§ 4.1.90 - L.R. 20 giugno 2007, n. 18.
Nuova disciplina del sistema di controllo ispettivo sanitario regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:20/06/2007
Numero:18


Sommario
Art. 1. 1. La presente legge disciplina, in conformità ai principi fissati dalla legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, l'esercizio delle funzioni ispettive, la verifica e il controllo amministrativo, [...]
Art. 2. 1. Le attività connesse all'attuazione della presente legge sono esercitate dalla Regione attraverso la propria struttura organizzativa e mediante apposito Servizio istituito ed operante presso [...]
Art. 3. 1. Le risultanze delle attività di cui all'articolo 2 della presente legge confluiscono in relazioni, valutazioni tecniche e pareri per i Servizi della Direzione Generale V che per competenza [...]
Art. 4. 1. Il Servizio ispettivo previsto dalla presente legge è nominato dalla Giunta regionale ed è costituito da un numero massimo di cinque componenti scelti esclusivamente nell'ambito del personale di [...]
Art. 5. 1. Ai funzionari che svolgono l'attività di cui alla presente legge viene formalmente attribuita la funzione di «Ispettore regionale del Servizio sanitario».
Art. 6. 1. Il Servizio ispettivo si avvale, quale supporto operativo per l'esercizio delle proprie funzioni, degli Osservatori istituiti presso l'Assessorato alla Sanità
Art. 7. 1. La legge regionale 8 settembre 1986, n. 14, è abrogata
Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.90 - L.R. 20 giugno 2007, n. 18.

Nuova disciplina del sistema di controllo ispettivo sanitario regionale.

(B.U. 30 giugno 2007, n. 15)

 

Art. 1.

1. La presente legge disciplina, in conformità ai principi fissati dalla legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, l'esercizio delle funzioni ispettive, la verifica e il controllo amministrativo, sanitario e finanziario dell'Azienda sanitaria regionale del Molise e delle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale.

 

     Art. 2.

1. Le attività connesse all'attuazione della presente legge sono esercitate dalla Regione attraverso la propria struttura organizzativa e mediante apposito Servizio istituito ed operante presso l'Assessorato alla Sanità e facente capo alla Direzione Generale V.

2. L'attività del servizio è finalizzata, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

 

a) utilizzazione ottimale delle risorse assegnate all'Azienda sanitaria regionale del Molise;

 

b) efficienza e produttività dei servizi e presidi dell'Azienda sanitaria regionale del Molise;

 

c) coordinamento delle attività dell'Azienda sanitaria regionale del Molise e verifica sanitaria e contabile con riferimento altresì:

 

1) alla funzionalità dei presidi di ricovero pubblici e privati accreditati con particolare riguardo all'andamento della spedalizzazione, alla durata media di degenza, al tasso di utilizzo, all'appropriatezza;

2) al corretto ricorso alle prestazioni specialistiche ed alle indagini strumentali e di laboratorio;

 

3) al corretto uso del farmaco;

 

4) alla corretta gestione dei fondi assegnati all'Azienda sanitaria regionale del Molise ed alle strutture a diretta gestione regionale.

 

     Art. 3.

1. Le risultanze delle attività di cui all'articolo 2 della presente legge confluiscono in relazioni, valutazioni tecniche e pareri per i Servizi della Direzione Generale V che per competenza gestiscono le strutture pubbliche e private accreditate oggetto delle ispezioni, verifiche e controlli.

2. Le relazioni, le valutazioni tecniche ed i pareri di cui al comma 1 devono essere inviati anche alla Commissione consiliare permanente competente per materia.

 

3. L'Assessore alla Sanità riferisce alla Giunta regionale sull'esito dei riscontri effettuati; riferisce inoltre trimestralmente alla competente Commissione consiliare e semestralmente al Consiglio regionale.

 

4. Le relazioni indicano anche i provvedimenti e le specifiche osservazioni che devono essere adottati per eliminare le disfunzioni riscontrate e per migliorare la generale efficacia ed efficienza dei servizi mediante l'attivazione di meccanismi correttivi.

 

     Art. 4.

1. Il Servizio ispettivo previsto dalla presente legge è nominato dalla Giunta regionale ed è costituito da un numero massimo di cinque componenti scelti esclusivamente nell'ambito del personale di ruolo regionale che non abbia condizioni di incompatibilità nel rispetto della funzione assegnata.

2. In occasione di motivate esigenze il Servizio può essere integrato con ulteriore personale dipendente di ruolo regionale richiesto dal medesimo Servizio per funzioni specifiche.

 

     Art. 5.

1. Ai funzionari che svolgono l'attività di cui alla presente legge viene formalmente attribuita la funzione di «Ispettore regionale del Servizio sanitario».

2. Gli Ispettori del Servizio sanitario sono autorizzati, nell'ambito delle loro specifiche competenze, all'espletamento di tutte le indagini necessarie per gli adempimenti previsti dall'articolo 3.

 

3. A tal fine hanno libero accesso presso i presidi, servizi e uffici dell'Azienda sanitaria regionale del Molise e presso le istituzioni sanitarie private, nonché presso le farmacie a gestione privata o comunale.

 

4. Possono altresì richiedere agli amministratori o ai responsabili dei presidi, servizi e uffici nonché ai titolari delle istituzioni sanitarie private e delle farmacie, informazioni, chiarimenti e documentazioni ritenuti utili per l'esercizio delle proprie funzioni.

 

5. Nell'esercizio delle loro funzioni gli Ispettori regionali del Servizio sanitario assumono la qualifica di pubblico ufficiale.

 

     Art. 6.

1. Il Servizio ispettivo si avvale, quale supporto operativo per l'esercizio delle proprie funzioni, degli Osservatori istituiti presso l'Assessorato alla Sanità.

 

     Art. 7.

1. La legge regionale 8 settembre 1986, n. 14, è abrogata.

 

     Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.