Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 personale |
Data: | 27/01/1981 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità della legge). |
Art. 2. (Modalità di selezione del personale). |
Art. 3. (Orario di lavoro). |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. (Informazione). |
Art. 9. (Contrattazione decentrata). |
Art. 10. (Scioperi brevi) |
Art. 11. |
Art. 12. (Formazione e aggiornamento professionale). |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. (Compenso per la funzione di coordinamento). |
Art. 16. |
Art. 17. (Retribuzione del lavoro straordinario). |
Art. 18. (Beneficio da riparametrazione). |
Art. 19. (Inquadramento economico nei nuovi livelli). |
Art. 20. (Assegni ad personam). |
Art. 21. (Inquadramento di personale comandato tra le Regioni). |
Art. 22. (Anticipazione dei benefici). |
Art. 23. (Attribuzione dei livelli). |
Art. 24. (Norma di rinvio). |
Art. 25. (Oneri finanziari). |
§ 2.1.18 – L.R. 27 gennaio 1981, n. 5.
Recepimento dei contenuti del 2° Accordo Nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario - Modifiche alla Legge Regionale 17.12.1979, n. 74.
(B.U. 4 febbraio 1981, n. 5).
Titolo I
FINALITA'
Art. 1. (Finalità della legge).
Con la presente legge la Regione recepisce i contenuti del secondo accordo nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario relativo al triennio 1979/1981 la cui scadenza è stabilita al 31.12.1981.
Titolo II
STATO GIURIDICO
Capo I
MODALITA' DI SELEZIONE
Art. 2. (Modalità di selezione del personale). [1].
Capo II
DOVERI E DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
Art. 3. (Orario di lavoro). [2]
Capo III
DIRITTI SINDACALI E POLITICI
Art. 9. (Contrattazione decentrata).
Nell'ambito e nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'accordo contrattuale nazionale, la Giunta Regionale adotta le decisioni nelle materie di seguito indicate previo confronto in sede regionale con le OO.SS. firmatarie dell'accordo nazionale:
a) [8]
b) [9]
c) [10]
d) [11]
e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;
f) [12].
A tal fine la Regione procederà mediante riqualificazione professionale del personale in servizio, con concorso interno ai fini dell'inquadramento.
Art. 10. (Scioperi brevi) [13].
I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi dove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro. Possono altresì riunirsi durante l'orario di lavoro medesimo nei limiti di 12 ore annue.
Il 1° comma dell'art. 27 della L.R. 17.12.1979, n. 74, è abrogato.
Capo IV
MOBILITA' E FORMAZIONE
Art. 11. [5] (Trasferimento di personale tra Regioni ed Enti locali).
Ferma restando la normativa di cui agli artt. 33, 34 e 35 della L.R. 17.12.1979, n. 74, è consentito il trasferimento del personale di ruolo dalle Regioni agli Enti locali e viceversa.
Il relativo provvedimento è adottato con il consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando o assegnazione con convenzione dalle ULS, non inferiore ad un anno, con l'assenso delle Amministrazioni interessate, a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito dal dipendente nell'Ente di provenienza.
Art. 12. (Formazione e aggiornamento professionale). [14].
Titolo III
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 15. (Compenso per la funzione di coordinamento).
(Omissis) [17].
L'art. 42 della L.R. 17.12.1979, n. 74, è abrogato.
Art. 17. (Retribuzione del lavoro straordinario). [19].
Titolo IV
NORME TRANSITORIE
Art. 18. (Beneficio da riparametrazione).
A decorrere dall'1.2.1981 al personale inquadrato nel ruolo unico regionale sono attribuiti i seguenti benefici economici mensili lordi:
Stipendi Benefici |
Livelli iniziali annui mensili |
__________________________________________________________________ |
I 2.160.000 45.000 |
I (dopo 6 mesi) 2.400.000 51.500 |
II 2.688.000 51.500 |
III 3.012.000 55.000 |
IV 3.372.000 61.200 |
V 4.140.000 101.250 |
VI 4.920.000 128.700 |
VII 5.964.000 133.600 |
VIII 8.700.000 180.416 |
__________________________________________________________________ |
Art. 19. (Inquadramento economico nei nuovi livelli).
L'attribuzione dei livelli retributivi e della progressione economica rispettivamente previsti dagli artt. 13 e 14 della presente legge decorre dall'1.2.1981.
La determinazione del nuovo trattamento economico nel livello di inquadramento avviene in base al maturato economico così costituito:
a) stipendio tabellare in godimento al 31.1.1981 complessivo di scatti e classi (escluso quanto erogato a titolo di anticipazione dei benefici contrattuali ai sensi della deliberazione della G.R. n. 7-30158 del 30 maggio 1980);
b) beneficio da riparametrazione di cui al precedente art. 18, riportando tale beneficio da mensile ad annuo, moltiplicando lo stesso per dodici;
c) riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quello precedentemente preso a base ai fini dell'inquadramento in ragione di L. 800 mensili per anno di servizio e per 12 mesi.
L'inquadramento economico avviene con le modalità di calcolo previste dall'art. 49 della L.R. 17.12.1979, n. 74.
Il maturato in itinere è relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.
Art. 20. (Assegni ad personam).
Gli assegni ad personam mensili di cui il personale è in godimento in virtù della L.R. 74/79, vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile a regime di cui al precedente art. 18 e il beneficio mensile di cui all'art. 22.
L'eventuale parte residua viene riassorbita con i futuri miglioramenti.
Art. 21. (Inquadramento di personale comandato tra le Regioni).
I dipendenti regionali che sono in posizione di comando presso altre Regioni alla data del 22.7.80, possono essere a queste trasferiti alle condizioni e con le modalità di cui al precedente art. 11.
I dipendenti di altre Regioni che sono in posizione di comando presso la Regione alla data predetta possono essere inquadrati nel ruolo regionale alle condizioni e con le modalità di cui al precedente art. 11.
Titolo V
NORME FINALI
Art. 22. (Anticipazione dei benefici).
I benefici mensili di cui alla deliberazione della G.R. n. 7-30158 del 30 maggio 1980 attribuiti fino al 31 gennaio 1981, sono pensionabili e soggetti alle normali ritenute, comprese quelle previdenziali ed assistenziali. Per la 13ª mensilità del 1980 il beneficio di cui sopra viene ridotto del 50%.
Art. 23. (Attribuzione dei livelli).
Ferme restando le decorrenze degli effetti economici espressamente indicate negli articoli che precedono l'attribuzione dei nuovi livelli derivanti esclusivamente dal presente contratto decorre, ai fini giuridici, per il computo dell'anzianità occorrente per i concorsi interni, per i passaggi di livello, per l'applicazione degli istituti normativi di carattere non economico che non comportano incremento nell'onere della spesa, dall'1.1.1979, ovvero dalla data dell'effettivo conseguimento se successiva.
Art. 24. (Norma di rinvio).
Restano in vigore le norme vigenti sul personale che non siano state sostituite o modificate dalla presente legge, sono fatte salve le condizioni di miglior favore per i dipendenti sempre che non siano esplicitamente disciplinate dalla presente legge o dalla L.R. 17.12.1979, n. 74.
Art. 25. (Oneri finanziari).
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.750 milioni per l'anno finanziario 1981 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le disponibilità di 3.000 milioni e 750 milioni esistenti rispettivamente ai capitoli n. 200 e n. 220 del bilancio per l'anno finanziario 1981 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni finanziari successivi.
[1] Abrogato dalla
[2] Abrogato dalla
[3] Abrogato dalla
[4] Abrogato dall'art. 27 della
[5] Abrogato dall'art. 27 della
[6] Abrogato dall'art. 27 della
[7] Abrogato dalla
[8] Le lett. a), b), c), d), f), del 1 comma ed il IV comma sono stati abrogati dall'art. 3 della
[9] Le lett. a), b), c), d), f), del 1 comma ed il IV comma sono stati abrogati dall'art. 3 della
[10] Le lett. a), b), c), d), f), del 1 comma ed il IV comma sono stati abrogati dall'art. 3 della
[11] Le lett. a), b), c), d), f), del 1 comma ed il IV comma sono stati abrogati dall'art. 3 della
[12] Le lett. a), b), c), d), f), del 1 comma ed il IV comma sono stati abrogati dall'art. 3 della
[13] Così modificato dalla
[5] Articolo così modificato dall'art. 27, ultimo comma, della
[14] Abrogato dalla
[15] Abrogato dalla
[16] Abrogato dalla
[17] Comma abrogato dall'art. 52 della
[18] Abrogato dalla
[19] Abrogato dalla