Art. 48.  (Concorsi per soli titoli per l'accesso al livello superiore).
Art. 49.  (Posizione giuridica ed economica nel livello).
Art. 50.  (Aggiunzioni senza titolo).
Art. 51.  (Valutazione servizi).
Art. 52.  (Assegni personali riassorbibili).
Art. 53.  (Inquadramento nel ruolo regionale del personale in posizione di comando presso la Regione ai sensi dell'art. 40 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22 ovvero distaccato ai sensi dell'art. 8, L.R. 4 [...]
Art. 54.  (Inquadramento di personale assunto in base ai concorsi di cui all'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1977, n. 63).
Art. 55.  (Efficacia della legge).
Art. 56.  (Concorsi pubblici in via di espletamento).
Art. 57.  (Rinvio).
Art. 58.  (Principio della contrattazione).
Art. 59.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 60.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 2.1.13 – L.R. 17 dicembre 1979, n. 74. [1]

Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale, recepimento dei contenuti dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario.

(B.U. 18 dicembre 1979, n. 51 – suppl.).

 

 

Titolo I

L'IMPIEGO REGIONALE

 

Capo I

ORDINAMENTO E LIVELLI PROFESSIONALI

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     Con la presente legge la Regione recepisce contenuti del contratto nazionale per i dipendenti delle Regioni a Statuto ordinario per il triennio 1976-1978 e disciplina in conformità, il rapporto di impiego e lo Statuto del proprio personale.

 

     Art. 2. (Livelli funzionali e ruolo organico.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3. (Primo livello funzionale).

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4. (Secondo livello funzionale).

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5. (Terzo livello funzionale).

     (Omissis) [5].

 

     Art. 6. (Quarto livello funzionale).

     (Omissis) [6].

 

     Art. 7. (Quinto livello funzionale).

     (Omissis) [7].

 

     Art. 8. (Sesto livello funzionale).

     (Omissis) [8].

 

     Art. 9. (Settimo livello funzionale).

     (Omissis) [9].

 

     Art. 10. (Ottavo livello funzionale).

     (Omissis) [10].

 

     Art. 11. (Funzione di coordinamento).

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Accesso ai livelli del ruolo regionale e nomina) [11].

     Il concorso è indetto con deliberazione della Giunta regionale.

     Di ogni concorso è data notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con la trasmissione del bando al Commissario del Governo, alle Amministrazioni Provinciali ed ai Comuni della Regione e, con ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

     Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

     Per l'assunzione al primo e secondo livello funzionale, la valutazione comparativa dei candidati può essere effettuata anche sulla base dei titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione del candidato e dei componenti del nucleo familiare.

     Non possono beneficiare della riserva di posti i dipendenti regionali nei confronti dei quali, nel biennio precedente la data del concorso, sia stata adottata una sanzione disciplinare più grave della censura.

     Qualora l'espletamento del concorso non dovesse assicurare la copertura di tutti i posti soggetti a riserva, quelli residuali saranno assegnati ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

     Per l'ammissione a tutti i concorsi banditi dalla Regione, sono valide le parificazioni fra i titoli di studio di norma richiesti per l'accesso ai singoli livelli ed i titoli di studio inferiore, uniti questi ultimi ad esperienze lavorative qualificate, di cui all'ultimo comma degli artt. dal 3° al 10° della presente legge.

     La norma di cui al comma precedente non si applica quando le funzioni connesse ai posti messi a concorso comportano, ai sensi delle leggi in vigore sull'ordinamento delle professioni, il possesso di uno specifico titolo di studio o di una specifica abilitazione professionale.

     La nomina degli impiegati regionali è disposta dalla Giunta regionale.

     La destinazione del personale ai Servizi e sedi viene effettuata con provvedimento del Presidente della Giunta o dell'Assessore da lui delegato.

     Le destinazioni di personale agli uffici del Consiglio regionale vengono disposte su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, o, nel caso di proposte della Giunta, previo parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza.

     Gli artt. 14, 16 e 18 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, sono soppressi.

 

     Art. 13. (Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi).

     I requisiti generali di ammissione ai concorsi sono i seguenti:

     a) la cittadinanza italiana;

     b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età [12];

     c) l'idoneità fisica all'impiego;

     d) il possesso dei diritti civili e politici;

     e) il possesso del prescritto titolo di studio;

     f) buona condotta.

     I predetti limiti di età non si applicano per gli impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, dei loro Consorzi e degli Enti pubblici anche economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

     I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda.

     L'art. 15 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, è soppresso.

 

     Art. 14. (Disposizioni per assunzioni previste dalla L.R. 12 agosto 1974, n. 22).

     Il secondo comma dell'art. 13 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Il quinto comma dell'art. 11 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

 

Titolo II

STATO GIURIDICO

 

Capo I

DOVERI E DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

 

     Art. 15. (Orario di lavoro).

     (Omissis) [13].

 

     Art. 16. (Prestazioni di lavoro straordinario).

     La Giunta Regionale può altresì autorizzare, con effetto dal 1° febbraio 1981, in presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative, un numero di dipendenti regionali non superiore al 2% dell'organico, ad effettuare lavoro straordinario oltre il limite individuale di 300 ore annue fermo restando i limiti di spesa di 150 ore annue pro-capite. I dipendenti cui può applicarsi la presente normativa sono quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento con gli Organi istituzionali dell'Ente.

     Sono abrogati il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 9, nonché gli ultimi commi degli artt. 10, 11, 12 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22.

 

     Art. 17. (Congedo ordinario).

     L'art. 24 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22 e la legge 15 maggio 1978, n. 25, sono soppressi [14].

 

     Art. 18. (Congedi straordinari retribuiti).

     Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure, con documentazione delle relative causali:

     a) per contrarre matrimonio: nella misura di 15 giorni continuativi compreso quello di celebrazione del rito;

     b) per esami: fino a 20 giorni nell'anno per le giornate di esame e di effettuazione di concorsi od abilitazioni, oltreché della giornata immediatamente precedente e seguente qualora la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 Km. dalla residenza;

     c) per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;

     d) per cure: fino ad un mese per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

     e) per gravi motivi: fino a 5 giorni nell'anno;

     f) (Omissis) [15];

     g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della L. 30.12.1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria, anteriore e successiva al parto.

     Per il periodo successivo al parto in cui la dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità, con diritto al trattamento giuridico economico spettante in base alle vigenti norme per il personale statale;

     h) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle Leggi vigenti;

     i) (Abrogata) [16].

     L'Amministrazione, inoltre, agevola la partecipazione degli impiegati a corsi di aggiornamento tecnico e amministrativo di specializzazione scientifica e qualificazione organizzati da Università, Ministeri, Regioni, Enti pubblici, Istituti ed Enti mutualistici.

     Gli Artt. 25, 26, 27, 30 e 34 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, sono soppressi.

 

     Art. 19. (Congedi straordinari non retribuiti).

     (Omissis) [17].

     Al dipendente possono, altresì, essere concessi congedi straordinari non retribuiti per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia per la durata massima di un anno; tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

     L'art. 31 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, è soppresso.

 

     Art. 20. (Assenza dal servizio per malattia).

     Il dipendente, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico:

     - nei primi tredici mesi: intero;

     - nei successivi sette mesi: ridotto al 50%.

 

     Art. 21. (Cumulo periodi di assenza).

     Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano, agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

     Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia, non possono superare complessivamente i due anni e mezzo nel quinquennio.

 

     Art. 22. (Patrocinio legale).

     (Omissis) [18].

 

     Art. 23. (Inidoneità fisica).

     (Omissis) [19].

 

     Art. 24. (Equo indennizzo).

     La Regione, per infermità riconosciuta da causa di servizio, corrisponde al dipendente un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita.

     Valgono al riguardo le norme contenute nell'art. 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e negli altri artt. 48, 49 e 50 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

     Si intendono estese alla legislazione regionale tutte le modifiche che le predette norme possano subire nel loro specifico settore di applicazione.

 

     Art. 25. (Commissione giudicatrice dei concorsi).

     (Omissis) [20].

 

 

Capo II

DIRITTI SINDACALI E POLITICI

 

     Art. 26. (Diritti sindacali).

     E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le libertà personali e sindacali dei dipendenti, l'esercizio dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.

     Il 2° comma dell'art. 36 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, è soppresso.

 

          Art. 27. (Assemblea)

     (Omissis) [21].

 

     Art. 28. (Aspettative e permessi sindacali).

     I dipendenti regionali, a domanda - da presentare per il tramite della competente organizzazione, - sono collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il contingente complessivo di aspettative è fissato in rapporto ad una unità ogni 5.000 dipendenti o frazione superiore a 2.500, da ripartire fra le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

     Il coordinamento fra Regioni e Sindacati sulle aspettative in campo nazionale avverrà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     Le Organizzazioni Sindacali indicheranno la ripartizione e i contingenti di aspettative nazionali.

     In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell'ambito della legge quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione.

     Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione da cui dipendono, tutti gli assegni spettati in forza delle norme vigenti nella qualifica rivestita. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

     Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore pro-capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; tale monte ore così calcolato viene maggiorato del 5%.

     Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla Giunta d'intesa con le Rappresentanze sindacali del personale regionale.

     Il 7° e 8° comma dell'art. 36 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, sono soppressi.

 

     Art. 29. (Contributi sindacali).

     I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata, all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale, dalle organizzazioni di categoria.

     La relativa riscossione viene effettuata dall'Amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare viene versato entro 15 giorni secondo le modalità indicate dalle organizzazioni.

 

     Art. 30. (Locali per le Rappresentanze Sindacali).

     Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

     La Regione pone altresì, di volta in volta, a disposizione delle Rappresentanze Sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un'idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia, all'interno di una sede regionale.

     Qualora il numero dei dipendenti di una unità, sede o altra entità organizzativa sia superiore a 10, le Rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

     All'interno delle unità, sedi o altre entità organizzative, le Rappresentanze Sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti per l'affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.

 

     Art. 31. (Tutela dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali).

     Il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio o il comando dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali può essere disposto solo previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza.

     Il 3° comma dell'art. 38 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, è soppresso.

 

     Art. 32. (Mandato Politico o Amministrativo).

     Qualora il dipendente regionale risulti eletto a cariche pubbliche per mandato politico o amministrativo si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

     L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato - prevista dall'art. 2 della legge n. 1078/1966 o da altre norme legislative - non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.

     La Giunta regionale, in accordo con le locali Associazioni ANCI e UPI procederà, con atto separato, a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione alle entità degli incarichi svolti.

     Con lo stesso atto sarà indicata la documentazione necessaria.

     L'art. 32 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, è soppresso.

 

 

Capo III

MOBILITA'

 

     Art. 33. (Criteri per la mobilità territoriale del personale regionale nell'ambito dell'Ente).

     La «mobilità esterna» disciplinata dal presente articolo, si realizza con l'assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza.

     Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione superi la durata di trenta minuti, l'assegnazione ad una sede esterna, come sopra definita, si effettua portandone a conoscenza tutto il personale, previa ricognizione delle richieste e delle aspirazioni del personale, attraverso opportune graduatorie tra i dipendenti di qualifica corrispondente a quella richiesta per la sede di destinazione, sulla base dei criteri oggettivi concordati con le Organizzazioni Sindacali a livello regionale e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, età, anzianità di servizio, necessità di studio.

     Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l'individuazione del personale da trasferire dovrà comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non supera la durata di trenta minuti.

     Al solo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuità dei servizi, l'Amministrazione può derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati di ufficio per la durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili.

 

     Art. 34. (Mobilità territoriale: condizioni di svolgimento).

     (Omissis).

 

     Art. 35. (Mobilità tra Enti).

     (Omissis).

 

 

Titolo III

STATO ECONOMICO

 

Capo I

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 36. (Onnicomprensività del trattamento economico).

     I commi 2°, 10°, 11°, dell'art. 55 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, sono soppressi.

 

     Art. 37. (Trattamento economico di livello).

     Il 1° comma dell'art. 55 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, è soppresso.

 

     Art. 38. (Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale).

     La progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale si articola per classi e scatti periodici biennali, nella misura e con le modalità di seguito specificate:

     a) otto classi biennali dell'8% costante sul valore iniziale del livello;

     b) dopo il 16° anno, scatti biennali del 2,50%, computati sull'ultima classe e comunque in modo da garantire il raggiungimento dello stesso importo di incremento economico rispetto allo stipendio iniziale, realizzabile, nel corrispondente livello, al 40° anno di anzianità, secondo la L.R. 74/79.

     Le classi di stipendio e gli aumenti biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

     In caso di nascita dei figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50% alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

     I commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7° dell'art. 55 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, sono soppressi.

 

     Art. 39. (Lavoro ordinario notturno e festivo).

     (Omissis).

 

     Art. 40. (Retribuzione del lavoro straordinario).

     (Omissis) [22].

 

     Art. 41. (Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione).

     Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale, è disciplinato dalla L.R. 5 dicembre 1978, n. 74, e successive modifiche in conformità alle indicazioni della legge n. 417 del 16 luglio 1978 e del D.P.R. 26 gennaio 1978, n. 513.

     Le misure dell'indennità giornaliera di missione previste per le qualifiche regionali dalla tabella A) allegata alla L.R. sopracitata sono così modificate per i livelli regionali:

 

     8°, 7°, 6°, 5° livello                      L. 19.100

     4°, 3°, 2°, 1° livello                      L. 14.000

 

     Le ore di lavoro straordinario compiuto in missione concorrono con quelle rese in sede al raggiungimento dei limiti individuali autorizzati.

     Al 1° comma dell'art. 4 della L.R. 5 dicembre 1978, n. 74 ed al 2° comma dell'articolo unico della L.R. 5 dicembre 1978, n. 75, vengono sostituiti alle qualifiche regionali i livelli regionali corrispondenti.

 

     Art. 42. (Indennità per la funzione di coordinamento).

     (Omissis).

 

 

Titolo IV

NORME TRANSITORIE PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEI LIVELLI FUNZIONALI

 

Capo I

INQUADRAMENTO GIURIDICO

 

     Art. 43. (Criteri generali di inquadramento).

     Con decorrenza dal 1° ottobre 1978 i dipendenti regionali sono inquadrati d'ufficio nei nuovi livelli funzionali, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato B) e relative note, nonché dei criteri aggiuntivi stabiliti dagli articoli seguenti.

 

     Art. 44. (Inquadramento nel 7° livello).

     Il personale di servizio alla data del 30 settembre 1978 appartenente alla qualifica funzionale di Istruttore di cui all'articolo 4 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, e che in base alla tabella B risulti inquadrabile nel livello funzionale 6°, viene inquadrato, a decorrere dal 1° ottobre 1978, nel livello funzionale 7° se in possesso di un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni. Il restante personale appartenente alla qualifica funzionale di Istruttore, in servizio alla data del 30 settembre 1978, sarà inquadrata nel livello funzionale 7° al compimento della predetta anzianità; nel frattempo è inquadrato nel livello funzionale 6°.

 

     Art. 45. (Inquadramento del personale docente).

     I docenti che operano nel settore della Formazione Professionale i quali, a norma della tabella B) allegata, dovrebbero essere inquadrati al 5° livello vengono inquadrati al 6° se esercitano una funzione docente per l'esercizio della quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale devono essere in possesso.

     A questi dipendenti non si applica il disposto di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 46. (Concorso interno per titoli ed esami).

     La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandisce - per la copertura massima dell'80% dei posti complessivamente disponibili in organico e nel limite della dotazione organica di ogni singolo livello messo a concorso - concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale del ruolo regionale alla data dell'1 ottobre 1978, inquadrato nei livelli di cui al precedente art. 2, in possesso alla data dell'1 ottobre 1978 dei seguenti requisiti per l'attribuzione dei livelli regionali 4°, 5°, 6° e 8°:

     a) appartenenza al livello regionale immediatamente inferiore a quello messo a concorso, unitamente a titolo di studio richiesto per l'accesso al livello di appartenenza;

     b) appartenenza al livello regionale immediatamente sottostante quello indicato al punto a) unitamente al titolo di studio richiesto per l'accesso al livello messo a concorso.

     Oltre i requisiti di cui sopra i candidati dovranno possedere un'anzianità di servizio di almeno 1 anno.

     In ogni caso, per l'applicazione del presente articolo le anzianità richieste si intendono maturate nelle qualifiche regionali di provenienza.

     Per l'attribuzione del livello 5° è comunque richiesta la provenienza almeno dalla qualifica di Operatore Specializzato.

     Le prove d'esame, graduate a seconda dei livelli regionali da attribuire, consisteranno in prove scritte e orali oppure in prove orali e pratiche attitudinali.

     Le modalità di valutazione dei titoli e le prove d'esame sono determinate nel bando di concorso.

     Ai fini della valutazione dei titoli, l'eventuale svolgimento di funzioni superiori è riconosciuto con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per il rispettivo personale, sulla scorta degli atti d'ufficio.

     Il numero dei posti da mettere a concorso per ogni livello viene individuato con il provvedimento di Giunta che indice il bando.

     Le domande devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e pervenire entro e non oltre 20 giorni dalla data di esecutività delle deliberazioni di indizione dei concorsi interni; le domande sono sottoposte per l'ammissibilità alla Giunta regionale.

     L'inquadramento nei livelli superiori viene disposto con deliberazione di Giunta ed ha effetto dalla data del relativo provvedimento.

     Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo, i dipendenti che partecipano ai concorsi per l'attribuzione al livello superiore di cui al successivo art. 48.

 

     Art. 47. (Commissione giudicatrice dei concorsi interni).

     La Commissione giudicatrice di ciascun concorso interno previsto dal precedente articolo è composta come segue:

     - dal Presidente della Giunta o da un Assessore da lui delegato che la presiede;

     - da due Consiglieri regionali, di cui uno di maggioranza ed uno di minoranza, designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

     - da tre esperti nelle materie oggetto d'esame;

     - da un rappresentante del personale scelto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione designato dalla Giunta.

 

     Art. 48. (Concorsi per soli titoli per l'accesso al livello superiore).

     La Giunta regionale bandisce, altresì, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, concorsi interni per soli titoli, riservati al personale regionale in possesso di una anzianità effettiva di anni otto senza demerito alla data del 30 settembre 1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza, inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976.

     L'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante è consentito nei seguenti casi:

     a) dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142;

     b) dalle qualifiche non operaie del IV livello [142] al V livello [167];

     c) dal V livello [167] al VI livello [178].

     I posti messi a concorso ai sensi del comma precedente non possono superare il 30% della dotazione organica complessiva dei livelli di appartenenza alla data del 30 settembre 1978; in relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero derivarne saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri.

     L'inquadramento al nuovo livello conseguito a seguito della partecipazione al predetto concorso interno ha decorrenza giuridico- economica dal 1° ottobre 1978. In ogni caso restano immutati gli effetti economici dell'inquadramento così come stabilito dal successivo articolo.

     E' in ogni caso escluso dalla partecipazione al concorso interno per l'accesso a livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del 1° comma del presente articolo il personale che comunque anche per effetto della presente legge - abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'Ente o l'Amministrazione di appartenenza, tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (Art. 68 del D.P.R. n. 748/1972 tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'Ente di provenienza, riconoscimento dei titoli di studio).

 

 

Capo II

INQUADRAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 49. (Posizione giuridica ed economica nel livello).

     La posizione economica individuale nel livello di inquadramento è determinata sommando i seguenti elementi:

     a) stipendio tabellare lordo in godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di scatti e classi acquisiti;

     b) eventuali assegni personali pensionabili;

     c) aggiunzione senza titolo pari a quella spettante ai sensi del successivo articolo 50.

     La posizione giuridica nel livello d'inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione giuridica è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.

     Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il «maturato in itinere» consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultimo scatto e dell'ultima classe, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo scatto e la classe successivi, ovvero secondo il parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente secondo comma.

     La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

     a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a 15 giorni;

     b) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza, deriva dallo scatto e dalla classe o secondo parametro retributivo immediatamente successivi agli ultimi conseguiti e si rapportano tali incrementi alle loro mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il loro raggiungimento.

     Se il dipendente, nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto biennale si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultima classe o scatto maturato;

     c) qualora i ratei di scatto e di classe (o secondo parametro retributivo) in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale di provenienza, e virtualmente maturati alla data del 30 settembre 1978 - definiti nel loro valore con la procedura prevista alla lett. a) e b) - sommati alla posizione economico individuale come determinata dal primo comma del presente articolo, diano, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore.

     d) qualora, a seguito dell'operazione di cui alla precedente lett. c), il dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, il «maturato in itinere», sommato alla eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dello scatto superiore, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica di inquadramento acquisita. Ove dal saldo dell'operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50 per cento dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva; conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità.

     e) Nel caso che, a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto c), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva; in tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e, dopo aver arrotondato a un mese intero il possibile resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50 per cento dell'incremento mensile stesso, il tempo di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilità.

     Qualora la posizione economica individuale maggiorata del «maturato in itinere» risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello d'inquadramento, il dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.

 

     Art. 50. (Aggiunzioni senza titolo).

     Ai dipendenti regionali sono attribuiti, a titolo di beneficio contrattuale, i seguenti aumenti lordi mensili comprensivi dell'acconto di L. 25.000 mensili concesso con L.R. 12 aprile 1977, n. 23;

     - L. 55.000 mensili per i dipendenti già rivestenti le qualifiche regionali di Custode operatore, Operatore Specializzato, Segretario;

     - L. 47.000 mensili per i dipendenti già rivestenti le qualifiche regionali di Capo Ufficio, Istruttore;

     - L. 43.000 mensili per i dipendenti già rivestenti la qualifica regionale di Capo Servizio;

     - L. 40.000 mensili per i dipendenti già rivestenti la qualifica regionale di Dirigente di Settore.

 

     Art. 51. (Valutazione servizi).

     Ai soli fini dell'inquadramento della nuova posizione giuridica ed economica dei dipendenti in servizio al 30 settembre 1978, secondo le procedure e le modalità stabilite dall'art. 49 della presente legge, il servizio non di ruolo di cui agli artt. 66 e 71 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, e successive modifiche ed art. 2 della L.R. 27 dicembre 1977, n. 63, viene valutato come il servizio di ruolo.

 

     Art. 52. (Assegni personali riassorbibili).

     Per i dipendenti regionali provenienti dagli ex consorzi di bonifica Montana in servizio presso la Regione al 30 settembre 1978, l'inquadramento economico dei nuovi livelli si effettua sulla base dell'art. 49, 1° comma, punti a) e c).

     L'assegno personale pensionabile di cui risulta eventualmente provvisto detto personale, viene ridotto per la parte eccedente l'importo dal beneficio spettante ai sensi dell'art. 50, e l'eventuale ulteriore differenza sarà riassorbita con i futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo ivi compresi quelli derivanti dal «maturano in itinere».

 

 

Capo III

INQUADRAMENTO NEL RUOLO REGIONALE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO LA REGIONE

    E DI PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA L.R. 27 DICEMBRE 1977, N. 63.

 

     Art. 53. (Inquadramento nel ruolo regionale del personale in posizione di comando presso la Regione ai sensi dell'art. 40 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22 ovvero distaccato ai sensi dell'art. 8, L.R. 4 giugno 1975, n. 41).

     Il personale in posizione di comando, rispettivamente ai sensi dell'art. 40 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4 giugno 1975, n. 41, alla data del 30 settembre 1978 ed in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, previo assenso dell'Amministrazione di provenienza, nel ruolo regionale, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun livello previste dall'art. 10 della L.R. «Definizione delle attribuzioni dei servizi regionali - Determinazione della dotazione organica del personale».

     L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene disposto per il livello funzionale corrispondente a quello rivestito nell'Amministrazione di provenienza, in base alla tabella di corrispondenza allegato C).

     La posizione economica individuale nel livello d'inquadramento è determinata sulla base della posizione economica spettante al dipendente alla data immediatamente precedente la decorrenza dell'inquadramento regionale secondo l'ordinamento di provenienza.

     La posizione giuridica nel livello di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata.

     Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione giuridica è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.

     E' escluso, comunque, dall'applicazione del presente articolo il personale in posizione di comando presso la Regione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 17 agosto 1974, n. 386, e dell'art. 6 della legge n. 349/77.

 

     Art. 54. (Inquadramento di personale assunto in base ai concorsi di cui all'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1977, n. 63).

     Il personale assunto in forza della deliberazione della Giunta regionale n. 82-901 del 26 novembre 1975, come disposto dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1977, n. 63, purché in servizio presso gli uffici regionali da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, può, a domanda, essere inquadrato nel ruolo regionale nel livello corrispondente alla qualifica regionale di assunzione.

     Si applicano a tal fine le norme di cui all'art. 4 della L.R. 27 dicembre 1977, n. 63.

     Gli inquadramenti effettuati, ai sensi dei commi precedenti hanno effetto ai fini giuridici ed economici dalla data dei provvedimenti di nomina.

     Si estendono al personale così inquadrato i commi 7° e 9° dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1977, n. 63.

 

 

Titolo V

NORME FINALI

 

     Art. 55. (Efficacia della legge).

     La decorrenza degli effetti giuridici ed economici, previsti dalla presente legge, è fissata al 1° ottobre 1978.

     Il periodo di validità del contratto triennale è venuto a scadenza il 31 dicembre 1978.

 

     Art. 56. (Concorsi pubblici in via di espletamento).

     I concorsi di ammissione all'impiego regionale, in corso di svolgimento per i quali ha già avuto inizio l'iter per l'espletamento delle prove di esame alla data di entrata in vigore della presente legge, sono espletati con l'osservanza delle norme previste dalla L.R. 12.8.1974, n. 22.

     I vincitori degli stessi saranno immessi nei livelli funzionali secondo il rapporto di corrispondenza seguente:

II livello = custode

III livello = operatore

IV livello = operatore specializzato

V livello = segretario

     Per i livelli VI e VII si tiene conto delle figure professionali secondo i criteri esposti nelle note esplicative della tabella B).

 

     Art. 57. (Rinvio).

     Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni legislative vigenti in quanto con esse compatibili.

     Le parole «qualifica funzionale» s'intendono sostituite con le parole «livello funzionale» nelle leggi regionali 12 agosto 1974, n. 22, e 27 dicembre 1977, n. 63, nonché nelle leggi regionali 5 dicembre 1978, n. 74 e 76 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Sono altresì soppressi gli artt. 41 e 54 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22.

 

     Art. 58. (Principio della contrattazione).

     Per tutti i problemi inerenti l'organizzazione del lavoro ed i suoi riflessi sul personale, si dà attuazione al principio della contrattazione sindacale.

 

     Art. 59. (Disposizioni finanziarie).

     Agli oneri derivanti dall'applicazione degli Artt. 39, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56 e dell'articolo 40 della presente legge per l'anno finanziario 1978, valutati rispettivamente in 660 milioni e in 10 milioni, si provvede mediante una riduzione di 670 milioni in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei seguenti appositi capitoli:

     N. 201 «Somme da corrispondere al personale regionale per l'adeguamento delle retribuzioni al nuovo contratto nazionale relativamente al periodo 1° ottobre 1978 - 31 dicembre 1978», con lo stanziamento di 495 milioni in termini di competenza e di cassa;

     N. 221 - «Oneri riflessi a carico della Regione per il personale, relativamente al periodo 1° ottobre - 31 dicembre 1978, in applicazione del nuovo contratto nazionale», con lo stanziamento di 165 milioni in termini di competenza e di cassa;

     N. 261 - «Somme da corrispondere al personale regionale per l'adeguamento dei compensi per il lavoro straordinario in applicazione del nuovo contratto nazionale relativamente al periodo 1° ottobre 1978 - 31 dicembre 1978» e con lo stanziamento di 10 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 39, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 56, e dell'articolo 40 della presente legge per l'anno finanziario 1979, valutati rispettivamente in 2.635 milioni e in 35 milioni, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e mediante l'iscrizione, in termini di competenza e di cassa, delle somme di 2.110 milioni, di 525 milioni e di 35 milioni, rispettivamente ai capitoli n. 200, n. 220 e n. 260 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

     Nei bilanci per gli anni finanziari 1980 e successivi le somme di cui al precedente comma saranno iscritte in aumento agli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 60. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

Tabella A)

 

Trattamento economico iniziale annuo lordo per ciascun livello funzionale

 

Livello                     Parametro                    Lire

__________________________________________________________________

I                           100                          1.800.000

II                          116                          2.088.000

III                         130                          2.340.000

IV                          142                          2.556.000

V                           167                          3.006.000

VI                          178                          3.204.000

VII                         220                          3.960.000

VIII                        333                          5.994.000

 

 

Tabella B)

 

  Tabella di corrispondenza fra le qualifiche regionali di cui alla L.R.

12.8.1974, n. 22, ed i livelli funzionali retributivi di cui all'art. 36

                           della presente legge

 

__________________________________________________________________

Livelli     Qualifiche regionali

funzionali     corrispondenti                  NOTE

__________________________________________________________________

                                  Nel 1° livello funzionale sono

    1                             inserite la qualifica regionale

(par. 100)       Custode      1p  di custode, le posizioni di

                                  lavoro che concernono

                                  esclusivamente attività di

                                  pulizia.

__________________________________________________________________

                                  Nel 2° livello funzionale sono

                                  inserite dalla qualifica

    2            Custode      1p  regionale di custode e

(par. 116)       Operatore    2p  operatore, le posizioni di

                                  lavoro che comportano

                                  esecuzione di mansioni

                                  elementari, lo svolgimento

                                  delle quali prescinde da

                                  conoscenze tecniche preliminari.

                                  Richiede utilizzazione di

                                  strumenti semplici.

__________________________________________________________________

                                  Nel 3° livello funzionale sono

                                  inserite dalla qualifica

                                  regionale di operatore, le

    3                             posizioni di lavoro che

(par. 130)       Operatore    2p  comportano esecuzione di lavoro

                                  tecnico manuali elementari e/o

                                  amministrative semplici, lo

                                  svolgimento delle quali

                                  presuppone conoscenze

                                  preliminari non specializzate.

__________________________________________________________________

                                  Nel 4° livello funzionale sono

                                  inserite dalla qualifica

                                  regionale di operatore, le

                                  posizioni di lavoro che

    4            Operatore    2p  comportano esecuzioni di

(par. 142)   Oper. specializ.  3  mansioni che presuppongono

                                  preparazione professionale ed

                                  autonomia vincolata da

                                  prestazioni tecniche di

                                  carattere generale. Nel 4°

                                  livello funzionale sono, altresì

                                  inserite tutte le posizioni di

                                  lavoro previste dalla qualifica

                                  regionale di Oper. Special.

__________________________________________________________________

                                  Nel 5° livello funzionale sono

    5            Segretario    4  inserite tutte le posizioni di

(par. 167)      Capo ufficio   5  lavoro previste dalle qualifiche

                                  regionali di Segretario e di

                                  Capo Ufficio.

__________________________________________________________________

                                  Nel 6° livello funzionale sono

                                  inserite dalla qualifica

                                  regionale di Istruttore, tutte

    6                             le posizioni di lavoro ad

(par. 178)       Istruttore   6p  eccezione di quelle indicate nel

                                  successivo punto x).

__________________________________________________________________

                                  x) Nel 7° livello funzionale

                                  sono inserite dalla qualifica

                                  regionale di Istruttore, le

                                  seguenti qualifiche di

                                  provenienza: ingegnere, medico,

    7                             chimico, statistico-attuario,

(par. 220)       Istruttore   6p  ecologo, agronomo, geologo,

                                  procuratore legale, architetto,

                                  urbanista, veterinario,

                                  econometrista, analista di

                                  sistemi, di procedure e di

                                  organizzazione.

__________________________________________________________________

                                  Nell'8° livello funzionale sono

                                  inserite tutte le posizioni di

    8            Capo servizio 7  lavoro previste dalle qualifiche

(par. 333)  Dirigente di sett. 8  regionali di Capo Servizio e

                                  Dirigente di Settore.

__________________________________________________________________

 

 

Tabella C)

 

Tabella di corrispondenza tra i livelli regionali e quelli di altri Enti o

                         Amministrazioni pubbliche

 

__________________________________________________________________

Regioni  Enti    Stato      Enti pubblici   Ospedalieri

         Locali

__________________________________________________________________

1°       1°  1°                             1°

__________________________________________________________________

2°       2°  2°  funzione   Commesso        2° - Tutte le funzioni

                 ausiliaria                      ausiliarie

                 ordinaria

__________________________________________________________________

3°       3°  2°  Funzione   Agente tecnico  2° - Funzioni operaie

                 operaia

             3°             Operatore Tec.: 3° - Infermiere gen.,

                            Infer. gen.     Puericultrice,

                                            Massagg., Infer. Pisic

                                            con un anno di scuola

__________________________________________________________________

4°       4°  4°             Archivista      3° - Tutte le altre

                            Dattilografo    qualifiche

                            Operatore Tec.: 4°

                            tutte le altre

                            qualifiche

__________________________________________________________________

5°       5°  5°             Assistente      5° e 6°

             6°             Assistente

                            Tecnico

                            2° Qualifica

                            professionale

__________________________________________________________________

6°       6°  7°             Collaboratore   7°

__________________________________________________________________

7°       7°  8°             Collaboratore   8° - Assistente,

                            Tecnico         Ispett. San., Ass. Tec

                            1° Qualifica    e coadiut. Tec.

                            professionale   (Biologo, Chimico,

                                            Fisico ecc.) psicol.

                                            non med., farm. coll.

__________________________________________________________________

         8°      Primo      Dirigente       1° e 2° livello

                 Dirigente                  dirigenziale Aiuto e

                                            Vic. Diret. San. di

                                            Farm. Dirett. Tec.,

                                            Biol., Fisico-Chimico

8°________________________________________________________________

         9°      Dirigente  Dirigente       Direttore amministrat.

                 Sup.       Superiore

                 Dirigente  Dirigente       Primario e Direttore

                 Gen.       Generale        Sanitario

__________________________________________________________________

 


[1] Modificata con LL.RR. 19 gennaio 1981, n. 3, successivamente abrogata dall'art. 5 della L.R. 25 luglio 1994, n. 26; 27 gennaio 1981, n. 5.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40.

[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40.

[4] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40.

[5] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40.

[6] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40.

[7] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40.

[8] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40.

[9] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40.

[10] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40.

[11] Articolo così modificato dalle LL.RR. 16 agosto 1984, n. 40 e 7 giugno 1989, n. 34.

[12] Articolo così modificato dalle LL.RR. 16 agosto 1984, n. 40 e 7 giugno 1989, n. 34.

[13] Articolo abrogato dalla L.R. 7 giugno 1989, n. 34.

[14] Articolo così modificato dalla L.R. 8 maggio 1989, n. 29 (B.U. 17 maggio 1989, n. 20).

[15] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 28 giugno 1993, n. 33.

[16] Lettera abrogata dalla Legge Regionale 8 maggio 1989, n. 29.

[17] Commi 1° e 2° abrogati dall'art. 6 della L.R. 28 giugno 1993, n. 33.

[18] Articolo abrogato dalla Legge Regionale 18 aprile 1989, n. 21 (B.U. 26 aprile 1989, n. 17).

[19] Articolo abrogato dalla L.R. 7 giugno 1989, n. 34.

[20] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 25 luglio 1994, n. 26.

[21] Articolo abrogato dalla L.R. 8 maggio 1989, n. 29.

[22] Articolo abrogato dalla L.R. 7 giugno 1989, n. 34.