§ 30.6.c - Legge 11 febbraio 1926, n. 255.
Conversione in legge del regio decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli istituti e società di credito edilizio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.6 credito edilizio e fondiario
Data:11/02/1926
Numero:255


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli istituti e società di credito edilizio, con l'aggiunta di un art. 4 [...]


§ 30.6.c - Legge 11 febbraio 1926, n. 255.[1]

Conversione in legge del regio decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli istituti e società di credito edilizio.

(G.U. 23 febbraio 1926, n. 44).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli istituti e società di credito edilizio, con l'aggiunta di un art. 4 così concepito:

     "E' autorizzato ad esercitare il credito edilizio ai termini della presente legge, l'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, purché costituisca una sezione autonoma con un capitale versato non inferiore ai 25 milioni.

     "Alla predetta sezione si applicano le disposizioni fiscali stabilite dagli articoli 5 e 8 della legge 14 aprile 1921, n. 488".


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.