§ 2.1.48 – L.R. 13 marzo 1996, n. 17.
Norme per l'agricoltura biologica.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:13/03/1996
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Commissione regionale per l'agricoltura biologica e per la produzione integrata.
Art. 4.  Elenchi regionali degli operatori dell'agricoltura biologica.
Art. 5.  Obblighi delle aziende iscritte negli elenchi regionali degli operatori biologici.
Art. 6.  Associazioni di produttori biologici.
Art. 7.  Controlli.
Art. 8.  Norme per l'immissione nel mercato dei prodotti ottenuti da agricoltura biologica.
Art. 9.  Incentivi.
Art. 10.  Sanzioni.
Art. 11.  Compensi ed oneri.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.  Norme transitorie.


§ 2.1.48 – L.R. 13 marzo 1996, n. 17. [1]

Norme per l'agricoltura biologica.

(B.U. n. 5 del 16 febbraio 1996).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Molise, allo scopo di tutelare la salute dei produttori e dei consumatori di alimenti agricoli e di consentire un'adeguata remunerazione dell'attività agricola compatibile con la protezione dell'ambiente naturale e con le tradizioni della civiltà rurale molisana, promuove e sostiene la coltivazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti con metodi di agricoltura biologica.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Per "agricoltura biologica" si intende l'attività di produzione agricola condotta secondo le norme dettate dal Regolamento CEE n. 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le attività di sperimentazione e di divulgazione delle relative tecniche di produzione, di formazione e di assistenza tecnica alle aziende biologiche singole o associate.

 

     Art. 3. Commissione regionale per l'agricoltura biologica e per la produzione integrata.

     1. Il Presidente della Giunta regionale nomina la Commissione regionale per l'agricoltura biologica e per la produzione integrata con i seguenti compiti:

     a) proporre norme per agevolare l'applicazione della presente legge e dei Regolamenti CEE sull'agricoltura biologica;

     b) esprimere pareri sulle richieste di deroghe e di aggiornamenti previsti dai Regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica;

     c) esprimere pareri sulle modalità per la redazione del piano di conversione delle aziende agricole in conversione biologica;

     d) esprimere pareri sulla conformità alle normative comunitarie dei disciplinari di produzione, trasformazione, confezionamento e conservazione dei prodotti biologici e delle produzioni integrate;

     e) esprimere pareri e formulare proposte per le modalità e le procedure tecniche per la vigilanza sugli organismi di controllo prevista dall'art. 7 comma 3;

     f) esprimere parere sull'attribuzione da parte della Regione della qualifica di fiera o mercato dell'agricoltura biologica a fiere, mercati o settori di essi che commercializzano prodotti biologici;

     g) esprimere parere sulla idoneità dei laboratori incaricati di eseguire analisi, verifiche e controlli.

     2. La Commissione è così composta:

     a) un dirigente della Regione Molise esperto in materia di agricoltura designato dall'Assessore regionale alle Risorse Agricole e Forestali;

     b) un dirigente della Regione Molise esperto in materia ambientale designato dall'Assessore regionale all'Ambiente;

     c) un docente universitario designato dall'Università degli Studi del Molise esperto in materia di agricoltura;

     d) un delegato designato dalle Associazioni dei produttori biologici maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

     e) un esperto dell'Assessorato regionale alle Risorse Agricole e Forestali con funzioni di segretario designato dall'Assessore regionale all'Agricoltura;

     f) un tecnico esperto dipendente del Consorzio Regionale Molisano di Difesa;

     g) un rappresentante designato d'intesa dalle Associazioni dei consumatori;

     h) due esperti designati dalle Organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano agricolo;

     i) un esperto nominato d'intesa dalle Organizzazioni cooperative regionali maggiormente rappresentative;

     l) un agronomo designato dall'Ordine di appartenenza;

     m) un veterinario designato dall'Ordine di appartenenza;

     n) un tecnologo alimentare designato dall'Ordine di appartenenza;

     o) un esperto di agricoltura biologica designato dalle Associazioni/Organizzazioni Ambientaliste;

     p) un biologo esperto designato dall'Ordine dei biologi.

     3. Le designazioni dei componenti devono pervenire all'Assessore regionale alle Risorse Agricole e Forestali entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assessore stesso. Trascorso il tempo stabilito, se non vengono designati tutti i membri da parte dei vari organismi, l'Assessore regionale alle Risorse Agricole e Forestali è autorizzato a procedere alle rispettive designazioni.

     La Commissione si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e può deliberare con la maggioranza dei presenti.

     In caso di rinuncia o di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, di un membro a tre sedute consecutive della Commissione, si provvede, con le stesse modalità di nomina, alla sua sostituzione.

     4. I pareri richiesti alla Commissione devono essere espressi entro sessanta giorni, altrimenti si intendono acquisiti.

     5 Le sedute della Commissione risultano valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo, con la presenza di un terzo dei componenti.

     6. La Commissione resta in carica come previsto dalla legge regionale n. 11/93; si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti in carica.

 

     Art. 4. Elenchi regionali degli operatori dell'agricoltura biologica.

     1. Sono istituiti gli elenchi regionali degli operatori singoli o associati dell'agricoltura biologica nei modi previsti dagli articoli 6 e 8 del Decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

     2. La composizione e l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 1 è curata dall'Assessorato regionale alle Risorse Agricole e Forestali sulla base degli elenchi dei produttori singoli o associati che hanno effettuato la notifica e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo autorizzati.

 

     Art. 5. Obblighi delle aziende iscritte negli elenchi regionali degli operatori biologici.

     1. I titolari delle aziende iscritte negli elenchi regionali degli operatori biologici sono obbligati:

     a) a rispettare le disposizioni contemplate nel Regolamento CEE 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il Decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995;

     b) a sottoporsi agli accertamenti dei controlli previsti all'art. 7;

     c) ad applicare i disciplinari di produzione ed i criteri di trasformazione, confezionamento e conservazione approvati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale alle Risorse Agricole Forestali.

 

     Art. 6. Associazioni di produttori biologici.

     1.Il Presidente della Regione, sentito il parere della Commissione regionale per l'Agricoltura biologica e per la produzione integrata, con proprio decreto, riconosce le Associazioni regionali dei produttori biologici o associati che soddisfino alle seguenti condizioni:

     a) numero delle aziende agricole biologiche molisane associate non inferiore a ottanta aventi una produzione lorda vendibile totale non inferiore a lire ottocento milioni;

     b) sede operativa sul territorio regionale;

     c) struttura tecnica coordinata da un dottore agronomo e composta da tecnici laureati o diplomati in campo agricolo e opportunamente formati nel settore dell'agricoltura biologica.

     2. Le Associazioni dei produttori biologici singoli o associati hanno i seguenti compiti:

     a) avere la disponibilità delle produzioni biologiche delle aziende associate;

     b) stipulare contratti interprofessionali;

     c) orientare la produzione e promuovere la valorizzazione dei prodotti degli associati;

     d) svolgere l'attività di assistenza tecnica, di formazione professionale e di divulgazione in funzione delle esigenze del settore;

     e) agevolare l'acquisto, da parte degli associati, dei mezzi tecnici necessari per la produzione biologica;

     f) assistere i propri associati nell'adempimento degli obblighi tecnici, burocratici ed amministrativi;

     g) agevolare le attività di controllo previste all'articolo 7 della presente legge.

     3. Gli statuti delle Associazioni dei produttori biologici singoli o associati, per la concessione del riconoscimento devono prevedere:

     a) la definizione delle modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione delle aziende dall'Associazione;

     b) l'impegno di recepire le norme della legislazione in materia di agricoltura biologica;

     c) l'impegno di esercitare la verifica tecnica nei confronti delle aziende associate;

     d) le misure sanzionatorie e la loro modalità di applicazione nei confronti delle aziende per le inadempienze verificate dalle medesime Associazioni nel corso dei controlli.

     4. Le Associazioni sono tenute ad allegare alla domanda di riconoscimento una relazione contenente la specificazione del personale qualificato impegnato e delle attrezzature di nature tecnica ed amministrativa.

     5. Per ottenere il riconoscimento regionale, le Associazioni di produttori biologici singoli o associati devono presentare la domanda all'Assessorato regionale per le Risorse Agricole e Forestali allegando copia dell'atto sostitutivo, dello Statuto e dei disciplinari adottati in conformità alle norme previste dal Regolamento CEE n. 2092/91, l'elenco delle aziende associate, la metodologia di controllo che intendono adottare, le schede tecniche aziendali degli associati suddivise in aziende biologiche, aziende in conversione biologica, aziende miste, aziende di trasformazione biologica 6. Il riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare i requisiti necessari, oppure in caso di manifesta e provata insufficienza nell'esercizio dei controlli e delle attività connesse.

     7. Con il riconoscimento regionale le Associazioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

 

     Art. 7. Controlli.

     1. Le attività di controllo nelle aziende iscritte negli elenchi regionali di cui all'art. 4 sono svolte dagli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

     2. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati viene esercitata, ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, oltre che dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali, anche dalla Regione Molise.

     3. L'Assessorato regionale alle Risorse Agricole e Forestali è incaricato della vigilanza sull'attività di controllo svolta dagli organi di cui al comma 1 secondo criteri e procedure approvati con provvedimento della Giunta regionale previo parere della Commissione di cui all'art. 3. Lo stesso Assessorato è altresì incaricato di svolgere ispezioni e controlli a campione su tutte le aziende iscritte negli elenchi regionali degli operatori dell'agricoltura biologica nel numero non inferiore al cinque per cento delle aziende totali.

     4. Gli incaricati regionali possono prelevare e trasmettere campioni di prodotti da analizzare nei laboratori riconosciuti dalla Regione Molise in conformità alle disposizioni di legge.

     5. I titolari delle aziende iscritte negli elenchi regionali degli operatori biologici singoli o associati devono consentire ai funzionari regionali incaricati, ai fini delle ispezioni, il libero accesso ai loro uffici, agli impianti e ad ogni parte dell'azienda; devono fornire, altresì, ad essi le informazioni richieste e collaborare per l'adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento CEE n. 2092/91.

     6. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento degli organismi di vigilanza statali previsti dalle leggi vigenti.

 

     Art. 8. Norme per l'immissione nel mercato dei prodotti ottenuti da agricoltura biologica.

     1. I prodotti ottenuti secondo le norme di produzione previste dalla presente legge possono essere commercializzati apponendo sulle etichette delle confezioni dei contenitori usati per la vendita le seguenti diciture:

     a) "Agricoltura Biologica - regime di controllo CEE - Regione Molise" per quei prodotti provenienti da aziende iscritte negli elenchi regionali degli operatori biologici;

     b) la dicitura del precedente punto a) sarà completata con l'indicazione di "prodotto ottenuto in azienda in conversione" per i prodotti ottenuti in aziende in conversione biologica.

     2. Sulle etichette dei prodotti alimentari ottenuti secondo le norme di produzione previste dalla presente legge si potranno apporre marchi regionali di riconoscimento.

 

     Art. 9. Incentivi.

     1. Agli operatori dell'agricoltura biologica iscritti negli elenchi regionali si applicano, in base alle procedure previste, i benefici di cui al Regolamento CEE n. 2078/92.

     2. Ai titolari delle aziende condotte con metodi biologici verranno riservate le priorità di accesso alle agevolazioni in conto capitale e/o in conto interessi previste da disposizioni comunitarie e regionali.

     3. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, a concedere contributi alle associazioni di produttori agricoli biologici riconosciute per le spese di costituzione, organizzazione dotazione e personale tecnico per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento, previa approvazione di un piano annuale da inviare per il relativo parere della Seconda Commissione Permanente entro il termine del 31 marzo di ogni anno.

     Il contributo annuo non può superare le spese sostenute e, comunque, la misura massima annua del cinque per cento del valore delle produzioni biologiche provenienti dai soci. Il contributo è erogato in misura decrescente durante ciascuno dei cinque anni previsti e la diminuzione annuale deve essere pari al venti per cento.

     4. Per le finalità di cui al comma 3, le Associazioni, entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno cui si riferisce la richiesta, presentano apposita domanda, corredata di documentazione idonea a dimostrare le spese sostenute ed il valore delle produzioni biologiche provenienti dai soci.

 

     Art. 10. Sanzioni.

     1. Le violazioni comportano l'adozione da parte dell'Assessorato regionale alle Risorse agricole e Forestali, con decreto motivato, dei seguenti provvedimenti cautelari:

     a) soppressione dell'indicazione "biologico" per l'intera partita di prodotto o per l'intera produzione interessata dalla irregolarità;

     b) nel caso di infrazione manifesta o avente effetti prolungati, revoca all'operatore del diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologica per la durata dell'intera campagna agricola.

     2. La inosservanza delle norme e del piano - tipo previsti dal Regolamento CEE. n. 2092/91, nonchè la mancata osservanza da parte dei titolari delle aziende degli obblighi previsti dall'articolo 5 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

     a) esclusione dell'azienda dai benefici previsti dall'articolo 9 per l'annata in corso, da adottarsi con decreto motivato dell'Assessore regionale alle Risorse Agricole e Forestali;

     b) revoca degli aiuti per gli anni successivi, da adottarsi con decreto motivato dell'Assessore regionale alle Risorse Agricole e Forestali;

     c) la restituzione dell'intero importo percepito, maggiorato degli interessi calcolati in funzione dell'intervallo trascorso tra il versamento dell'aiuto ed il suo rimborso da parte del beneficiario. Il tasso di interesse, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CEE. n. 838/93 della Commissione 6 aprile 1993, è almeno pari al tasso lettera interbancario vigente l'ultimo giorno lavorativo del mese durante il quale l'importo dell'aiuto è stato versato al beneficiario, maggiorato del due per cento.

 

     Art. 11. Compensi ed oneri.

     1. Ai componenti della Commissione di cui all'art. 3, ad esclusione dei dipendenti regionali, spetta per ogni giornata di seduta l'indennità prevista dall'art. 1 della legge regionale 1 marzo 1983 n. 7, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta, se dovuta, a norma dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981 n. 11.

     2. L'allegato "A" alla citata legge regionale n. 7/1983 è integrato con l'inclusione della dicitura "Commissione regionale per l'agricoltura biologica e la produzione integrata".

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo di legge si farà fronte con la quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 28.

     4. La quantificazione degli oneri annuali sarà determinata con la legge approvativa dei bilanci di previsione.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è fatto fronte con la legge approvativa del bilancio di previsione per il 1996, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

 

     Art. 13. Norme transitorie.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione regionale per l'agricoltura biologica, riconosce con proprio decreto e nelle prime fasi dell'applicazione della legge, e comunque entro tre anni dalla data della sua promulgazione, le Associazioni regionali di produttori biologici singoli o associati che dispongono di almeno n. 40 aziende associate e che soddisfino comunque le condizioni previste dall'art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Legge abrogata dall’art. 16 della L.R. 11 novembre 2005, n. 38.