§ 4.6.11 - Legge Regionale 5 aprile 2001, n. 7.
Interventi per la promozione dello sport [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.6 sport e tempo libero
Data:05/04/2001
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Beneficiari e modalità di presentazione delle istanze).
Art. 3.  (Interventi regionali).
Art. 4.  (Requisiti).
Art. 5.  (Elementi per la proposta di piano).
Art. 6.  (Modalità di concessione ed erogazione dei contributi).
Art. 7.  (Norma finanziaria).
Art. 8.  (Norma transitoria).
Art. 9.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.6.11 - Legge Regionale 5 aprile 2001, n. 7. [1]

Interventi per la promozione dello sport [2].

(B.U. n. 9 del 14 aprile 2001).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione al fine di promuovere e valorizzare la cultura dello sport, con la presente legge interviene a sostegno di organismi sportivi che partecipano a manifestazioni e a campionati nazionali o internazionali [3].

 

     Art. 2. (Beneficiari e modalità di presentazione delle istanze).

     1. Possono beneficiare dell'intervento regionale, previa stipula di apposita convenzione, le Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva, per la partecipazione di rappresentative a manifestazioni nazionali ed internazionali, le Società e le Associazioni Sportive, per la partecipazione a campionati nazionali o alle fasi nazionali di campionati organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva [4].

     2. Le istanze dei soggetti interessati devono pervenire all'assessorato regionale allo "sport":

     a) entro il 31 gennaio di ogni anno se trattasi di richieste per sponsorizzazione di manifestazioni, rappresentative o campionati individuali;

     b) entro il 30 giugno di ogni anno se trattasi di richieste per sponsorizzazione di campionati a squadre.

     Le istanze devono essere corredate da:

     - relazione sull'attività svolta nella stagione precedente e da svolgere, con specifica indicazione, per le attività di campionato a squadre, sull'attività del vivaio societario;

     - piano economico-finanziario delle attività oggetto della sponsorizzazione;

     - calendario degli incontri di campionato per le attività di squadra ed individuali;

     - periodo di svolgimento e durata dell'impegno per le manifestazioni e rappresentative.

     Le istanze pervenute oltre i termini sopra indicati o carenti della documentazione richiesta sono respinte [5].

 

     Art. 3. (Interventi regionali).

     1. La Regione interviene con contributi [6].

 

     Art. 4. (Requisiti).

     1. E' condizione essenziale per l'ammissione agli interventi di sostegno regionali che le manifestazioni e i campionati si svolgano in toto o in parte nel territorio nazionale e che alle manifestazioni internazionali, organizzate in Regione o in territorio extranazionale alle quali partecipano rappresentative regionali, siano presenti almeno due rappresentative di altre Nazioni.

 

     Art. 5. (Elementi per la proposta di piano).

     1. L'Assessorato competente in materia di sport, sentita la Commissione Regionale per lo Sport di cui alla Legge Regionale n. 26/1990:

     a) [valuta le necessità pubblicitarie nel quadro del Piano regionale di Sviluppo e propone un piano organico di intervento pubblicitario nel settore sportivo] [7];

     b) indica le condizioni del contributo, da inserire nella convenzione tipo da sottoporre agli organismi consenzienti [8];

     c) [valuta la congruità numerica e tecnica del vivaio anche in relazione al livello tecnico delle attività oggetto di sponsorizzazione] [9];

     d) propone il piano di riparto tra i soggetti ammessi a contributo che tiene conto dell'importanza delle iniziative proposte [10].

 

     Art. 6. (Modalità di concessione ed erogazione dei contributi).

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, approva entro il 31 marzo di ogni anno il programma preventivo dei contributi per le manifestazioni, rappresentative e campionati individuali, ed entro il 15 luglio quello per le attività di campionato a squadre, e ne autorizza l'attuazione per una quota pari al 60% dell'importo globale [11].

     2. Le anticipazioni non possono superare il 60% delle spese ritenute ammissibili.

     3. La liquidazione del saldo verrà autorizzata previa valutazione ed esame del conto consuntivo e della proficuità dell'attività svolta e quant'altro previsto nelle apposite convenzioni.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte della spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     1. Il termine per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 2, comma 2, per il solo anno 2001 è fissato al 31 maggio 2001.

 

     Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[3] Comma già modificato dall’art. 1 della L.R. 30 dicembre 2003, n. 36 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[4] Comma modificato dall’art. 2 della L.R. 30 dicembre 2003, n. 36 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2007, n. 14.

[5] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 30 dicembre 2003, n. 36.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[7] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[9] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[10] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.

[11] Comma sostituito dall’art. 3 della L.R. 30 dicembre 2003, n. 36 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2.