§ 4.3.34 - L.R. 18 luglio 2008, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 18 luglio 1977, n. 20, ad oggetto: "Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle Pro-Loco".


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.3 cultura e istruzione
Data:18/07/2008
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20
Art. 2.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 20/1977
Art. 3.  Disposizioni transitorie
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 4.3.34 - L.R. 18 luglio 2008, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 18 luglio 1977, n. 20, ad oggetto: "Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle Pro-Loco".

(B.U. 21 luglio 2008, n. 17)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20

1. All'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 18 luglio 1997, n. 20 (Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle "Pro-Loco") la parola "cinquanta" è sostituita dalla parola "venticinque" e la parola "ottanta" è sostituita dalla parola "quaranta".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 20/1977

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 20/1977 il secondo comma è sostituito dal seguente: "Per partecipare all'assegnazione di contributi di cui al precedente comma, le "Pro-Loco" iscritte all'albo dovranno trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale apposita istanza con la quale si fornisce chiara indicazione di ogni singola iniziativa, specificando la spesa relativa e la misura del contributo che si intende richiedere. La Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede ad erogare un'anticipazione pari al 30 per cento di quanto spettante per l'anno in corso sulla base del riparto di fondi previsto.".

 

2. All'articolo 6 della legge regionale n. 20/1977 il quarto comma è sostituito dal seguente: "Per ciascuna delle iniziative realizzate, le "Pro-Loco" debbono tassativamente, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui la concessione del contributo si riferisce trasmettere alla Giunta regionale, tramite l'Assessorato competente, il conto consuntivo approvato dall'Assemblea dei soci, vistato dal Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione stessa e trasmesso per conoscenza al Comune.".

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 20, come modificato dall'articolo 2, si applicano anche ai procedimenti in corso se, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuta la concessione dei contributi da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.