§ 4.6.12 - L.R. 30 dicembre 2003, n. 36.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5 aprile 2001 n. 7, ad oggetto: "Interventi per la promozione della regione attraverso la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.6 sport e tempo libero
Data:30/12/2003
Numero:36

§ 4.6.12 - L.R. 30 dicembre 2003, n. 36.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5 aprile 2001 n. 7, ad oggetto: "Interventi per la promozione della regione attraverso la sponsorizzazione di attività sportive".

(B.U. 31 dicembre 2003, n. 28).

 

Art. 1.

     1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 2001 n. 7, sono soppresse le parole "nonché interregionali".

 

Art. 2.

     1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2001 n. 7, in fine, dopo le parole "a Campionati Nazionali" sono aggiunte le seguenti: "nonché interregionali".

     2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2001 n. 7, è sostituito dal seguente:

     "2. Le istanze dei soggetti interessati devono pervenire all'assessorato regionale allo "sport":

     a) entro il 31 gennaio di ogni anno se trattasi di richieste per sponsorizzazione di manifestazioni, rappresentative o campionati individuali;

     b) entro il 30 giugno di ogni anno se trattasi di richieste per sponsorizzazione di campionati a squadre.

     Le istanze devono essere corredate da:

     - relazione sull'attività svolta nella stagione precedente e da svolgere, con specifica indicazione, per le attività di campionato a squadre, sull'attività del vivaio societario;

     - piano economico-finanziario delle attività oggetto della sponsorizzazione;

     - calendario degli incontri di campionato per le attività di squadra ed individuali;

     - periodo di svolgimento e durata dell'impegno per le manifestazioni e rappresentative.

     Le istanze pervenute oltre i termini sopra indicati o carenti della documentazione richiesta sono respinte.".

 

Art. 3.

     1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5 aprile 2001 n. 7, è sostituito dal seguente:

     "1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, approva entro il 31 marzo di ogni anno il programma preventivo delle sponsorizzazioni per le manifestazioni, rappresentative e campionati individuali, ed entro il 15 luglio quello per le attività di campionato a squadre, e ne autorizza l'attuazione per una quota pari al 60% dell'importo globale.".

 

Art. 4.

     1. Il termine per la presentazione delle domande per il solo anno 2003 e limitatamente alle attività di campionato a squadre è fissato al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.