Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.1 credito agrario e peschereccio |
Data: | 31/07/1952 |
Numero: | 1090 |
Sommario |
Art. 1. Per la concessione del concorso dello Stato nei mutui di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, il limite d'impegno, [...] |
Art. 2. La partecipazione dello Stato al capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, previsto dagli articoli 18 e 22 della legge 5 luglio 1928, n. [...] |
Art. 3. La Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono autorizzata partecipare al capitale del [...] |
Art. 4. In dipendenza dell'aumento del capitale, di cui ai precedenti articoli 2 e 3 il numero dei componenti del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, [...] |
Art. 5. E' autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato, nell'esercizio 1951-52, della somma di lire 366.500.000 sulla quota degli utili accantonati presso la Cassa depositi [...] |
Art. 6. L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1946, n. 33, modificato con l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1949, n. 906, è soppresso |
Art. 7. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio |
§ 30.1.8 – L. 31 luglio 1952, n. 1090. [1]
Provvidenze nel campo degli interventi statali nell'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario.
(G.U. 23 agosto 1952, n. 195).
Per la concessione del concorso dello Stato nei mutui di miglioramento, ai sensi della
In conseguenza, i limiti degli stanziamenti destinati alla corresponsione del concorso statale anzidetto, stabiliti dall'art. 1 della
La partecipazione dello Stato al capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, previsto dagli articoli 18 e 22 della
La Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono autorizzata partecipare al capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e ad acquistare le obbligazioni emesse dal Consorzio stesso, anche in deroga al proprio statuto.
In dipendenza dell'aumento del capitale, di cui ai precedenti articoli 2 e 3 il numero dei componenti del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, stabilito con l'art. 4 della
E' autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato, nell'esercizio 1951-52, della somma di lire 366.500.000 sulla quota degli utili accantonati presso la Cassa depositi e prestiti, a tutto il 1950, di spettanza della Cassa di colonizzazione dell'Agro Romano.
Su detta quota e su quella che sarà accantonata a tutto il 1951 autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato, nell'esercizio 1952-53, della somma di lire 400 milioni.
Agli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge, negli esercizi 1951-52 e 1952-53 si farà fronte, rispettivamente, con le entrate di cui al primo e al secondo comma del presente articolo.
L'art. 3 del
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del