Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.6 credito edilizio e fondiario |
Data: | 20/03/1968 |
Numero: | 319 |
Sommario |
Art. unico. All'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715, è aggiunto il seguente comma: |
§ 30.6.53 - Legge 20 marzo 1968, n. 319. [1]
Modificazione dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715: "Costituzione di un fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione".
(G.U. 8 aprile 1968, n. 91)
All'art. 10 della
"A tutti gli effetti tributari le cooperative edilizie beneficiarie di mutui previsti dalla presente legge, debbono considerarsi cooperative a contributo erariale".
[1] Abrogata dall'art. 24 del