§ 2.1.29 – L.R. 11 giugno 1986 n. 22.
Rettifica ed integrazione della L.R. 16 agosto 1984, n. 40.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:11/06/1986
Numero:22


Sommario
Art. 1.      I seguenti errori materiali riscontrati nella L.R. 16.8.1984, n. 40, sono rettificati come segue
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 2.1.29 – L.R. 11 giugno 1986 n. 22.

Rettifica ed integrazione della L.R. 16 agosto 1984, n. 40.

(B.U. 18 giugno 1986 n. 24).

 

Art. 1.

     I seguenti errori materiali riscontrati nella L.R. 16.8.1984, n. 40, sono rettificati come segue:

     - al secondo comma, lett. c), dell'art. 23 l'espressione «dalla L.R. 27.5.1980, n. 64» [1], è sostituita con «dal D.P.R. 31.3.1971, n. 276»,

     - all'ultimo comma dell'art. 27 l'espressione «art. 2, 1° comma» è sostituita con «art. 11, 1° comma»:

     - l'ultimo comma dell'art. 48 è così sostituito:

«La L.R. 20.8.1976, n. 43, è abrogata»;

     - il terzo comma dell'art. 50 è soppresso;

     - al 5° comma dell'art. 51 l'espressione «Art. 49» è sostituita con «Art. 48»;

     - il 6° comma dell'art. 51 è soppresso;

     - al 7° comma dell'art. 51 l'espressione «articoli» è sostituita con «oneri»

     All'ultimo comma dell'art. 20 della L.R. 16.8.1984, n. 40, l'abrogazione del 18° comma dell'art. 12 della L.R. 17.12.1979, n. 74, è da intendersi come abrogazione del seguente periodo: «La norma di cui al comma precedente non si applica quando le funzioni connesse ai posti messi a concorso comportano, ai sensi delle leggi in vigore sull'ordinamento delle professioni, il possesso di uno specifico titolo di studio o di una specifica abilitazione professionale».

     Considerata la natura di errore materiale dei sopraelencati casi, è da ritenersi nullo qualsiasi effetto verificatosi conseguenzialmente nel periodo antecedente la validità della presente legge.

 

          Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]


[1] Articolo integrato nella L.R. 16.8.1984, n. 40.

[2] Articolo integrato nella L.R. 16.8.1984, n. 40.

[3] Articolo integrato nella L.R. 16.8.1984, n. 40.

[4] Articolo integrato nella L.R. 16.8.1984, n. 40.