§ 2.1.16 – L.R. 13 maggio 1980, n. 41.
Norme transitorie per la partecipazione ai concorsi pubblici di personale in servizio a tempo determinato presso i centri di formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:13/05/1980
Numero:41


Sommario
Art. 1.      Per l'ammissione ai concorsi pubblici del personale assunto ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, in servizio presso i Centri di Formazione Professionale della Regione da [...]
Art. 2.      La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.1.16 – L.R. 13 maggio 1980, n. 41. [1]

Norme transitorie per la partecipazione ai concorsi pubblici di personale in servizio a tempo determinato presso i centri di formazione professionale.

(B.U. 21 maggio 1980, n. 21).

 

Art. 1.

     Per l'ammissione ai concorsi pubblici del personale assunto ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22, in servizio presso i Centri di Formazione Professionale della Regione da almeno 6 mesi alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque nell'anno formativo 1979/1980, l'Amministrazione può prescindere dal requisito dell'età previsto dall'art. 13 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74.

 

     Art. 2.

     La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.