§ 30.6.5 – R.D.L. 4 maggio 1924, n. 993.
Provvedimenti a favore degli istituti e società di credito edilizio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.6 credito edilizio e fondiario
Data:04/05/1924
Numero:993


Sommario
Art. 1.      Possono essere autorizzati ad esercitare il credito edilizio con le norme del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, gli istituti e le società che si costituiscano [...]
Art. 2.      L'ammontare in valore nominale delle cartelle assegnate per ciascun mutuo concesso dagli istituti e società di cui all'art. 1, non può superare la metà del costo della [...]
Art. 3.      Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge
Art. 4. 


§ 30.6.5 – R.D.L. 4 maggio 1924, n. 993. [1]

Provvedimenti a favore degli istituti e società di credito edilizio.

(G.U. 30 giugno 1924, n. 152).

 

 

     Art. 1.

     Possono essere autorizzati ad esercitare il credito edilizio con le norme del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, gli istituti e le società che si costituiscano non oltre il 30 giugno 1925 con un capitale sottoscritto non inferiore ai 25.000.000 di lire di cui almeno tre decimi versati.

     Alla formazione del capitale degli istituti e società predetti ed all'acquisto delle cartelle da essi emesse sono autorizzati a partecipare tutti gli istituti elencati nell'art. 1 del regio decreto-legge, 30 novembre 1919, n. 2318.

     Gli istituti e società autorizzati all'esercizio del credito edilizio sono sottoposti alla vigilanza del ministero dell'economia nazionale secondo le norme che saranno stabilite nei singoli decreti di autorizzazione.

     Agli istituti e società predetti si applicano, in quanto siano applicabili ed in quanto non sia ad esse derogato dal presente decreto, le disposizioni del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, nonchè le norme tributarie stabilite per gli istituti di credito fondiario, con la riduzione al quarto.

 

          Art. 2.

     L'ammontare in valore nominale delle cartelle assegnate per ciascun mutuo concesso dagli istituti e società di cui all'art. 1, non può superare la metà del costo della costruzione e dell'area, rimanendo quindi a carico del mutuatario la metà del costo predetto e la differenza eventuale fra il valore nominale e quello di realizzo delle cartelle. In conseguenza di questa disposizione si intende sostituita la misura di "una metà" alle misure di "un quarto" e di "tre quarti", previste dal regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698 [2].

     I mutui possono essere ammortizzati in un periodo non eccedente i venticinque anni.

     Alle cartelle emesse dagli istituti e società di cui nell'art. 1 sono applicabili le disposizioni dell'art. 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

 

          Art. 4. [3]

     E' autorizzato ad esercitare il credito edilizio ai termini della presente legge, l'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, purché costituisca una sezione autonoma con un capitale versato non inferiore ai 25 milioni.

     Alla predetta sezione si applicano le disposizioni fiscali stabilite dagli articoli 5 e 8 della legge 14 aprile 1921, n. 488.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 1926, n. 255. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 3 dicembre 1934, n. 2347.

[3] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 11 febbraio 1926, n. 255.