§ 4.1.39 - Legge Regionale 8 settembre 1986, n. 14.
Disciplina del servizio ispettivo.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:08/09/1986
Numero:14


Sommario
Art. 1.      La presente legge disciplina, in conformità ai principi fissati dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, l'esercizio delle funzioni di verifica, sotto l'aspetto sanitario e finanziario, [...]
Art. 2.      Le attività connesse all'attuazione della presente legge sono esercitate dalla Regione attraverso la propria struttura organizzativa e mediante apposito servizio ispettivo istituito ed operante [...]
Art. 3.      Attribuzioni del Servizio Ispettivo sono:
Art. 4.      Le risultanze dell'attività ispettiva formano oggetto di apposita relazione per l'Assessore alla Sanità il quale riferisce alla Giunta Regionale sull'esito dei riscontri effettuati e [...]
Art. 5.      Il Servizio Ispettivo di cui all'art. 2 della presente legge è costituito:
Art. 6.      L'individuazione dei funzionari comandati di cui all'articolo precedente è effettuata dalla Giunta Regionale con riferimento al possesso di particolari requisiti di competenza ed esperienza e [...]
Art. 7.      Ai funzionari che svolgono l'attività ispettiva di cui alla presente legge viene formalmente attribuita la funzione di "Ispettore regionale del Servizio Sanitario".
Art. 8.      Al finanziamento della spesa derivante alla Regione per le retribuzioni del personale comandato si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione si sensi dell'articolo 8 della [...]
Art. 9.      Il Servizio Ispettivo si avvale, quale supporto operativo per l'esercizio delle proprie funzioni, dell'apposito ufficio previsto dalla legge regionale 29 aprile 1985, n. 14 nell'ambito della [...]
Art. 10.      La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare, formula gli indirizzi organizzativi e stabilisce le direttive generali necessarie per il conseguimento delle finalità proprie della [...]
Art. 11.  Norma transitoria.
Art. 12.  Pubblicazione.


§ 4.1.39 - Legge Regionale 8 settembre 1986, n. 14. [1]

Disciplina del servizio ispettivo.

(B.U. n. 17 del 16 settembre 1986).

 

Art. 1.

     La presente legge disciplina, in conformità ai principi fissati dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, l'esercizio delle funzioni di verifica, sotto l'aspetto sanitario e finanziario, delle attività assistenziali delle UU.LL. e della gestione dei fondi alle stesse assegnate.

 

     Art. 2.

     Le attività connesse all'attuazione della presente legge sono esercitate dalla Regione attraverso la propria struttura organizzativa e mediante apposito servizio ispettivo istituito ed operante presso l'Assessorato alla Sanità e facente capo alla Funzione di Coordinamento.

     L'attività del servizio è finalizzata, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

     - utilizzazione ottimale delle risorse delle UU.LL.;

     - efficienza e produttività dei servizi e presidi delle UU.LL.;

     - coordinamento delle attività delle UU.LL. e verifica dal punto di vista sanitario e contabile anche con riferimento:

     1) alla funzionalità dei presidi di ricovero pubblici e privati con particolare riguardo all'andamento della spedalizzazione, alla durata media di degenza ed al tasso di utilizzo;

     2) al corretto ricorso alle prestazioni specialistiche ed alle indagini strumentali e di laboratorio;

     3) al corretto uso del farmaco;

     4) al controllo dei servizi veterinari.

 

     Art. 3.

     Attribuzioni del Servizio Ispettivo sono:

     - la verifica sullo stato di attuazione del Piano Sanitario Regionale e sulla corretta e puntuale applicazione delle direttive regionali in rapporto agli indirizzi nazionali;

     - la verifica dell'andamento delle attività assistenziali e di gestione finanziaria delle UU.LL. anche sulla base dei rendiconti trimestrali e delle relazioni dei Collegi dei Revisori delle stesse UU.LL.;

     - la verifica dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività assistenziale in relazione alle risorse disponibili con riferimento al rapporto costi-benefici;

     - la verifica di particolari situazioni emergenti;

     - supporto tecnico alla Funzione di Coordinamento per la predisposizione di provvedimenti correlati all'attività di verifica.

 

     Art. 4.

     Le risultanze dell'attività ispettiva formano oggetto di apposita relazione per l'Assessore alla Sanità il quale riferisce alla Giunta Regionale sull'esito dei riscontri effettuati e trimestralmente alla competente Commissione consiliare.

     La relazione indica anche i provvedimenti che nel caso specifico potrebbero essere adottati per eliminare le disfunzioni riscontrate e per migliorare la generale efficacia ed efficienza dei servizi mediante l'attivazione di opportuni meccanismi correttivi; a tal fine, vanno notificate alle UU.LL. le prescrizioni per eliminare le disfunzioni rilevate.

 

     Art. 5.

     Il Servizio Ispettivo di cui all'art. 2 della presente legge è costituito:

     - da un'equipe tecnica a valenza pluridisciplinare comprendente sia personale dipendente dalla Regione Molise, di livello non inferiore all'ottavo, sia personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale delle UU.LL. individuato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Igiene e utilizzato in posizione di comando ai sensi dell'art. 13 della legge n. 181 del 26 aprile 1982 e dell'art. 44 del D.P.R.. 20 dicembre 1979, n. 761;

     - da personale di supporto operante presso l'Assessorato alla Sanità anche in posizione di comando.

 

     Art. 6.

     L'individuazione dei funzionari comandati di cui all'articolo precedente è effettuata dalla Giunta Regionale con riferimento al possesso di particolari requisiti di competenza ed esperienza e con riferimento all'appartenenza a particolari profili professionali.

     Il comando ha la durata di anni 2 ed è rinnovabile e revocabile.

     La composizione numerica dei componenti del Servizio Ispettivo con riferimento all'appartenenza a particolari profili professionali è fissata dalla Giunta Regionale e può dalla stessa essere modificata in rapporto al variare delle esigenze operative, sentita la competente Commissione Consiliare.

     Il personale del profilo professionale dei medici, comandato presso la Regione per le finalità di cui alla presente legge deve, durante il periodo di comando, osservare il tempo pieno.

 

     Art. 7.

     Ai funzionari che svolgono l'attività ispettiva di cui alla presente legge viene formalmente attribuita la funzione di "Ispettore regionale del Servizio Sanitario".

     Gli "Ispettori" del Servizio Sanitario sono autorizzati, nell'ambito delle loro specifiche competenze, all'espletamento di tutte le indagini necessarie per gli adempimenti previsti dal precedente art. 3.

     A tal fine hanno libero accesso presso i presidi, servizi e uffici delle UU.LL. e presso le istituzioni sanitarie private, nonchè presso le farmacie a gestione privata o comunale.

     Possono altresì richiedere agli amministratori o ai responsabili dei presidi, servizi e uffici nonchè ai titolari delle istituzioni sanitarie private e delle farmacie, informazioni, chiarimenti e documentazioni ritenuti utili per l'esercizio delle proprie funzioni.

     Nell'esercizio delle loro funzioni gli Ispettori Regionali del Servizio Sanitario assumono la qualifica di pubblico ufficiale.

 

     Art. 8.

     Al finanziamento della spesa derivante alla Regione per le retribuzioni del personale comandato si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione si sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1980, n. 281.

     Alla quantificazione della spesa annuale sarà provveduto con la stessa legge approvativa del bilancio regionale.

 

     Art. 9.

     Il Servizio Ispettivo si avvale, quale supporto operativo per l'esercizio delle proprie funzioni, dell'apposito ufficio previsto dalla legge regionale 29 aprile 1985, n. 14 nell'ambito della Funzione di Coordinamento dell'Assessorato alla Sanità nonchè degli uffici distaccati di Isernia previsti dalla legge stessa.

     Può avvalersi, inoltre, ove necessario, della collaborazione della struttura organizzativa regionale.

 

     Art. 10.

     La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare, formula gli indirizzi organizzativi e stabilisce le direttive generali necessarie per il conseguimento delle finalità proprie della funzione ispettiva e adotta, inoltre, provvedimenti atti ad assicurare agli addetti al Servizio Ispettivo le condizioni ritenute necessarie per l'esercizio delle relative funzioni, anche con riferimento a quanto disposto dal precedente art. 6, ultimo comma, della presente legge.

 

     Art. 11. Norma transitoria.

     Le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 5 della legge regionale del 2 settembre 1980, n. 32 si applicano altresì al personale comandato al 31 dicembre 1985 presso l'Assessorato alla Sanità ed Igiene, ivi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ed utilizzato esclusivamente per la verifica dell'andamento delle attività assistenziali e della gestione dei fondi assegnati alle Unità Locali di cui all'art. 13 della legge 26 maggio 1982, n. 181.

     Il personale di cui al precedente comma può, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda per essere inquadrato nel ruolo unico regionale.

     L'inquadramento nel ruolo regionale è effettuato in conformità dell'allegata tabella di corrispondenza.

 

     Art. 12. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

TABELLA "A"

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

(Voci in ordine di riferimento: Livello regionale, legge regionale n. 13/1985, livello di provenienza).

 

     2° Dirigente A) - Dirigente sanitario o sovrintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero; Farmacista dirigente, Veterinario Dirigente, Biologo Dirigente, Chimico Dirigente, Fisico Dirigente, Psicologo Dirigente, Analista Dirigente, Statistico Dirigente, Sociologo Dirigente, Avvocato coordinatore, Ingegnere coordinatore, Architetto coordinatore, Geologo coordinatore, Direttore amministrativo capo servizio.

 

     1° Dirigente B) - Coadiutore sanitario o Vice direttore sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero, Farmacista, Veterinario, Biologo, Chimico, Fisico, Psicologo, Analista, Statistico, Sociologo coadiutore; Avvocato; Direttore amministrativo.

 

     8° - Assistente medico; Farmacista collaboratore, Veterinario collaboratore, Biologo collaboratore, Chimico collaboratore, Fisico collaboratore, Psicologo collaboratore, Analista collaboratore, Statistico collaboratore, Sociologo collaboratore; Procuratore Legale, Ingegnere, Architetto, Geologo; Vice direttore amministrativo.

 

     7° - Operatore professionale dirigente; Assistente sociale coordinatore; Collaboratore amministrativo; Collaboratore coordinatore.

 

     6° - Operatore professionale collaboratore; Assistente tecnico; Assistente amministrativo; Operatore Professionale coordinatore; Assistente sociale collaboratore; Educatore professionale.

 

     4° - Operatori professionali di 2° categoria; operatori tecnici, coadiutori amministrativi.

 

     3° - Agenti tecnici; ausiliari socio sanitari specializzati.

 

     2° - Commessi - ausiliari socio-sanitari.

 

     1° - Personale addetto alle pulizie.

 

     All'atto del conferimento formale dell'incarico di responsabilità di Settori o Aree di studio individuati secondo la normativa delle leggi regionali nn. 13 e 14 del 29 aprile 1985 i dipendenti di cui alla lettera "A" della tabella sono automaticamente inquadrati nel 2° livello dirigenziale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 20 giugno 2007, n. 18.