§ 4.2.35 – L.R. 29 agosto 2005, n. 29.
Interventi regionali in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo ed i paesi in via di transizione, di solidarietà internazionale e di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.2 assistenza sociale e beneficenza pubblica
Data:29/08/2005
Numero:29


Sommario
Art.  1. Finalità.
Art. 2.  Intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale.
Art. 3.  Obiettivi dell'azione regionale.
Art. 4.  Soggetti della cooperazione internazionale.
Art. 5.  Ambiti di intervento.
Art. 6.  Iniziative di cooperazione internazionale.
Art. 7.  Interventi di emergenza.
Art. 8.  Attività di informazione, di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e sensibilizzazione ai principi della pace e dell'interculturalità.
Art. 9.  Iniziative di formazione nel campo della cooperazione internazionale.
Art. 10.  Programmazione degli interventi.
Art. 11.  Comitato Tecnico Consultivo per la Cooperazione allo Sviluppo.
Art. 12.  Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e settimana della solidarietà.
Art. 13.  Coordinamento fra i soggetti della cooperazione decentrata.
Art. 14.  Osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione e banca dati.
Art. 15.  Norma finanziaria.
Art. 16.  Abrogazioni e disposizioni transitorie.
Art. 17.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 4.2.35 – L.R. 29 agosto 2005, n. 29.

Interventi regionali in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo ed i paesi in via di transizione, di solidarietà internazionale e di promozione di una cultura di pace.

(B.U. 1 settembre 2005, n. 24).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Molise riconosce nella cooperazione internazionale, attuata secondo i principi fondamentali di pace, giustizia e solidarietà e nel rispetto dei diritti umani, la condizione imprescindibile per lo sviluppo globale dei popoli e delle nazioni e con la presente legge intende contribuire al loro conseguimento, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie.

     2. A tal fine la Regione, valorizzando le esperienze dei soggetti attivi sul territorio molisano, in sintonia con le vigenti normative nazionali ed internazionali, nel rispetto delle prerogative affidatele dalla legge n. 49/ 1987, art. 2, commi 4 e 5, nel quadro della programmazione regionale, promuove ed attua interventi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione, come definiti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), e di ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità, per quanto possibile in collaborazione con gli Enti Locali ed i soggetti pubblici e privati del proprio territorio, con altri soggetti omologhi esteri pubblici e privati, con le istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie competenti in materia e concorre, inoltre e perciò, con la presente legge, a favorire:

     a) le iniziative di ricerca, studio, informazione e progettazione sui temi inerenti le problematiche della Pace, dello sviluppo, della cooperazione, dell'autosufficienza alimentare, della promozione della donna, del miglioramento delle condizioni dell'infanzia a tutela dei diritti fondamentali e della dignità umana;

     b) le attività rivolte, in attuazione delle finalità del-la legge 39/1990, a rimuovere gli ostacoli di inserimento e reinserimento sociale degli immigrati e degli emigrati e tese ad agevolare, conservare e rinsaldare i legami con la cultura e la terra d'origine;

     c) gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni;

     d) le proposte di iniziative degli Enti Locali in merito alla cooperazione e allo sviluppo, ai sensi del-la normativa vigente in materia.

     3. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo, in sintonia completa con la più piena concezione umanitaria e pacifista, non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi finalità e attività di carattere militare.

 

     Art. 2. Intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale.

     1. L'intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale trova svolgimento nel rispetto dei principi fondamentali espressamente stabiliti con le leggi dello Stato o da esse dedotti, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali di cui alla lettera a) del comma secondo dell'art. 117 della Costituzione, favorendo le iniziative dei soggetti pubblici e privati del territorio del Molise.

     2. Nelle materie di propria competenza, per gli interventi rivolti alle finalità di cui alla presente legge, la Regione Molise provvede anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, ai sensi e nel rispetto del comma quinto dell'art. 117 della Costituzione.

     3. Ai sensi del comma nono dell'art. 117 della Costituzione, la Regione stipula accordi con Stati e intese con enti territoriali di altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

     4. L'attività di mero rilievo internazionale si svolge nell'ambito dei principi che la riguardano.

 

     Art. 3. Obiettivi dell'azione regionale.

     1. La Regione Molise, impegnandosi in direzione di una politica di cooperazione internazionale volta al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, al miglioramento delle condizioni dei soggetti più deboli, come le don-ne, i bambini e gli anziani, al potenziamento ed alla creazione di strutture sanitarie, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo e Paesi in via di transizione, orienta la propria azione secondo i seguenti obiettivi:

     a) promuovere e valorizzare i contributi dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale;

     b) favorire il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;

     c) diffondere nella comunità regionale la conoscenza dei soggetti attivi nelle materie di cui alla presente legge e delle relative iniziative.

     2. Le iniziative di cooperazione internazionale saranno formalizzate in particolare:

     a) al soddisfacimento dei bisogni primari, alla autosufficienza alimentare e alla salvaguardia della vita umana;

     b) alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale e della bio-diversità;

     c) al miglioramento della condizione femminile, alla accoglienza dell'infanzia ed alla lotta contro lo sfruttamento minorile, alla realizzazione di pari opportunità;

     d) al sostegno dei processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all'assistenza e alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità, alla salvaguardia delle minoranze etniche;

     e) allo svolgimento di interventi di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza del territorio colpito da calamità o altri eventi emergenziali.

     3. L'azione regionale è volta a privilegiare il rapporto diretto con le popolazioni dei territori interessati dai programmi di cooperazione, al fine di supportare lo sviluppo democratico e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali. In questo ambito particolare importanza sarà data al coinvolgimento del-la popolazione femminile ed all'attuazione delle politiche di genere.

     4. Le iniziative della Regione saranno altresì orientate a:

     a) sostenere, specialmente nei settori di competenza regionale, le istituzioni pubbliche dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione;

     b) sviluppare la cooperazione decentrata, favorendo, sostenendo e promuovendo l'iniziativa e le attività dei soggetti presenti sul territorio della Regione, di cui all'art. 4, ponendoli in relazione con i soggetti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione e favorendone l'accesso e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionale;

     c) sollecitare iniziative ed attività di informazione, consulenza, formulazione di sistemi e tecnologie appropriate da effettuarsi ad opera di Imprese molisane nell'ambito di programmi e progetti di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali.

 

     Art. 4. Soggetti della cooperazione internazionale.

     1. Ai fini della presente legge sono soggetti della cooperazione internazionale:

     a) gli enti locali, le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale, che prevedano nello statuto le attività di cooperazione e solidarietà internazionale e le loro forme associative;

     b) l'Università, gli istituti di formazione accreditati in conformità alla normativa regionale, di iniziativa culturale e di ricerca ed informazione, fondazioni con finalità attinenti alla presente legge, le Camere di Commercio, gli enti che operano nel campo della ricerca;

     c) le imprese di pubblico servizio;

     d) le organizzazioni sindacali e di categoria;

     e) le comunità di immigrati;

     f) gli istituti di credito, le cooperative ed imprese, con particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie, interessate alle finalità di cui alla presente legge.

     2. I soggetti di cui al comma 1, ad esclusione degli organismi internazionali con cui il Ministero degli Affari esteri italiano collabora ai fini della cooperazione internazionale, al fine di fruire delle azioni regionali per gli interventi di cui alla presente legge, devono avere sede legale o essere attivamente operanti nel territorio del Molise.

 

     Art. 5. Ambiti di intervento.

     1. Per il raggiungimento delle finalità, di cui all'art. 1, la Regione interviene, nell'ambito delle proprie competenze, promuovendo, sostenendo, anche attraverso concessioni di contributi, coordinando o realizzando:

     a) iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, da intendersi sia come interventi attuativi, sia come predisposizione e verifica di fattibilità di interventi di particolare rilievo ed azioni di assistenza e collaborazione istituzionale nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione;

     b) iniziative straordinarie di carattere umanitario a beneficio di popolazioni dei paesi colpiti da eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e gravi carenze di carattere igienico-sanitarie;

     c) iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale ai temi della solidarietà internazionale, dell'interculturalità e della pace, iniziative culturali, di ricerca ed informazioni sui temi della pace e della tutela dei diritti umani, indirizzate a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali;

     d) iniziative di formazione di personale destinato a svolgere le attività di cooperazione allo sviluppo e per favorire l'accesso ai finanziamenti europei ed internazionali.

     2. L'intervento regionale trova attuazione attraverso iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti territoriali, nazionali ed internazionali, come pure valorizzando e sostenendo, nei limiti e con le modalità previste ai successivi artt. 6, 7, 8 e 9, le iniziative pro-mosse dai soggetti di cui all'art. 4.

 

     Art. 6. Iniziative di cooperazione internazionale.

     1. La Regione, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera a), realizza iniziative o sostiene progetti di cooperazione internazionale, anche d'intesa con il Ministero degli Affari esteri, le altre competenti istituzioni dello Stato, gli organismi comunitari ed internazionali, altre Regioni italiane o loro consorzi e associazioni, nonché in collaborazione con Stati ed enti territoriali esteri.

     2. I progetti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto:

     a) il supporto informativo e di coordinamento alle attività dei soggetti di cui all'art. 4;

     b) il sostegno, anche mediante la concessione di con-tributi, alle attività dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).

     3. La Regione favorisce la cessione gratuita ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), per iniziative di carattere umanitario e di cooperazione, dei beni mobili propri, delle aziende sanitarie e degli Enti dipendenti dalla Regione, non più destinati a finalità pubbliche e cancellati dai rispettivi inventari.

     4, La Regione favorisce il trasferimento di conoscenze e l'assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni dei Paesi in via di sviluppo ed ai Paesi in via di transizione, anche attraverso l'impiego di personale della propria amministrazione e degli Enti da essa dipendenti, di professionalità adeguata alle iniziative.

     5. Il personale di cui al comma 4 impiegato, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), in progetti di cooperazione allo sviluppo che fruiscono di contributi e finanziamenti della Regione Molise, del Ministero degli Affari Esteri, dell'Unione Europea o di Organismi internazionali, può essere collocato in aspettativa senza assegni, riconoscendo il servizio prestato ai fini delle progressioni di carriera, dei trattamenti previdenziali e di quiescenza.

     6. La Giunta Regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, stabilisce i criteri e le condizioni di applicazione dei commi 4 e 5, che sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     7. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, tramite il coordinamento di cui all'art. 10, comma 2, lettera e), viene assicurata l'opportuna integrazione con le altre politiche regionali dirette alle medesime aree, con particolare riferimento alle politiche di collaborazione economica, produttiva, tecnologica e commerciale.

     8. La Giunta regionale, al fine di garantire il coordina-mento strutturale con le Autorità istituzionali dei Paesi destinatari degli interventi, favorendo lo stretto col-legamento con le rappresentanze italiane in loco e le collaborazioni con altre Regioni europee, può costituire uffici di raccordo organizzativo e di collegamento operativo, con carattere di intersettorialità, nei Paesi oggetto degli interventi della presente legge.

     9. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso le strutture di cui al comma 8 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfetario delle spese relative alla permanenza della sede di servizio all'estero. Detta indennità, da determinarsi con atto di Giunta, è ragguagliata nel massimo a quella spettante, per analoga qualifica professionale, al personale statale del Ministero competente in materia di Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero.

     10. La Giunta regionale determina le modalità per l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per gli uffici di cui al comma 8, prevedendo le modalità per l'attivazione, ove necessario, di convenzioni anche con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza con sede nel Paese di insediamento dell'ufficio.

 

     Art. 7. Interventi di emergenza.

     1. In caso di eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie la Regione promuove, rea-lizza, coordina o concorre finanziariamente all'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), anche in collaborazione con le strutture regionali della protezione civile, ONG e con soggetti pubblici e privati, dotati della necessaria esperienza e competenza, nei seguenti ambiti:

     a) attività di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza dei territori colpiti da calamità;

     b) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni colpite;

     c) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni profughe o rifugiate nel territorio del Molise a seguito egli eventi eccezionali di cui al presente articolo.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale al di fuori delle procedure di programmazione previste dall'art. 10. Gli eventuali finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1, possono raggiunge-re il 100 per cento della spesa nell'ambito del limite delle disponibilità previste a tale scopo dal Bilancio regionale e possono essere erogati anticipi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa presunta. Il saldo verrà erogato ad avvenuta approvazione del relativo rendiconto.

     3. Per interventi indifferibili e urgenti, il Presidente della Giunta regionale, sentite le competenti autorità sta-tali è autorizzato ad effettuare spese, con proprio decreto, fino alla concorrenza della somma di € 200.000, dando tempestiva comunicazione alla Giunta ed al Consiglio regionale delle iniziative assunte. Di tali somme dovrà essere approvato apposito rendiconto concernente le spese effettive sostenute.

     4. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi regionali di cui al comma 1, la Giunta regionale può costituire un'apposita unità di crisi.

     5. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta Regionale le utilizza e dispone anche degli eventuali fondi messi a disposizione, attraverso versamenti in appositi conti, aperti presso il proprio tesoriere, da soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 8. Attività di informazione, di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e sensibilizzazione ai principi della pace e dell'interculturalità.

     1. Al fine di una sempre maggiore sensibilità della comunità regionale verso le tematiche inerenti l'educazione allo sviluppo, la Regione Molise, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), propone la realizzazione di iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di informazione, di cooperazione e di formazione ed incoraggia la diffusione di una cultura di pace, di solidarietà, di cooperazione, nel rispetto della civiltà e delle diverse tradizioni di altri popoli.

     2. In attuazione di tali finalità, la Regione Molise:

     a) promuove attività di studio e ricerca rivolte all'approfondimento delle realtà dei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione quali principali destinatari dei progetti di cooperazione;

     b) favorisce la diffusione nelle scuole, negli istituti di formazione professionale e nella Università delle ricerche prodotte in materia di cooperazione, al fine di sensibilizzare i giovani ai valori della pace, della interculturalità, della solidarietà fra popoli e della tutela dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali;

     c) organizza, d'intesa con le Autorità competenti, corsi di aggiornamento rivolti ad educatori ed insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di pedagogia e didattica della pace, di gestione e risoluzione non violenta dei conflitti, nel segno complessivo del favorire la nascita e lo sviluppo di una cultura di pace nella scuola;

     d) incoraggia scambi giovanili ed opportunità di incontro tra la popolazione molisana e quella dei Paesi in via di sviluppo e suggerisce attività di gemellaggio allo scopo di sviluppare e favorire le conoscenze multirazziali e la comprensione tra i popoli;

     e) sollecita momenti di dibattito mediante convegni di informazione e di studio;

     f) organizza una costante azione di informazione e consulenza sulle linee generali e sulle modalità concrete di attuazione dei programmi statali di cooperazione, attraverso una adeguata azione di raccolta di informazioni concernenti le vocazioni, le potenzialità, le specializzazioni dei suddetti soggetti pubblici e privati, assicurando una costante canalizzazione di queste informazioni, nei confronti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e dell'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo;

     g) opera per rendere effettivi i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

 

     Art. 9. Iniziative di formazione nel campo della cooperazione internazionale.

     1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera d), favorisce e finanzia iniziative di formazione di operatori, volontari o cooperanti internazionali, dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), anche tramite convenzioni con enti e soggetti pubblici e privati dotati di provata e riconosciuta competenza nelle specifiche materie.

     2. La Regione promuove inoltre la realizzazione di attività di assistenza tecnica e di informazione ai soggetti di cui all'art. 4, in particolare per favorire l'accesso ai finanziamenti comunitari ed internazionali.

 

     Art. 10. Programmazione degli interventi.

     1. Il Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta, un documento programmatico triennale per l'attuazione della presente legge. Detto documento è comunicato al Ministero degli Affari Esteri.

     2. Il documento triennale indica gli obiettivi generali per ogni ambito di cui all'art. 5, ad esclusione degli interventi di emergenza, definendo:

     a) gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio;

     b) i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui all'art. 4, con cui la Regione opera in collaborazione per l'attuazione della presente legge;

     c) i limiti, i criteri e le priorità di concessione dei contributi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b);

     d) le forme di monitoraggio e di valutazione dei pro-getti in corso d'opera o realizzati;

     e) le forme del coordinamento delle politiche regionali nei confronti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, anche mediante appositi programmi di interventi integrati d'area da realizzarsi in paesi esteri.

     3. All'interno del predetto documento vengono individuate come priorità di intervento le seguenti iniziative:

     iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;

     attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del settore agro-alimentare, della cultura e dello sport;

     predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali;

     iniziative di scambio di esperienze e assistenza istituzionale con le amministrazioni di Regioni ed altri enti esteri;

     supporto ad iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e delle politiche giovanili;

     supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province del Molise, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una cultura di pace.

     4. La Giunta regionale, per la predisposizione del documento di programmatico triennale e di eventuali ulteriori atti di pianificazione in materia di cooperazione internazionale, di cui alla presente legge, attiva appositi tavoli di concertazione con il Comitato Tecnico Consultivo e con la Conferenza Regionale distintamente secondo le successive disposizioni.

     5. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio Regionale ed al Comitato Tecnico Consultivo una relazione sullo stato di attuazione del documento programmatico triennale, sugli obiettivi raggiunti e sugli impegni da conseguire.

 

     Art. 11. Comitato Tecnico Consultivo per la Cooperazione allo Sviluppo.

     1. È istituito il Comitato Tecnico Consultivo per la Cooperazione allo Sviluppo al fine di perseguire l'obiettivo della concertazione e coordinamento dei programmi di cooperazione allo sviluppo. Il Comitato è soggetto attivo della programmazione e collabora alla organizzazione della Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale.

     2. Comitato si riunisce per pronunciarsi anche sulla pianificazione annuale e per orientare le attività verso il miglior utilizzo dei fondi e delle risorse disponibili.

     3. Il Comitato è costituito da:

     a) Presidente della Giunta Regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;

     b) due Consiglieri Regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

     c) un rappresentante locale dell'ANCI;

     d) un rappresentante locale dell'UPI;

     e) un rappresentante designato dall'Università del Molise;

     f) un rappresentante delle Camere di Commercio;

     g) un rappresentante designato, d'intesa fra loro, delle organizzazioni non governative aventi sede legale in Molise;

     h) un rappresentante della Lega per le Autonomie;

     i) un rappresentante designato, d'intesa tra loro, dalle associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato, istituito ai sensi della legge regionale n. 266/1991;

     j) un rappresentante designato, d'intesa tra loro, delle Associazioni, con sede in Molise, del commercio equo e solidale;

     k) un esperto di comprovata qualificazione scienti-fica ed accademica con esperienza in materia di cooperazione internazionale, nominato dalla Regione;

     l) un rappresentante designato, d'intesa tra loro, dalle Associazioni regionali degli imprenditori;

     m) un rappresentante designato, d'intesa tra loro, dalle Organizzazioni Sindacali, operative in Molise;

     n) un rappresentante designato, d'intesa tra loro, delle Organizzazioni a rappresentanza delle Cooperative.

     4. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato, in relazione alla specificità degli argomenti trattati, i funzionari della Regione ed esperti della materia in esame.

     5. Ai componenti di cui ai commi 3 e 4, esclusi i Consiglieri Regionali, spetta il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione secondo le normative vigenti.

     6. Funge da segretario un dipendente dell'Amministrazione regionale di livello non inferiore al sesto.

     7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     8. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Regionale e le sue funzioni sono prorogate a norma dell'art. 5 della legge regionale n. 16 del 2 agosto 2002. Il Comitato viene nominato dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto.

     9. Il Comitato Tecnico è convocato dal Presidente alme-no due volte l'anno o quando ne facciano richiesta un terzo dei componenti. In questo caso, il Presidente provvederà alla sua effettiva riunione entro i quindici giorni successivi alla richiesta.

     10. Il Comitato Tecnico si insedia ed opera anche quando, trascorsi trenta giorni dalla richiesta di designazione, non si sia raggiunta la completezza dell'organo ma risultano effettivamente designati e costituiti almeno la metà dei suoi rappresentanti.

     11. Le designazioni tardive saranno integrate dal medesimo Comitato di volta in volta.

 

     Art. 12. Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e settimana della solidarietà.

     1. La Regione convoca ogni tre anni la Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo che è costituita dai soggetti di cui al precedente art. 4 nonché da quanti si riconoscono ed aderiscono ai progetti di solidarietà e di cooperazione riconducibili alla presente normativa.

     2. La Conferenza ha lo scopo di:

     a) promuovere le finalità della presente legge;

     b) confrontarsi sulle attività programmatiche;

     c) approfondire le esperienze maturate e verificare gli obiettivi raggiunti.

     3. La Regione indice la"settimana della solidarietà" da tenersi nel proprio territorio in un periodo compreso durante la stagione estiva nel cui ambito operano e sono protagonisti i soggetti di cui all'art. 4, al fine di dare impulso alle azioni per la solidarietà e la cooperazione e per valorizzare le esperienze più significative conseguite nel corso dell'anno precedente.

     4. La Giunta regionale elabora, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 11, ed approva il regolamento per l'organizzazione della"settimana della solidarietà".

 

     Art. 13. Coordinamento fra i soggetti della cooperazione decentrata.

     1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, di promuovere l'utilizzo della quota dello 0,8 per cento dei primi titoli delle entrate correnti dei bilanci di previsione degli enti locali prevista dall'art. 19 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanzia-rie e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed inter-nazionale, sono istituiti Tavoli-Paese, costituiti dai soggetti di cui all'art. 4 interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata a-rea tematica, assicurando, se necessario, nei rapporti con il Ministero degli Affari Esteri il raccordo amministrativo e informativo. I Tavoli-Paese hanno il compito di coordinare un programma di intervento includendo e armonizzando le iniziative dei soggetti partecipanti e definendo, ove possibile, un"programma-Paese".

     2. La Regione può inoltre avvalersi per le funzioni di coordinamento sul territorio, in particolare per gli enti locali di minori dimensioni, della collaborazione del-le amministrazioni provinciali.

 

     Art. 14. Osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione e banca dati.

     1. La Regione svolge funzioni di osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione al fine di favorire l'integrazione tra le politiche regionali e i soggetti di cui all'art. 4 afferenti le tematiche oggetto della presente legge.

     2. Le funzioni di osservatorio comprendono il reperimento delle informazioni necessarie all'attuazione di una banca dati regionale delle attività di cooperazione internazionale e decentrata promosse dalla Regione e dagli enti locali del Molise.

     3. La Regione, attraverso le funzioni dell'osservatorio, si propone come punto informativo e divulgativo e come luogo di promozione delle iniziative in atto.

 

     Art. 15. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il conseguimento delle sue finalità si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2005, con le risorse stanziate nella UPB n. 295 per la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 23.

     2. Per gli esercizi successivi si provvederà con la stessa legge di approvazione del bilancio.

 

     Art. 16. Abrogazioni e disposizioni transitorie. [1]

     [1. A decorrere dall'approvazione del primo programma triennale di cui all'art. 10, è abrogata la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 23.]

 

     Art. 17.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2012, n. 16.