§ 4.1.53 - R.R. 16 febbraio 1993, n. 1.
Centri di recupero e di integrazione sociale per pazienti psichiatrici - Disposizioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:16/02/1993
Numero:1

§ 4.1.53 - R.R. 16 febbraio 1993, n. 1.

Centri di recupero e di integrazione sociale per pazienti psichiatrici - Disposizioni.

(B.U. n. 6 del 1 marzo 1993).

 

     1 - DEFINIZIONE

     1.1.- I Centri di recupero e di integrazione sociale per pazienti psichiatrici (Centri) sono servizi sociali a rilievo sanitario operanti in stretta connessione con l'Unità di salute mentale e consistono in strutture territoriali destinate all'ospitalità di pazienti affetti da patologie psichiatriche e che necessitano di cure e sostegni sul piano sanitario e sociale diretti al raggiungimento della loro piena autonomia e della reintegrazione nel contesto sociale.

 

     2 - CARATTERISTICHE DEI CENTRI

     2.1 - I Centri devono essere ubicati in zone esenti da inquinamenti e di regola in centri urbani provvisti dei servizi essenziali e che consentono opportunità di relazioni e di integrazioni sociali agli ospiti.

     2.2 - I Centri devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme statali e regionali vigenti in tema di abitabilità.

     2.3 - Devono altresì essere forniti di arredamento adeguato al numero ed alle esigenze degli ospiti, nonchè di tutti gli elettrodomestici e strumenti normalmente presenti in gruppi di convivenza, in particolare devono essere dotati di telefono, radioricevitore, frigorifero, lavastoviglie, giradischi e televisore.

     2.4 - Ove nel Centro fossero ospiti persone che abbiano limitate capacità di deambulazione e di movimento, devono essere presenti tutti i supporti ed ausilii necessari.

     2.5 - L'impianto di riscaldamento deve assicurare nel periodo invernale temperature di venti gradi in tutti gli ambienti frequentati dagli ospiti; gli ambienti stessi devono essere sufficientemente illuminati ed areati.

     2.6 - Il numero di pazienti ospiti in ciascuna struttura non può essere superiore a quindici unità che fruiscono di ricovero giornaliero ai sensi del successivo punto 3.1, allo scopo di facilitare al massimo il progetto riabilitativo personalizzato nei confronti di ciascun paziente.

 

     3 - FORME DI OSPITALITA'

     3.1 - I Centri possono erogare servizi e prestazioni:

     - giornaliere, con permanenza nel Centro durante l'arco delle 24 ore;

     - diurne, con ospitalità offerta ai pazienti durante le ore del giorno, con fruizione del pasto principale;

     3.2 - Le forme di ospitalità consentite in ciascun Centro devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione, sentito il Servizio psichiatrico competente per territorio.

     3.3 - Il rapporto tra pazienti con prestazioni diurne e quelli con ricovero giornaliero non può essere superiore a 1/5.

 

     4 - AMMISSIONI E DIMISSIONI

     4.1 - Hanno titolo all'ammissione nei Centri i cittadini italiani residenti da almeno tre anni in uno dei Comuni della Regione, nonchè i lungodegenti psichiatrici ricoverati in Istituti pubblici o in strutture private con rette che siano state o siano tuttora a carico del fondo sanitario della Regione Molise.

     4.2 - L'ammissione dei pazienti nei Centri è decisa dal Responsabile del Servizio psichiatrico competente per territorio, seguendo criteri di maggiore gravità ed urgenza.

     4.3 - La dimissione è parimenti decisa dal Responsabile del Servizio psichiatrico competente per territorio.

     4.4 - Il programma terapeutico-riabilitativo ed il piano per il reinserimento sociale di ogni singolo ospite vengono stabiliti dalle figure professionali che operano presso il Servizio psichiatrico competente, sentite anche quelle socio-sanitarie dell'area elementare nonchè il responsabile del Centro.

 

     5 - GESTIONE DEI CENTRI

     5.1 - I Centri che si configurano come Servizi Sociali a rilievo sanitario sono gestiti dalle A.S.L. competenti per territorio, mediante convenzione con le Cooperative Sociali, specializzate nel Settore, nel rispetto di tutte le norme regionali e nazionali vigenti in materia e garantendo la continuità della presa in carico [1].

     5.2 [2] .

- tipo approvato dalla Giunta Regionale e potranno essere stipulate solo

dopo l'autorizzazione della Giunta regionale medesima.

     5.3 - Il controllo igienico - sanitario e l'assistenza medica ed infermieristica sono assicurati dagli operatori dell'area elementare di base e, in ogni caso, dai Servizi dell'Unità Locale.

     5.4 - Le prestazioni specialistiche, comprese quelle socio - sanitarie e dell'Unità territoriale di salute mentale, sono garantite dai Presidi e Servizi dell'Unità Locale competente per territorio.

 

     6 - COMITATO TECNICO ORGANIZZATIVO

     6.1 - Il corretto funzionamento del Centro è affidato ad un Comitato tecnico organizzativo di cui fanno parte:

     - Il Sindaco del Comune in cui è ubicato il Centro, o un suo delegato, che lo presiede;

     - Un funzionario amministrativo dell'Unità Locale dalla stessa designato;

     - Due operatori del Servizio psichiatrico competente per territorio, di cui un medico e un operatore sociale, designati da Responsabile del Servizio stesso;

     - Il medico responsabile dell'area elementare in cui è ubicato il Centro;

     - Il Presidente della Cooperativa che gestisce il Centro, o un suo delegato.

     6.2 - Le funzioni di Segretario vengono espletate da un funzionario comunale designato dal Sindaco.

     6.3 - Il Comitato viene costituito con provvedimento dell'Unità Locale competente per territorio.

     6.4 - Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Deve inoltre essere convocato su richiesta del Servizio psichiatrico o di almeno tre componenti del medesimo Comitato. Deve comunque riunirsi almeno ogni tre mesi.

     6.5 - Di ogni riunione è redatto, a cura del segretario, un verbale trascritto su apposito registro.

 

     7 - FUNZIONI DEL COMITATO

     7.1 - Il Comitato fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4 4:

     7.2 - Esercita funzioni di vigilanza generale sul corretto funzionamento della struttura in relazione agli scopi al raggiungimento dei quali la struttura stessa è finalizzata, nonchè sul corretto svolgimento delle attività previste dalla convenzione.

     7.3 - Decide circa l'utilizzazione del trenta per cento delle somme di cui ai successivi punti 11.4 e 13.5.

     7.4 - Prende visione dei programmi di lavoro e ne verifica periodicamente lo stato di attuazione suggerendo le modifiche opportune.

     7.5 - Segnala al Responsabile della Cooperativa eventuali inadempienze o disfunzioni, invitandolo a provvedere entro un termine definito; in caso di persistenza delle situazioni evidenziate, propone al Comune la risoluzione della convenzione, segnalando nel contempo all'Unità Locale la necessità di sospendere i pagamenti.

     7.6 - Compila una relazione annuale sull'attività svolta e la trasmette all'Unità Locale competente ed all'Assessorato Regionale alla Sanità e Sicurezza Sociale.

 

     8 - PERSONALE DEI CENTRI

     8.1 - Il rapporto complessivo tra operatori e ospiti dei Centri deve essere compreso tra 1 e 1,6, allo scopo di garantire la possibilità di recupero attraverso un trattamento individualizzato.

     8.2 - Le eventuali sostituzioni totali o parziali degli operatori addetti ai Centri devono essere preventivamente autorizzate dall'Assessorato Regionale, sentito il Servizio psichiatrico competente.

     8.3 - La sostituzione di un singolo operatore può essere effettuata direttamente, in caso di urgenza, dal Responsabile del Servizio psichiatrico competente per territorio, salvo ratifica da parte dell'Assessorato Regionale entro 60 giorni, trascorsi i quali senza espressa comunicazione, la ratifica si ha per concessa.

 

     9 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

     9.1 - Prima di essere immesso ad operare nei Centri, il personale deve frequentare un corso teorico pratico di formazione presso il Servizio psichiatrico competente.

     9.2 - Gli operatori dei Centri sono tenuti a frequentare i Corsi di formazione ed aggiornamento che verranno eventualmente organizzati dall'Assessorato Regionale alla Sanità e Sicurezza Sociale.

 

     10 - VOLONTARIATO

     10.1 - E' consentita presso i Centri l'attività di Associazione di volontariato o di singoli volontari nonchè di obiettori di coscienza, previo parere favorevole del Servizio psichiatrico competente e del Comitato di gestione, che provvederà inoltre ad indicare quali mansioni possono svolgere e ad articolarne le presenze.

 

     11 - RETTE DI RICOVERO

     11.1 - I pagamento delle rette di ricovero dei pazienti psichiatrici presso i Centri sono a carico dell'Unità Locale competente, ai sensi dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, dell'art. 1 del D.P.C.M. 8 agosto 1985.

     Il 90% della retta mensile deve essere corrisposto alle cooperative entro il 5° giorno di ogni mese, a titolo di anticipazione, mentre il restante 10% va erogato entro i successivi 60 giorni.

     11.2 - L'importo giornaliero della retta, stabilito dalla Giunta Regionale in L. 100.000 per l'anno 1992, verrà dalla stessa aggiornato ogni anno in relazione all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Alla retta vanno aggiunte L. 3.000 giornaliere per ospite, che saranno destinate alle attività riabilitative, in particolare:

     - alle attività produttive;

     - alle attività di tempo libero;

     - all'acquisto di materiale riabilitativo [3].

     11.3 - La retta deve essere corrisposta dall'Unità Locale direttamente alla Cooperativa per quota capitaria, in relazione al numero dei posti letto impegnati nel Centro e tenuti disponibili.

     11.4 - Deve quindi essere corrisposta anche relativamente ai periodi durante i quali i pazienti siano temporaneamente ricoverati presso la struttura ospedaliera ovvero siano assenti per altre motivazioni correlate alle esigenze attuative del piano di trattamento.

     11.5 - Il settanta per cento delle somme relative ai periodi di assenza restano nella disponibilità della Cooperativa per le spese generali e per le spese necessarie per continuare a seguire il paziente in ospedale o altrove in esecuzione dei piani di trattamento stabiliti. Il trenta per cento verrà utilizzato secondo le decisioni del Comitato.

 

     12 - RETTE PER PRESTAZIONI SOLO DIURNE O NOTTURNE

     12.1 - L'importo delle rette per tali prestazioni è fissato al 60 % di quelle di cui al precedente punto 11.2.

 

     13 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

     13.1 - Ciascun paziente è tenuto a versare al Comune un contributo mensile nella misura del:

     - 20% del suo reddito se questo è pari o inferiore alla pensione sociale;

     - 40% del suo reddito se questo è compreso tra l'importo della pensione sociale e quella minima I.N. P.S. per i lavoratori dipendenti;

     - 50% del suo reddito se questo è superiore alla pensione minima I.N. P.S. per lavoratori dipendenti.

     13.2 - Il Comune è tenuto a versare tali somme mensilmente alla Cooperativa che gestisce il Centro e che le utilizzerà per lo svolgimento di attività ed iniziative di riabilitazione, in ottemperanza alle decisioni assunte al riguardo dal Comitato di gestione.

 

     14. CONTROLLO DELLE U.S.L.

     14.1 - Il controllo amministrativo sulle prestazioni di ciascun Centro viene effettuato direttamente dai Servizi amministrativi dell'U.S.L. competente per territorio.

 

     15. FUNZIONI DELLA REGIONE

     15.1 - Restano alla Regione tutti i compiti previsti dalle leggi.

     15.2 - In caso di inadempienze, la Giunta Regionale, previa diffida da parte dell'Assessore Regionale alla Sanità e Sicurezza Sociale, provvede alla nomina di Commissari ad acta.

     Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 del R.R. 7 gennaio 2002, n. 2.

[2] Comma abrogato dall’art. 2 del R.R. 7 gennaio 2002, n. 2.

[3] Vedi il R.R. 6 marzo 1996, n. 3.