§ 4.1.52 - Legge Regionale 8 giugno 1992, n. 18.
Interventi sociali e sanitari per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcolismo e per il trattamento dei soggetti che fanno uso non [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:08/06/1992
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. La Regione disciplina sul proprio territorio le funzioni di educazione sanitaria e sociale, di prevenzione e di intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o [...]
Art. 2.  Tipologia degli interventi.
Art. 3.  Sistema organizzativo.
Art. 4.  Compiti delle unità sanitarie locali.
Art. 5.  Ricoveri nelle strutture ospedaliere.
Art. 6.  Terapia mediante farmaci ad azione analgesico-narcotica e continuità terapeutica.
Art. 7.  Recupero fuori territorio regionale.
Art. 8.  Attività e caratteristiche funzionali dei SERT.
Art. 9.  Personale dei SERT.
Art. 10.  Albo regionale.
Art. 11.  Requisiti soggettivi degli enti ausiliari.
Art. 12.  Requisiti strutturali e di accessibilità.
Art. 13.  Requisiti funzionali.
Art. 14.  Personale delle strutture residenziali e semiresidenziali.
Art. 15.  Albo speciale.
Art. 16.  Vigilanza.
Art. 17.  Convenzioni.
Art. 18.  Formazione e aggiornamento del personale.
Art. 19.  Relazione annuale.
Art. 20.  Finanziamenti.
Art. 21.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.1.52 - Legge Regionale 8 giugno 1992, n. 18.

Interventi sociali e sanitari per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcolismo e per il trattamento dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope.

(B.U. n. 11 del 16 giugno 1992).

 

Art. 1.

     1. La Regione disciplina sul proprio territorio le funzioni di educazione sanitaria e sociale, di prevenzione e di intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonchè contro l'alcolismo, al fine di assicurare la diagnosi, la riabilitazione psicofisica ed il reinserimento sociale delle persone interessate.

 

     Art. 2. Tipologia degli interventi.

     1. Sono considerati interventi di prevenzione, di sostegno e di riabilitazione ai fini della presente legge:

     a) le attività di prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale con la progettazione e realizzazione di interventi programmati con particolare attenzione alle zone più esposte a rischio;

     b) le analisi e rilevazioni delle cause di disagio familiare e sociale che al livello locale favoriscono il disadattamento dei giovani e l'evasione scolastica;

     c) le iniziative volte a facilitare il reinserimento scolastico, lavorativo e sociale dei tossicodipendenti e degli alcolisti;

     d) gli interventi di educazione e prevenzione primaria sul territorio in collaborazione con i distretti scolastici e con gli organi collegiali della scuola;

     e) gli interventi e le iniziative dei gruppi di volontariato e degli Enti ausiliari di cui all'art. 115 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con finalità di prevenzione del disagio psico - sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti nonchè di educatori dei giovani, sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.

 

     Art. 3. Sistema organizzativo.

     1. Le finalità della presente legge sono attuate mediante un sistema organizzativo basato su:

     a) Le Unità Sanitarie Locali che operano attraverso:

     1) presidi ospedalieri per gli interventi di emergenza, di disintossicazione e per la cura di patologie correlate alla tossicodipendenza;

     2) servizi per le tossicodipendenze, SERT, come da art. 118 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

     b) Enti ausiliari costituiti senza fini di lucro ed Enti e persone costituiti con finalità di lucro, ai sensi degli artt. 115 e 116 del D.P.R. n. 309/l990.

 

     Art. 4. Compiti delle unità sanitarie locali.

     1. Le Unità Sanitarie Locali, assicurano tutti i collegamenti tra i SERT, le strutture e le istituzioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2 del Decreto Ministero Sanità 30 novembre 1990, n. 444.

     2. Le Unità Sanitarie Locali devono avere cura di dotare i Servizi per le tossicodipendenze delle strutture, delle attrezzature o dei locali necessari per consentire agli stessi servizi di compiere adeguatamente gli interventi previsti dal Decreto n. 444/90, salvaguardando esigenze di sicurezza e riservatezza.

 

     Art. 5. Ricoveri nelle strutture ospedaliere.

     1. Le strutture ospedaliere pubbliche sono tenute ad assicurare gli interventi di pronto soccorso e di ricovero per patologie associate in soggetti tossicodipendenti, dandone tempestiva comunicazione al SERT competente, al fine di garantire un trattamento terapeutico continuativo qualora gli interventi non siano stati preventivamente concordati.

     2. Durante la degenza, il SERT collabora con i sanitari della struttura ospedaliera per il raggiungimento degli obiettivi terapeutico - riabilitativi, anche ai fini della prosecuzione extra - ospedaliera del programma di intervento e, prima della dimissione, definisce le modalità di prosecuzione del programma terapeutico - riabilitativo.

     3. Nell'ambito del programma terapeutico individualizzato, le strutture ospedaliere sono tenute a rendere disponibili, in ogni Divisione di Medicina generale, posti letto perché su richiesta del SERT e in accordo con il responsabile della Divisione stessa, venga effettuato il ricovero.

 

     Art. 6. Terapia mediante farmaci ad azione analgesico-narcotica e continuità terapeutica.

     1. L'impiego dei farmaci ad azione analgesico-narcotica è subordinata all'accertamento dell'esistenza delle condizioni che, ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 7 agosto 1980, lo rendano necessario.

     2. Per la somministrazione di farmaci ad azione analgesico - narcotica a soggetti sottoposti a terapia riabilitativa nell'ambito dei programmi terapeutici individualizzati, le UU.SS.LL. sono tenute ad assicurare la continuità terapeutica nei giorni festivi, in carenza del servizio preposto, anche mediante l'utilizzo dei servizi o dell'attività di pronto soccorso dei presidi ospedalieri.

     3. L'impiego dei farmaci sostitutivi nei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza deve essere utilizzato secondo i limiti e le modalità previsti dal decreto del Ministero della Sanità 19 dicembre 1990, n. 445.

 

     Art. 7. Recupero fuori territorio regionale.

     1. La Unità Locale finanzia il costo del programma terapeutico svolto, ai fini del recupero, presso centri esistenti fuori dal territorio regionale, purchè si tratti di centri che abbiano conseguito risultati tangibili nel settore e notori a livello nazionale e che risultino iscritti all'Albo regionale, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 30 settembre 1990, n. 309.

 

     Art. 8. Attività e caratteristiche funzionali dei SERT.

     1. I SERT sono le strutture di riferimento delle UU.SS.LL. per i tossicodipendenti e per le loro famiglie con garanzie per gli interessati di riservatezza degli interventi e, ove richiesto, dell'anonimato.

     2. Svolgono l'attività di collaborazione con le strutture e le istituzioni di cui all'art. 2 commi 2, 3, 4, 5, 6 del Decreto 30 novembre 1990, n. 444.

     3. I SERT devono inoltre assicurare i principali trattamenti di carattere psicologico, socio - riabilitativo e medico - farmacologico nelle modalità previste dal comma 2 dell'art. 3 del decreto 444/90.

     4. Provvedono ad attuare:

     - interventi di educazione e prevenzione primaria sul territorio volti anche a prevenire fenomeni di evasione o disagio scolastico in collaborazione con altri Enti e strutture interessate all'argomento;

     - interventi di prevenzione all'alcolismo e di sostegno ed orientamento per alcolisti, tossicodipendenti e le loro famiglie;

     - tutti gli altri interventi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto n. 444/90.

     5. I SERT assicurano l'assistenza ai tossicodipendenti mediante l'apertura per non meno di 12 ore nei giorni feriali, di sei ore nei giorni festivi e nelle residue ore con le modalità previste dall'art. 6 comma 2 della presente legge.

 

     Art. 9. Personale dei SERT.

     1. I SERT dispongono di una propria pianta organica la cui definizione deve attenersi ai criteri previsti per la bassa utenza, fino a 60, evidenziati nella tabella 1 allegata al Decreto Ministeriale n. 444/90.

     2. La dotazione dell'organico e/o può essere integrata nelle circostanze previste dalle note di cui alla tabella 1 allegata al Decreto n. 444/90.

     3. Per quanto attiene "l'altro personale" non specificato dalla tabella del Decreto n. 444/90, le UU.SS.LL., in relazione alle esigenze operative dei SERT, determineranno qualifiche e livelli di personale ausiliario specializzato.

     4. Per l'aggiornamento della pianta organica e per l'assegnazione del personale di cui trattasi, si rimanda ai criteri di cui all'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del Decreto n. 444/90.

 

     Art. 10. Albo regionale.

     1. Presso l'Assessorato regionale alla Sanità e Sicurezza Sociale è istituito l'Albo degli Enti di cui all'art. 115 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

     2. La domanda di iscrizione all'albo, indirizzata all'Assessorato alla Sanità e Sicurezza Sociale deve essere corredata di:

     a) documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti;

     b) documentazione attestante il possesso dei requisiti strutturali e di accessibilità prescritti;

     c) relazione informativa che indichi:

     1) il numero e la tipologia dell'utenza;

     2) la tipologia delle prestazioni fornite;

     3) i programmi relativi all'attività svolta;

     4) l'indicazione del responsabile della struttura;

     d) copia del regolamento di gestione;

     e) copia della cartella personale utilizzata per gli utenti.

     3. Ai sensi dell'art. 134 del D.P.R. n. 309/90, le Cooperative operanti per l'inserimento lavorativo dei tossicodipendenti, costituite da almeno un anno, sono iscritte all'Albo subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

     a) sede ed attività specifica nella Regione di iscrizione all'Albo;

     b) iscrizione nel registro prefettizio;

     c) perseguimento, risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto, di finalità d'inserimento nel mondo del lavoro dei tossicodipendenti in recupero o che abbiano completato il programma terapeutico.

     4. L'attività istruttoria delle domande è demandata ai competenti servizi della U.S.L. in collaborazione con il SERT competente per territorio. L'iscrizione all'Albo è deliberata dalla Giunta regionale, previa verifica della regolarità e completezza dell'istruttoria.

     5. L'albo regionale è aggiornato periodicamente. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per il funzionamento di ciascuna struttura operativa, situata nel territorio regionale, che intende svolgere le attività con le finalità previste dall'art. 11 del D.P.R. 309/90.

     6. A tali fini gli Enti ausiliari devono possedere i requisiti prescritti dagli artt. 11 e seguenti della presente legge. L'iscrizione all'Albo è condizione, altresì, per il convenzionamento di cui all'art. 17 della presente legge.

 

     Art. 11. Requisiti soggettivi degli enti ausiliari.

     1. Sono iscritti all'Albo regionale gli enti ausiliari che gestiscono, senza fini di lucro, strutture che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, offrono in concreto servizi rivolti a cittadini che si trovano in condizioni di tossicodipendenza o esplicano attività rivolte all'inserimento o reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

     2. Sono iscritti all'Albo anche le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e che esplicano le attività di cui al precedente comma tramite personale adeguatamente formato, nonchè le cooperative operanti per l'inserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

     3. I soggetti di cui ai commi precedenti debbono possedere la personalità giuridica di diritto pubblico o privato o la natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile, ovvero di organizzazione di volontariato costituita ai sensi della legge 266/91.

     4. I medesimi soggetti possono svolgere la loro attività in forma residenziale o semiresidenziale con ospitalità e attività diurna quotidiana di almeno otto ore e per non meno di cinque giorni la settimana e comunque in altre forme per almeno quaranta ore settimanali.

 

     Art. 12. Requisiti strutturali e di accessibilità.

     1. Le strutture utilizzate per le attività contemplate dalla presente legge devono avere i requisiti previsti da leggi e regolamenti nazionali, regionali e locali vigenti in materia edilizia, igienico - sanitaria e di prevenzione incendi.

     2. Le strutture residenziali e semiresidenziali possono essere localizzate sia in aree urbane che in aree rurali.

     3. La qualità e quantità degli arredi devono essere conformi a quanto in uso nelle civili abitazioni, devono permettere una buona funzionalità d'uso e buone condizioni di vivibilità in rapporto al clima e al numero dei soggetti ospitati.

 

     Art. 13. Requisiti funzionali.

     1. L'organizzazione educativo-assistenziale o riabilitativa deve essere svolta in conformità al programma degli interventi e al regolamento interno.

     2. Il programma degli interventi deve:

     a) rispettare i diritti fondamentali della persona ed escludere, nelle diverse fasi dell'intervento, forme di violenza fisica, psichica e morale, garantendo la volontarietà dell'accesso e della permanenza nella struttura;

     b) finalizzare l'azione al raggiungimento da parte dei soggetti inseriti nella struttura, di uno stato di maturità e di autonomia;

     c) descrivere analiticamente la metodologia degli interventi, le fasi e i tempi complessivi di svolgimento del programma nonchè le modalità di utilizzo del personale e delle attrezzature con riferimento alla diversa tipologia degli interventi.

     3. Il regolamento interno di gestione deve prevedere:

     a) l'informazione agli utenti, al momento dell'immissione, sugli obiettivi del programma riabilitativo, sui metodi, sulle regole di vita comunitaria;

     b) le prestazioni e i servizi forniti agli ospiti;

     c) le modalità di ammissione, fruizione dei servizi e dimissione degli ospiti;

     d) le attività educative e terapeutiche normalmente svolte;

     e) l'indicazione di quali prestazioni, servizi e attività sono ricomprese nella retta, se prevista, e le modalità di pagamento della retta stessa.

     4. Tutte le strutture residenziali e semiresidenziali devono inoltre:

     a) utilizzare una cartella personale degli utenti;

     b) provvedere alla copertura dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli ospiti, dal personale, dai volontari;

     c) garantire, anche con l'eventuale apporto degli ospiti, la qualità dei servizi di pulizia, di cucina e di lavanderia.

 

     Art. 14. Personale delle strutture residenziali e semiresidenziali.

     1. L'organico del personale addetto ai trattamenti terapeutici deve essere dimensionato in ragione di:

     a) due operatori fino a 15 ospiti e per successivi gruppi di 15 per le comunità a tipo residenziale;

     b) due operatori fino a 20 ospiti e per successivi gruppi di 20 per le comunità di tipo semiresidenziale.

     2. Il personale addetto ai trattamenti terapeutici deve essere in possesso:

     a) del diploma di laurea in medicina, psicologia o sociologia ovvero di un diploma di scuola media superiore ed un periodo di almeno un anno di esperienza nelle attività finalizzate al recupero dei soggetti tossicodipendenti, unitamente alla proficua frequenza di apposito corso di formazione professionale;

     b) di diploma di scuola media inferiore ed un periodo di almeno tre anni di esperienza nelle attività finalizzate a recupero dei soggetti tossicodipendenti unitamente alla proficua frequenza di apposito corso di formazione professionale.

     3. Deve essere comunque assicurata, per ogni modulo di trenta residenti, la presenza, anche a rapporto convenzionale di un operatore con la laurea in medicina o psicologia ed almeno due anni d'esperienza specifica nel settore delle tossicodipendenze.

     4. Nel rispetto della consistenza dell'organico determinata ai sensi del primo comma, presso la sede della comunità, deve essere assicurata la presenza continuativa di almeno due operatori a tempo pieno.

     5. Deve essere prevista la presenza di un direttore o coordinatore a tempo pieno per le strutture a carattere residenziale e a tempo parziale, con orari di almeno 25 ore settimanali, per le strutture a carattere semiresidenziale.

     Il direttore o coordinatore deve possedere professionalità ed esperienza adeguata.

     6. La struttura deve realizzare periodici programmi di formazione e aggiornamento per i propri operatori e deve sottoporre la propria attività a supervisione da attuare con l'impegno di esperti che non appartengono allo staff gestionale ed educativo della sede operativa.

 

     Art. 15. Albo speciale.

     1. Presso l' Assessorato alla Sanità e Sicurezza Sociale è istituito l'Albo speciale per gli Enti e le persone che gestiscono con finalità di lucro le strutture per la realizzazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

     2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale speciale di cui al comma precedente gli Enti e le persone interessate devono possedere i requisiti richiesti per gli Enti non aventi finalità di lucro.

 

     Art. 16. Vigilanza.

     1. Fatti salvi i poteri ispettivi della Regione stabiliti con legge regionale 8 settembre 1986 n. 14, la vigilanza sulle strutture iscritte agli albi regionali è esercitata dall'Unità Sanitaria Locale nel cui ambito territoriale è ubicata la struttura.

     2. La vigilanza investe gli aspetti igienico - sanitari degli ambienti, la qualità dell'alimentazione, il corretto impiego del personale, il rispetto dei diritti degli utenti della struttura e comunque l'osservanza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione all'Albo.

     3. L'attività di vigilanza si esplica mediante visite periodiche e straordinarie di tutte le strutture.

     4. Qualora nel corso di una visita emergano violazioni di legge o difetti di funzionamento che comportino pregiudizio per gli utenti e per gli operatori, oppure si accerti il venir meno dei requisiti richiesti, ed il gestore, previamente e tempestivamente diffidato, non abbia provveduto ad adeguare nel termine assegnato, l'U.S.L. dispone la sospensione della Convenzione e, successivamente, la revoca a seguito del provvedimento regionale di cancellazione dall'Albo.

 

     Art. 17. Convenzioni.

     1. Le attività di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti alcolisti e tossicodipendenti di cui alla presente legge sono regolate da convenzione da stipularsi tra le Unità Sanitarie Locali, gli Enti ed i Centri di cui all'art. 114 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e gli Enti, le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e le associazioni iscritte negli albi regionali.

     2. L'attività degli Enti, cooperative o associazioni in esecuzione delle convenzioni, è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato l'utente ed è sottoposta ai controlli previsti dalla presente legge.

     3. Nelle more dell'approvazione del piano sanitario regionale, la stipula delle convenzioni è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 18. Formazione e aggiornamento del personale.

     1. La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di riqualificazione e di aggiornamento per tutto il personale che opera per le finalità della presente legge ed in particolare per i medici di base, nel rispetto delle competenze statali concernenti il personale del Servizio Sanitario Nazionale e della normativa contrattuale relativa a quello convenzionato, nonchè nei confronti degli operatori dei servizi privati convenzionati di cui all'art. 127 comma 3 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

     2. Le modalità di svolgimento di detta attività, sono stabilite con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessorato alla Sanità di concerto con l'Assessore alla Formazione professionale.

     3. All'esecuzione dei programmi di cui al comma 2 provvede la Regione sentita l'Unità Sanitaria Locale.

 

     Art. 19. Relazione annuale.

     1. La Giunta Regionale entro il mese di febbraio di ogni anno riferirà al Consiglio Regionale sui risultati conseguiti in attuazione della presente legge.

 

     Art. 20. Finanziamenti.

     1. Le attività previste della presente legge sono finanziate mediante:

     a) La quota del fondo Sanitario Nazionale per gli interventi di carattere sanitario;

     b) La quota annuale attribuita alla regione ai sensi dell'art. 127 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

     c) Gli eventuali stanziamenti integrativi a carico del Bilancio della Regione che devono prevedere anche una quota a favore degli alcolisti;

     d) Gli eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli Enti Locali.

     2. Il riparto dei fondi tra le Unità Sanitarie Locali è effettuato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità.

 

     Art. 21. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.