§ 4.1.56 - Regolamento Regionale 6 marzo 1996, n. 3.
Regolamento Regionale recante disposizioni in merito all'organizzazione ed alla gestione dei centri recupero psichiatrici, approvato dal [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:06/03/1996
Numero:3


Sommario
Art. unico.      Il presidente della Giunta regionale promulga il dispositivo della deliberazione del Consiglio Regionale n. 266 del 19 dicembre 1995, avente natura di regolamento:


§ 4.1.56 - Regolamento Regionale 6 marzo 1996, n. 3.

Regolamento Regionale recante disposizioni in merito all'organizzazione ed alla gestione dei centri recupero psichiatrici, approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 318 del 15 dicembre 1992 - Provvedimenti.

(B.U. n. 5 del 16 marzo 1996).

 

Art. unico.

     Il presidente della Giunta regionale promulga il dispositivo della deliberazione del Consiglio Regionale n. 266 del 19 dicembre 1995, avente natura di regolamento:

     1) nel regolamento regionale 16 febbraio 1993, n. 1, concernente "Centri di recupero e di integrazione sociale per pazienti psichiatrici. Disposizioni" la locuzione "all'acquisto di materiale riabilitativo", di cui al comma 2 (terzo trattino) dell'art. 11, deve essere intesa come possibilità di procedere all'acquisto di ogni bene mobile ed immobile, giudicato necessario dagli organi preposti alle attività di riabilitazione psichiatrica;

     2) ribadire che al finanziamento delle attività riabilitative di cui al comma 2 dell'art. 11 del regolamento sopra citato, concorrono indistintamente le seguenti somme:

     - lire tremila pro-capite pro die (comma 2, art. 11 del R.R.);

     - il 30% della retta, in caso di assenza del paziente (comma 5, art. 11 del R.R.);

     - il contributo degli utenti al costo del servizio (art. 13 del R.R.).

     Il presente atto avente natura regolamentare sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.