Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.4 credito all'artigianato |
Data: | 05/11/1990 |
Numero: | 321 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle [...] |
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1991 e 1992, pari a lire 150 miliardi annui, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per [...] |
§ 30.4.22 – L. 5 novembre 1990, n. 321.
Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.
(G.U. 12 novembre 1990, n. 264).
1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1991 e 1992, pari a lire 150 miliardi annui, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 30 della
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.