Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 4. sviluppo sociale |
Capitolo: | 4.7 veterinaria |
Data: | 19/04/2007 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Programma per la prevenzione del randagismo – Predisposizione e verifica. |
Art. 3. Ripartizione ed erogazione dei fondi. |
Art. 4. Iniziative di informazione, di educazione e di servizio. |
Art. 5. Localizzazione dei canili e dei rifugi. |
Art. 6. Realizzazione di strutture di ricovero per cani. |
Art. 7. Spese di gestione dei canili e dei rifugi. |
§ 4.7.9 - R.R. 19 aprile 2007, n. 2.
Regolamento recante norme per la stesura del programma di prevenzione del randagismo e per la determinazione della tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il mantenimento degli animali nelle strutture di ricovero per cani.
(B.U. 30 aprile 2007, n. 10).
Art. 1. Finalità.
1. Con il presente regolamento, in attuazione della
a) la stesura del programma per la prevenzione del randagismo di cui all'art. 2, comma 1, della
b) l'erogazione dei contributi per l'attuazione dello stesso programma;
c) la fissazione della tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture di accoglienza.
Art. 2. Programma per la prevenzione del randagismo – Predisposizione e verifica.
1. Il Servizio veterinario regionale, sentiti i Servizi veterinari delle zone A.S.Re.M., i Comuni, i loro consorzi e le Comunità montane, le associazioni protezionistiche e cinofile, gli ordini provinciali dei veterinari, predispone un Piano triennale per la prevenzione del randagismo in cui individua, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 2, comma 1, della
2. Entro il 31 gennaio i Comuni, singoli o associati, redigono una relazione, da inviare al Servizio veterinario regionale, sulle attività svolte, indicando anche le spese sostenute, in particolare per quanto riguarda la gestione di strutture di ricovero e per il mantenimento dei cani e per i piani di sterilizzazione degli animali di affezione, la cui predisposizione risulta affidata alla loro competenza dalla
3. Entro il 31 gennaio i Servizi veterinari delle zone A.S.Re.M. redigono una relazione, da inviare al Servizio veterinario regionale, di monitoraggio sulle attività svolte in materia, sull'evoluzione del fenomeno del randagismo e sugli obiettivi dei Piani di cui ai commi 1 e 4 conseguiti nell'ambito territoriale di loro competenza. Il Servizio veterinario regionale predispone a sua volta una relazione sulla base dei documenti predisposti dai Comuni, dai Servizi veterinari A.S.Re.M. e dell'attività svolta di sua diretta competenza.
4. Entro il 28 febbraio il Servizio veterinario regionale predispone il Piano annuale stralcio del Piano triennale di cui al comma 1, per la definizione degli obiettivi annuali. Il programmi così predisposto viene approvato con deliberazione della Giunta regionale.
5. I Piani di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo si basano, in particolare, sui seguenti tipi di intervento:
a) iniziative di educazione, informazione, formazione ed aggiornamento;
b) attività di servizio, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
c) campagne straordinarie di sterilizzazione, coordinate dalle Unità operative competenti delle zone territoriali della A.S.Re.M. e concordate con i Comuni interessati e con le associazioni di protezione animale riconosciute;
d) progetti per il risanamento o la costruzione di canili comunali e rifugi per cani o il reperimento di strutture da adibire allo scopo;
e) spese per la gestione di canili e rifugi sostenute nell'anno precedente.
Art. 3. Ripartizione ed erogazione dei fondi.
1. Entro il 30 aprile le figure che ne hanno titolo ai sensi della
2. Entro il 30 giugno, e comunque entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bilancio di esercizio annuale della Regione, il Servizio veterinario regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità individuati nel Piano annuale per la prevenzione del randagismo, nonché sulla base delle richieste di contributo pervenute, provvede all'erogazione dei contributi nei limiti delle risorse economiche disponibili.
3. Per il finanziamento del programma di cui al presente articolo, la Regione utilizza i fondi propri stanziati per l'attuazione della
4. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la misura dei contributi concessi non può superare i seguenti valori massimi:
a) fino al 100% per le attività di cui al comma 5, lettere a) e b), dell'articolo 2;
b) fino al 75% per campagne straordinarie di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 2;
c) fino al 50% in conto capitale della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di strutture di ricovero di cui al comma 5, lettera d), dell'articolo 2;
d) fino al 50% delle spese di gestione riconosciute di cui al comma 5, lettera e), dell'articolo 2.
5. Le domande possono essere presentate dai soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 3, 4 e 9, della
6. Per lo svolgimento di attività mirate al perseguimento degli obiettivi della
Art. 4. Iniziative di informazione, di educazione e di servizio.
1. La Regione Molise promuove e finanzia, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio e secondo le procedure di cui all'articolo 3, corsi di formazione e di aggiornamento, campagne di informazione e di educazione sanitaria, iniziative di servizio, volti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella
2. Per lo svolgimento dei corsi i soggetti organizzatori si avvalgono di docenti qualificati; in particolare, per quanto riguarda le materie di sanità, benessere e comportamento animale e rapporto uomo-animale, si avvalgono di etologi, di medici veterinari e psicologi.
3. I corsi sono rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento, all'addestramento, al commercio ed al trasporto di animali da compagnia.
4. Le campagne d'informazione/educazione sanitaria sono indirizzate, oltre ai soggetti su menzionati, ad altre categorie rappresentate da alunni delle scuole elementari e medie, soggetti deputati alla sorveglianza ed alla vigilanza, proprietari di animali di affezione ed alle associazioni di volontariato.
5. Nell'ambito delle attività di servizio, la Regione promuove e finanzia, in particolare:
a) campagne per la promozione dell'anagrafe canina;
b) campagne per l'affidamento dei cani ricoverati presso i canili comunali ed i canili rifugio;
c) il monitoraggio sanitario finalizzato al controllo, alla mappatura ed alla prevenzione delle malattie zoonosiche e di quelle proprie delle specie canina e felina, coordinato dai Servizi veterinari delle zone A.S.Re.M., anche in collaborazione con i soggetti pubblici e privati individuati dalla
d) le attrezzature e le spese di gestione degli ambulatori veterinari A.S.Re.M. per le funzioni loro attribuite dalla
e) corsi di formazione indirizzati alle polizie locali, alle guardie zoofile ed al personale dei Comuni, al fine di garantire la corretta ed efficace applicazione della
Art. 5. Localizzazione dei canili e dei rifugi.
1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, la Regione convoca una conferenza di programma con le Amministrazioni pubbliche, l'A.S.Re.M. e le associazioni per la protezione degli animali regolarmente riconosciute ai sensi dell'art. 9 della
Art. 6. Realizzazione di strutture di ricovero per cani.
1. Per la realizzazione di canili e rifugi le domande per la concessione dei contributi vanno indirizzate a: "REGIONE MOLISE, DIREZIONE GENERALE V – SERVIZIO DI MEDICINA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE", corredate di un progetto preliminare e della relativa relazione tecnica dettagliata. Successivamente alla promessa di finanziamento, dovranno essere presentati i relativi progetti esecutivi in duplice copia, formalmente approvati ai sensi della
2. Al fine di garantire le migliori condizioni di vita per gli animali ospitati ed una efficiente gestione della struttura, saranno ammesse a finanziamento solo strutture con una capienza massima di 200 cani, escluso le aree di isolamento e infermeria.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'articolo 3, nell'assegnazione dei contributi verrà data priorità alle strutture realizzate dai Comuni in forma consortile e che svolgano la propria attività in collaborazione con una o più associazioni per la protezione animale che siano riconosciute e che vantino un'esperienza di almeno cinque anni nel settore.
4. Il Servizio regionale di edilizia pubblica della Direzione generale II provvede alla gestione tecnico-amministrativa dei lavori dei progetti approvati.
5. L'approvazione dei progetti relativi alle opere ammesse a contributo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse. A tali progetti, in quanto opere pubbliche di competenza regionale, si applicano le procedure previste dalla
6. I contributi in conto capitale sono corrisposti ai soggetti concessionari sulla base degli stati di avanzamento certificati dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e dal direttore dei lavori.
Art. 7. Spese di gestione dei canili e dei rifugi.
1. I contributi sulle spese di gestione vengono erogati sulla base di analitici rendiconti delle spese sostenute, da approvare con formale provvedimento dell'organo di governo dell'Ente interessato, e rapportati alle tariffe individuate ai sensi del comma 2.
2. Entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio veterinario regionale, sentiti i Servizi veterinari dell'A.S.Re.M., i Comuni, le associazioni per la protezione animale riconosciute ai sensi dell'articolo 9 della