Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale - regolamento interno |
Data: | 29/12/2006 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazioni all’articolo 3 della l.r. 12/1972). |
Art. 2. (Integrazioni all’articolo 1 della l.r. 20/1981). |
Art. 3. (Norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali). |
§ 1.2.17 - L.R. 29 dicembre 2006, n. 39.
Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all’articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.
(B.U. 4 gennaio 2007, n. 1).
Art. 1. (Integrazioni all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r.12/1972, da ultimo modificato dalla
“1 bis. In caso di aggregazione di gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l’importo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 2 relativamente all’incremento delle risorse finanziarie della quota variabile e della quota fissa per ogni successivo Consigliere aderente al gruppo.”.
Art. 2. (Integrazioni all’articolo 1 della
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 1 della
“4 ter. In caso di aggregazione di gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l’importo delle risorse finanziarie di cui al comma 4 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 4 relativamente all’incremento delle risorse finanziarie di una unità di categoria D, ex VII qualifica, per ogni successivo Consigliere aderente al gruppo.”.
Art. 3. (Norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali).
1. In deroga ai commi 2 e 4 bis dell’articolo 5 della
2. Il disposto, i limiti e le procedure di cui al comma 1 si applicano anche agli Assessori in carica nell’ottava legislatura.