§ 4.3.4 - Legge Regionale 18 luglio 1977, n. 20.
Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle "Pro-Loco".


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.3 cultura e istruzione
Data:18/07/1977
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Le Associazioni "Pro-Loco" sono riconosciute dalla Regione quali organismi a carattere volontario finalizzate alla promozione turistica di base nel quadro generale della politica turistica del [...]
Art. 2.      Per il raggiungimento delle finalità generali di cui al precedente articolo 1 le "Pro-Loco" svolgono le seguenti funzioni:
Art. 3.      E' istituito l'albo regionale delle Associazioni "Pro-Loco".
Art. 4.      Possono essere iscritte all'albo di cui al precedente articolo le Associazioni "Pro-Loco" istituite o da istituirsi nell'ambito del territorio regionale purchè ricorrano le seguenti condizioni:
Art. 5.      Lo statuto delle Associazioni "Pro-Loco", ai fini dell'iscrizione all'albo, deve ispirarsi ai principi di democrazia ed in particolare deve prevedere:
Art. 6.      L'iscrizione all'albo è condizione indispensabile per accedere al contributo della Regione ed eventualmente di altri Enti al fine di effettuare manifestazioni od altre iniziative specifiche nel [...]
Art. 7.      Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberato della Giunta, può disporre la cancellazione dall'albo di un'Associazione "Pro- Loco" allorchè vengano meno i requisiti richiesti per [...]
Art. 8.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 9.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.3.4 - Legge Regionale 18 luglio 1977, n. 20.

Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle "Pro-Loco".

(B.U. n. 14 del 1 agosto 1977).

 

Art. 1.

     Le Associazioni "Pro-Loco" sono riconosciute dalla Regione quali organismi a carattere volontario finalizzate alla promozione turistica di base nel quadro generale della politica turistica del territorio molisano attuata dalla Regione stessa e nell'ambito dei compiti specifici di seguito indicati.

 

     Art. 2.

     Per il raggiungimento delle finalità generali di cui al precedente articolo 1 le "Pro-Loco" svolgono le seguenti funzioni:

     a) assumono tutte le iniziative idonee a tutelare e migliorare le risorse turistiche locali, in modo da richiamare turisti e fare ad essi conoscere ed apprezzare le località;

     b) si adoperano per tutelare la conservazione e la valorizzazione delle attrattive e del patrimonio culturale ed ambientale esistente e ad incrementare la fruibilità turistica dei servizi offerti;

     c) si adoperano a sensibilizzare le autorità locali, gli operatori e le popolazioni residenti nei confronti delle esigenze e dei problemi del turismo e della fruizione delle risorse ambientali.

 

     Art. 3.

     E' istituito l'albo regionale delle Associazioni "Pro-Loco".

     Per conseguire l'iscrizione all'albo deve essere presentata istanza - tramite il Comune - al Presidente della Giunta regionale, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè del parere del Consiglio Comunale.

     L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

     L'albo regionale delle Associazioni "Pro-Loco" è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 4.

     Possono essere iscritte all'albo di cui al precedente articolo le Associazioni "Pro-Loco" istituite o da istituirsi nell'ambito del territorio regionale purchè ricorrano le seguenti condizioni:

     a) che la costituzione della "Pro-Loco" sia avvenuta con atto pubblico o con scrittura privata registrata [1];

     b) che lo statuto dell'Associazione abbia riportato l'approvazione da parte della Giunta regionale e sia redatto in conformità di quanto stabilito dal successivo articolo 5;

     c) che la località in cui viene istituita la "Pro-Loco" abbia caratteristiche storiche, artistiche, climatiche e paesaggistiche o tradizioni di artigianato locale tipico atto a promuovere la valorizzazione turistica della località stessa;

     d) che l'Associazione abbia almeno un numero di venticinque iscritti per una popolazione locale fino a duemila abitanti e di quaranta iscritti per una popolazione superiore ai duemila abitanti [2];

     e) che nella stessa località non esista già un'altra "Pro-Loco" riconosciuta ai sensi della presente legge.

 

     Art. 5.

     Lo statuto delle Associazioni "Pro-Loco", ai fini dell'iscrizione all'albo, deve ispirarsi ai principi di democrazia ed in particolare deve prevedere:

     a) la partecipazione con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione del Sindaco o di un suo delegato [3];

     b) norme sull'elezione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

     c) la pubblicità delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

     d) la possibilità di iscrizione aperta a chiunque ne faccia richiesta [4];

     e) che, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione il patrimonio residuo sia devoluto a fini di utilità sociale e i soli beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di enti pubblici siano destinati ad altra associazione avente gli stessi fini, ovvero all'ente od organismo turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune in cui l'Associazione ha sede e, in ogni caso, con vincolo di destinazione e comunque a fini di utilità sociale [5].

     1-bis. Le Pro-Loco che intendono modificare lo statuto, secondo la normativa vigente, possono procedere con registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate [6].

 

     Art. 6.

     L'iscrizione all'albo è condizione indispensabile per accedere al contributo della Regione ed eventualmente di altri Enti al fine di effettuare manifestazioni od altre iniziative specifiche nel proseguimento delle loro finalità promozionali.

     Per partecipare all'assegnazione di contributi di cui al precedente comma, le "Pro-Loco" iscritte all'albo dovranno trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale apposita istanza con la quale si fornisce chiara indicazione di ogni singola iniziativa, specificando la spesa relativa e la misura del contributo che si intende richiedere. La Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede ad erogare un'anticipazione pari al 30 per cento di quanto spettante per l'anno in corso sulla base del riparto di fondi previsto [7].

     Il contributo regionale viene erogato direttamente alle Associazioni Pro-Loco [8].

     Per ciascuna delle iniziative realizzate, le "Pro-Loco" debbono tassativamente, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui la concessione del contributo si riferisce trasmettere alla Giunta regionale, tramite l'Assessorato competente, il conto consuntivo approvato dall'Assemblea dei soci, vistato dal Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione stessa e trasmesso per conoscenza al Comune [9].

     La concessione dei contributi, su proposta dell'Assessore al Turismo, è disposta dalla Giunta Regionale di intesa con la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 7.

     Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberato della Giunta, può disporre la cancellazione dall'albo di un'Associazione "Pro- Loco" allorchè vengano meno i requisiti richiesti per l'iscrizione e venga accertata l'incapacità dell'Associazione ad assolvere i compiti di istituto.

 

     Art. 8.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Per l'anno 1977, l'onere calcolato in L. 50.000.000, viene posto a carico del nuovo capitolo n. 2521 denominato: "Contributi ai Comuni con destinazione vincolata, per attività delle "Pro-Loco", previa riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2596 del Bilancio 1977 [10].

     Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con la stessa legge approvativa dei corrispondenti bilanci.

 

     Art. 9.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 2014, n. 1.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 18 luglio 2008, n. 20.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 2014, n. 1.

[4] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 2014, n. 1.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 2014, n. 1.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 2014, n. 1.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 luglio 2008, n. 20.

[8] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 17 gennaio 2013, n. 4.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 luglio 2008, n. 20.

[10] Comma così corretto dall'art. unico della L.R. 18 luglio 1977, n. 21.