§ 30.1.1F - Legge 23 aprile 1975, n. 125.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, recante disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:23/04/1975
Numero:125


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, recante disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Art. 2.      La liquidazione ed erogazione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di mutuo agevolato a seguito della stipula dei contratti definitivi, per le quali ai fini [...]
Art. 3.      L'aumento dei tassi agevolati di interesse, nella misura modificata dalla presente legge, si applica a decorrere dal 26 febbraio 1975.


§ 30.1.1F - Legge 23 aprile 1975, n. 125.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, recante disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura.

(G.U. 26 aprile 1975, n. 110)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, recante disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1,

     al primo comma, dopo la parola: "fondiario", sono soppresse le seguenti: "di acquisto di proprietà diretto-coltivatrice"; le parole: "6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento"; sono soppresse le parole: "e di acquisto di proprietà diretto-coltivatrice"; e le parole: "quando i contratti definitivi di mutuo siano stipulati e le cambiali agrarie per i prestiti siano rilasciate in epoca successiva all'entrata in vigore del presente decreto";

     al secondo comma le parole: "4 per cento", sono sostituite con le seguenti: "3,50 per cento", e sono soppresse le parole: "e di acquisto di proprietà diretto-coltivatrice";

     il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "Per le operazioni effettuate con i fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici, escluse quelle di cui al fondo di rotazione istituito con legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, l'interesse a carico degli operatori è fissato al 3,50 per cento per i mutui di miglioramento fondiario e al 5 per cento per i prestiti di esercizio";

     dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti commi:

     "Per i mutui destinati all'acquisto di proprietà diretto-coltivatrici, assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi o erogati con le disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, i tassi agevolati sono fissati al 3 per cento.

     L'aumento dei tassi agevolati previsto dai commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del presente articolo non si applica ai mutui per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati stipulati contratti condizionati o siano stati concessi, previ gli accertamenti di ammissibilità, i prescritti nulla osta, ovvero le autorizzazioni all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, o siano stati emessi decreti d'impegno; a tali mutui si applicano i tassi di interesse previsti nei documenti anzidetti. Non si applica l'aumento anzidetto allorchè le cambiali agrarie per i prestiti siano state rilasciate in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

     Qualunque convenzione stipulata dopo l'entrata in vigore del presente decreto in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente è inefficace".

     All'art. 2,

     al primo comma la parola: "sentito", è sostituita con le seguenti: "sentiti la Commissione di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, numero 281, ed";

     al secondo comma le parole: "7 per cento", sono sostituite con le seguenti: "5 per cento" e le parole: "8 per cento", sono sostituite con le seguenti: "7 per cento".

     All'art. 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio stabilisce la quota minima di obbligazioni agrarie da acquistarsi da parte delle aziende di credito".

     Dopo l'art. 13 è inserito il seguente:

     "Art. 13-bis. - Per la realizzazione di opere di carattere privato per il rimboschimento, il miglioramento, la ricostruzione e la trasformazione boschiva, comprese le connesse opere di viabilità, di recinzione e di prevenzione degli incendi, necessarie all'attuazione dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, riguardante la forestazione, la Cassa per il Mezzogiorno concede contributi in conto capitale nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile. L'erogazione del contributo viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da erogarsi dopo il collaudo.

     Per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale sono concessi mutui a tasso agevolato da parte degli istituti di credito agrario all'uopo designati dal Ministro per il tesoro. Il tasso di interesse è determinato con le modalità fissate al secondo comma del precedente art. 13.

     Ai titolari dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo possono essere concesse anticipazioni a tasso agevolato la cui misura, i criteri e le modalità sono fissati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     Per consentire l'applicazione del tasso di interesse sui mutui e sulle anticipazioni previsti rispettivamente dai commi secondo e terzo del presente articolo, la Cassa è autorizzata a provvedere con gli stessi criteri indicati al terzo comma del precedente art. 13".

 

          Art. 2.

     La liquidazione ed erogazione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di mutuo agevolato a seguito della stipula dei contratti definitivi, per le quali ai fini del concorso in parola è stato assunto impegno con i nulla osta rilasciati a tutto il 31 dicembre 1973, vengono imputate sui seguenti limiti d'impegno:

     lire 10.000 milioni per il concorso previsto dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

     lire 2.000 milioni per il concorso di cui all'art. 6, terzo comma della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e all'art. 2-ter della legge 4 agosto 1971, n. 592;

     lire 250 milioni per il concorso previsto dall'art. 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404;

     lire 280 milioni per il concorso di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

     lire 60 milioni per il concorso di cui all'art. 16, lettera b) della legge 2 giugno 1961, n. 454;

     lire 340 milioni per il concorso di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 828;

     lire 270 milioni per il concorso previsto dall'art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dall'art. 16 della legge 13 agosto 1971, n. 817.

     All'onere dell'anno 1975 relativo ai limiti d'impegno di cui al comma precedente per complessive lire 13.200 milioni si provvede con le somme esistenti sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per annualità relative a limiti di impegno iscritti in applicazione delle disposizioni legislative sopra richiamate emanate anteriormente al 31 dicembre 1973.

     All'uopo le somme come sopra esistenti saranno versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini dell'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dei limiti di impegno di cui al primo comma.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     L'aumento dei tassi agevolati di interesse, nella misura modificata dalla presente legge, si applica a decorrere dal 26 febbraio 1975.